{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183328,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20183328,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.3328","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Coinvolgimento del Parlamento in decisioni di liberalizzazione secondo la legge sul trasporto di viaggiatori","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare un disegno di modifica dell'articolo 8 capoverso 3 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) affinch\u00e9 il Parlamento possa concorrere alle decisioni relative alla conclusione di trattati internazionali che prevedono il reciproco riconoscimento di autorizzazioni e disposizioni deroganti alla LTV.</p>","ReasonText":"<p>A differenza della Svizzera, l'UE ha liberalizzato il traffico viaggiatori ferroviario internazionale; \u00e8 cos\u00ec possibile offrire servizi ferroviari in un Paese diverso dal proprio senza dover instaurare una cooperazione con una societ\u00e0 ferroviaria del Paese stesso. \u00c8 quanto stabilisce la direttiva 2007/58/CE introdotta con il terzo pacchetto ferroviario dell'UE. Dal 2010 ogni Stato membro dell'UE deve concedere l'accesso alla propria rete a tutte le imprese di trasporto ferroviario degli altri Stati membri, affinch\u00e9 possano effettuare servizio di trasporto e di cabotaggio nel traffico viaggiatori internazionale. L'articolo 52 capoverso 6 dell'Accordo sui trasporti terrestri prevede l'applicazione del principio di equivalenza delle disposizioni giuridiche tra la Svizzera e l'UE, ragion per cui la seconda pretende dalla prima il recepimento del suo terzo pacchetto ferroviario. Il Consiglio federale raccomanda di prendere in esame una liberalizzazione del traffico internazionale che consenta di offrire collegamenti internazionali senza dover instaurare cooperazioni. La Svizzera recepirebbe in tal modo gli elementi del suddetto pacchetto che prevedono l'apertura del mercato del traffico viaggiatori ferroviario. Apparentemente, nel 2018 al Consiglio federale sar\u00e0 presentato un documento interlocutorio, sulla base del quale il Comitato misto del succitato Accordo decider\u00e0 il recepimento. La decisione non deve essere previamente approvata o deliberata dal Parlamento: infatti, secondo l'articolo 8 capoverso 3 LTV il Consiglio federale pu\u00f2 concludere con altri Stati accordi che prevedano il reciproco riconoscimento di autorizzazioni e di disposizioni deroganti alla legge. Vista la portata della decisione - e le possibili ripercussioni sul sistema nodale e cadenzato del trasporto svizzero, la garanzia delle tracce, il sistema tariffario integrato, i salari o le norme sociali - \u00e8 tuttavia consigliabile coinvolgere il Parlamento.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La Confederazione sta attualmente valutando se, in futuro, nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori su ferrovia, oltre a cooperazioni internazionali tra imprese di trasporto (di norma ex ferrovie statali) potranno essere ammesse anche offerte di terzi. In caso affermativo, questi ultimi necessiteranno di una concessione nazionale per il trasporto di viaggiatori, grazie alla quale la Confederazione potr\u00e0 porre le proprie condizioni. I collegamenti offerti dovranno servire prevalentemente il traffico internazionale, mentre il servizio di cabotaggio potr\u00e0 essere fornito solo come attivit\u00e0 accessoria.</p><p>Nell'ambito del traffico viaggiatori e merci su ferrovia e su strada, il Consiglio federale ha la competenza di stipulare in maniera autonoma accordi internazionali in base alle seguenti tre disposizioni: l'articolo 8 capoverso 3 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; 745.1), l'articolo 9a capoverso 6 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; 742.101) e l'articolo 3a della legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; 744.10). In questi settori il Parlamento ha pertanto delegato tale competenza al Consiglio federale, e a ragione, poich\u00e9 tali accordi, di natura spesso tecnica, non mettono in gioco interessi centrali per il Paese, n\u00e9 presentano grandi margini decisionali. Sottoporre ciascuno dei numerosi accordi, e le relative modifiche, all'approvazione del Parlamento si rivelerebbe una procedura lenta e macchinosa, non adeguata alla portata delle decisioni da prendere. Il Consiglio federale ritiene opportuno mantenere la delega di competenze per questo settore. Quanto auspicato dall'autore della presente mozione causerebbe un forte rallentamento nell'attuazione delle istanze della politica dei trasporti svizzera.</p><p>Il Consiglio federale ricorda che, anche senza una modifica dell'articolo 8 capoverso 3 LTV, il Parlamento pu\u00f2 richiedere in qualsiasi momento al Consiglio federale di rinunciare a un eventuale previsto recepimento del terzo pacchetto ferroviario dell'UE. Inoltre, tutti gli accordi internazionali conclusi in base alla suddetta delega devono essere riportati nel<b></b>Rapporto sui trattati internazionali, mediante il quale il Parlamento pu\u00f2 effettuare controlli successivi. Il Parlamento \u00e8 altres\u00ec coinvolto nelle decisioni mediante le Commissioni, in particolare le Commissioni della politica estera (CPE), che vengono informate dal Consiglio federale in merito agli affari di politica estera pi\u00f9 importanti, secondo l'articolo 152 della legge sul Parlamento (LParl; 171.10).</p><p>L'apertura del mercato del traffico viaggiatori ferroviario internazionale non ha influenzato in modo significativo i rapporti di concorrenza all'interno dell'UE. La maggior parte di questi trasporti continuano a essere offerti sulla base di cooperazioni tra due imprese ferroviarie nazionali. Le offerte da parte di terzi, qualora esistano, hanno soprattutto carattere nazionale (come ad esempio NTV in Italia, Leo in Repubblica Ceca o la Westbahn in Austria). Queste offerte in ambito nazionale sono esplicitamente escluse dal concetto di apertura moderata esaminato dalla Confederazione, che render\u00e0 possibile la presentazione di nuove offerte complementari. In base all'obbligo di concessione, nella sua valutazione il Consiglio federale potr\u00e0 considerare anche gli effetti delle offerte di terzi sul sistema nodale e cadenzato, sulla garanzia delle tracce, sul sistema tariffario integrato, sui salari e sulle norme sociali.</p><p>Occorre infine considerare che, a causa dei problemi di capacit\u00e0 della rete ferroviaria principale, sar\u00e0 molto difficile trovare tracce libere per collegamenti interessanti dal punto di vista economico. Pertanto, le conseguenze dell'apertura del mercato dovrebbero rivelarsi irrilevanti. Ulteriori timori in questo senso appaiono infondati.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1526428800000)\/","SubmittedBy":"Hadorn Philipp","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1592524800000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|10|44|48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690516675933)\/","SubmissionDate":"\/Date(1521158400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5012,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica europea|Occupazione e lavoro|Trasporti"}}