{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183459,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20183459,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.3459","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Promuovere modelli d'insegnamento in due lingue nazionali. Contributo della Confederazione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di estendere l'articolo 16 della legge sulle lingue in modo che la Confederazione possa concedere aiuti finanziari ai Cantoni per la creazione dei presupposti, lo sviluppo e l'attuazione di modelli d'insegnamento in due lingue nazionali a tutti i livelli scolastici. Con questi aiuti, la Confederazione dovr\u00e0 sostenere i notevoli sforzi profusi da molti Cantoni, che con il loro impegno volontario promuovono la comprensione tra le comunit\u00e0 linguistiche e rafforzano la coesione nazionale.</p>","ReasonText":"<p>Dagli anni 1990, numerosi Cantoni si sono impegnati per introdurre modelli d'insegnamento bilingue e ampliare cos\u00ec le competenze linguistiche degli allievi. Dal punto di vista della coesione nazionale e della comprensione reciproca tra le regioni linguistiche i modelli d'insegnamento in due lingue nazionali rivestono particolare importanza e concretizzano l'opinione ampiamente condivisa che in Svizzera il potenziale di competenze ed esperienze insito nelle diverse lingue nazionali dovrebbe essere sfruttato meglio. Grazie al loro impegno, i Cantoni che hanno introdotto modelli di questo tipo forniscono un significativo contributo alla comprensione tra le comunit\u00e0 linguistiche. Al contrario dei progetti in ambito scolastico, anch'essi di grande utilit\u00e0, ma che possono essere svolti su larga scala soltanto sporadicamente e per una durata limitata, i modelli d'insegnamento bilingue hanno un effetto duraturo impossibile da ottenere altrimenti nella stessa misura.</p><p>Modelli d'insegnamento in due lingue nazionali sono praticati a tutti i livelli scolastici, anche se al momento nella scuola dell'obbligo sono ancora meno diffusi che al livello secondario II e nella formazione professionale. Secondo una rilevazione della CDPE, nell'anno scolastico 2015/16, nella scuola dell'obbligo sei Cantoni hanno offerto modelli d'insegnamento in due lingue nazionali. Nella formazione professionale questi modelli avevano pi\u00f9 o meno la stessa diffusione. Per quanto riguarda il livello secondario II, i dati attuali della SEFRI attestano che in 14 Cantoni (AG, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, TG, TI, VD, VS, ZH) 67 tra scuole medie e licei offrono modelli d'insegnamento in due lingue nazionali. In diverse scuole universitarie possono inoltre essere seguiti cicli di formazione in due lingue nazionali. Negli ultimi anni la domanda di offerte di questo tipo \u00e8 costantemente aumentata. Quest'innovazione pu\u00f2 dunque essere vista come un successo della politica formativa del nostro Paese.</p><p>Per i Cantoni, lo sviluppo e l'attuazione di modelli d'insegnamento bilingue significano costi supplementari elevati, dovuti in particolare alla formazione e alla formazione continua degli insegnanti, che devono soddisfare requisiti specifici, e all'assistenza pedagogica agli allievi. Anche l'elaborazione di nuovi programmi scolastici, che vanno coordinati con i programmi di riferimento, e l'organizzazione e il coordinamento dei corsi di formazione sono fonte di nuovi costi. Gli aiuti finanziari erogati dalla Confederazione in applicazione dell'articolo 22 della legge sulle lingue si sono finora essenzialmente limitati al romancio. Nel quadro dell'attuazione della mozione 14.3143, \"Strategia per promuovere le scuole in cui s'insegna in due lingue nazionali\", nel 2016 la Confederazione ha concesso per la prima volta mezzi per promuovere l'italiano al di fuori dei territori in cui \u00e8 tradizionalmente parlato. Un'estensione dell'articolo 16 della legge sulle lingue sarebbe un mezzo adeguato per sostenere gli sforzi dei Cantoni per offrire modelli d'insegnamento bilingue indipendentemente dalla seconda lingua nazionale scelta. Corrisponderebbe infatti al postulato dell'articolo 70 della Costituzione federale, che prevede la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunit\u00e0 linguistiche, e non rappresenterebbe quindi un'ingerenza nella sovranit\u00e0 dei Cantoni nel settore scolastico.</p><p>\u00c8 comprovato che le competenze linguistiche agevolano la comprensione reciproca e la coesione nazionale. Inoltre accrescono sensibilmente le possibilit\u00e0 di sviluppo professionale e sociale dei giovani. Nonostante l'importanza dell'inglese come lingua di comunicazione internazionale, la conoscenza delle lingue nazionali \u00e8 tuttora un fattore decisivo per trovare lavoro. Il suo significato economico per la Svizzera \u00e8 fuor di dubbio. Secondo la statistica del commercio estero, i Paesi limitrofi Germania, Francia e Italia sono tra i principali partner commerciali della Svizzera. In particolare per le PMI, la spina dorsale della nostra economia, le relazioni commerciali con i Paesi vicini e con le altre regioni linguistiche sono estremamente importanti. La promozione delle competenze linguistiche rafforza quindi anche la piazza economica e le imprese.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Anche il Consiglio federale \u00e8 dell'avviso che i modelli d'insegnamento bilingue costituiscano un importante elemento dell'insegnamento delle lingue nazionali e contribuiscano pertanto alla comprensione reciproca e alla coesione nazionale. Il settore scolastico resta di competenza cantonale. In virt\u00f9 dell'articolo 16 lettera a della legge sulle lingue (LLing; RS 441.1), la Confederazione pu\u00f2 tuttavia gi\u00e0 oggi sostenere progetti (in particolare lo sviluppo di piani d'insegnamento e strumenti didattici) che promuovono l'apprendimento di una lingua nazionale tramite l'insegnamento bilingue.</p><p>Per il periodo 2016-2020 il Parlamento ha gi\u00e0 stanziato mezzi supplementari per promuovere l'italiano al di fuori della Svizzera italiana, previsti tra l'altro anche per introdurre modelli d'insegnamento bilingue con l'italiano, in particolare a livello liceale. In questo modo, tramite un aiuto finanziario forfettario unico, nel periodo in corso la Confederazione ha potuto sostenere l'introduzione di maturit\u00e0 bilingui con l'italiano nei Cantoni di Berna e di Vaud.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che le basi legali vigenti (art. 16 lett. a LLing) siano sufficienti a promuovere modelli d'insegnamento bilingue. Tenuto conto della competenza cantonale in ambito educativo, dopo la fase introduttiva il normale insegnamento scolastico dovrebbe per\u00f2 rimanere un compito esclusivo dei Cantoni e non essere (co)finanziato dalla Confederazione, come proposto dall'autore della mozione. Un'estensione generalizzata ad altre lingue nazionali o altri livelli scolastici (elementare, secondario I, formazione professionale di base) presupporrebbe inoltre notevoli mezzi supplementari e non sarebbe praticamente fattibile senza compensazioni in altri ambiti di attivit\u00e0.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1535500800000)\/","SubmittedBy":"Vonlanthen Beat","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1553126400000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24|32|2831","Category":null,"Modified":"\/Date(1750799279763)\/","SubmissionDate":"\/Date(1528243200000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5013,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze|Formazione|Cultura"}}