{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183816,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20183816,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.3816","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Ottimizzare i redditi patrimoniali nella previdenza professionale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La previdenza professionale \u00e8 un pilastro centrale della nostra previdenza per la vecchiaia. Dalla sua introduzione, oltre il 40 per cento degli averi di vecchiaia \u00e8 stato accumulato mediante redditi patrimoniali (il cosiddetto terzo contribuente). I redditi patrimoniali generati dai fondi pensionistici investiti rappresentano dunque per gli assicurati una parte importante delle rendite.</p><p>Le prescrizioni vigenti in materia di investimenti, radicate nel contesto storico in cui si sono sviluppate, non sembrano per\u00f2 pi\u00f9 al passo con i tempi. Sono principalmente uno strumento d'aiuto per le casse pensioni poco pratiche dei mercati finanziari e, secondo gli esperti, impediscono alle casse pensioni di sfruttare appieno la vasta gamma di investimenti disponibili nell'interesse degli assicurati.</p><p>Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Cosa fa affinch\u00e9 i redditi patrimoniali generati dai fondi pensionistici investiti, selezionando adeguatamente i rischi, possano essere ottimizzati?</p><p>2. Cosa ne pensa dell'idea di adeguare l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidit\u00e0 (OPP 2) in modo tale che si fondi esclusivamente sul principio della \"Prudent Investor Rule\" (e dunque senza limiti massimi d'investimento n\u00e9 catalogo degli investimenti)? Quali sono i rischi e le opportunit\u00e0?</p><p>3. Vede altre possibilit\u00e0 per accrescere i redditi patrimoniali delle casse pensioni?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./3. Il compito di ottimizzare i rendimenti degli istituti di previdenza secondo la loro capacit\u00e0 di rischio \u00e8 di competenza degli organi superiori paritetici di tali istituti. Le prescrizioni in materia di investimenti nella previdenza professionale sottolineano e sostengono espressamente questa responsabilizzazione (articoli 49a-52 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidit\u00e0, OPP 2; RS 831.441.1). Un accrescimento dei redditi patrimoniali (attesi) a lungo termine \u00e8 possibile se vi \u00e8 un miglioramento della capacit\u00e0 di rischio degli istituti di previdenza, un obiettivo che pu\u00f2 essere raggiunto principalmente rafforzando in modo mirato le loro riserve di fluttuazione negli anni di risultati positivi degli investimenti e abbassando i tassi d'interesse tecnici.</p><p>2. Il principio della \"Prudent Investor Rule\" \u00e8 sancito dal 2000 nelle prescrizioni in materia di investimenti dell'OPP 2. Sebbene vi siano limiti d'investimento, gli istituti di previdenza li possono nondimeno superare e, dunque, si pu\u00f2 affermare che gi\u00e0 oggi non esiste pi\u00f9 alcun limite massimo. Proprio ai sensi della \"Prudent Investor Rule\", in caso di superamento dei limiti i responsabili degli istituti di previdenza devono per\u00f2 valutare se sono ancora rispettati i principi di diligenza, sicurezza e diversificazione e procedere in modo trasparente. Questo principio del \"rispettare o spiegare\" (comply or explain) \u00e8 molto diffuso nel settore della vigilanza e si \u00e8 dimostrato efficace per gli istituti di previdenza in entrambe le crisi dei mercati finanziari (quella del 2000-2003 e quella del 2007/08). Le attuali prescrizioni in materia di investimenti sono flessibili, concise e semplici, nonch\u00e9 relativamente liberali. Pongono l'accento sulla responsabilizzazione degli istituti di previdenza e permettono loro di ottimizzare gli investimenti patrimoniali in funzione del rischio e del rendimento. Non impediscono per contro nessun investimento, anzi, in base alle prescrizioni vigenti, gli istituti di previdenza possono gi\u00e0 oggi (e lo fanno) sfruttare appieno l'intera gamma degli investimenti nel quadro della loro capacit\u00e0 di rischio.</p><p>La soppressione dei limiti non farebbe che indebolire questo approccio responsabile, in quanto potrebbe indurre alcuni istituti di previdenza a operare senza prudenza con il rischio di subire grosse perdite sugli investimenti o persino di ritrovarsi in situazioni di insolvenza. Non tutti i consigli di fondazione sono per forza profondi conoscitori dei mercati finanziari. \u00c8 praticamente incontestata la necessit\u00e0 di limitare determinati fattori di rischio, come il prestito di fondi di terzi. Anche l'eliminazione del catalogo degli investimenti non sarebbe opportuna. La collocazione degli investimenti patrimoniali influenza in modo sostanziale il livello dei rendimenti e dei rischi. Non effettuare pi\u00f9 alcuna misurazione indebolirebbe in modo massiccio la vigilanza oppure renderebbe impossibile il benchmarking, ovvero l'analisi comparativa dei rendimenti delle singole casse pensioni. Questo renderebbe pi\u00f9 difficile la scelta degli istituti collettivi per le imprese. Naturalmente, il catalogo degli investimenti va adeguato occasionalmente allo sviluppo dei mercati.</p><p>Se si sopprimessero i limiti, sarebbero inevitabili un importante ampliamento della gestione dei rischi e una professionalizzazione del consiglio di fondazione, in modo da non compromettere la sicurezza. Occorrerebbe inoltre specificare e rafforzare le prescrizioni in materia di rischi, con un maggiore onere per gli istituti di previdenza. I limiti sono inoltre uno strumento semplice di vigilanza. A confronto, nella gestione dei rischi per esempio, determinare un adeguato metro di misura dei rischi nell'ambito degli investimenti alternativi \u00e8 spesso estremamente complesso. Lo stesso vale per la determinazione degli effetti di diversificazione in caso di crisi, un compito che sarebbe inadeguato per consigli di fondazione paritetici non specializzati. La soluzione odierna, che combina requisiti generali in materia di gestione dei rischi e limiti d'investimento, risulta efficace in quanto presenta un dispositivo pi\u00f9 snello e richiede costi e risorse decisamente inferiori rispetto ad altri fornitori di servizi dei mercati finanziari con sistemi di vigilanza prudenziali. Tutto ci\u00f2 si traduce, in ultima analisi, in minori spese di amministrazione e di gestione del patrimonio nell'interesse di assicurati, datori di lavoro e beneficiari di rendite.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 tuttavia disposto ad esaminare, nell'ambito della revisione della LPP attualmente in preparazione, le possibilit\u00e0 di migliorare la trasparenza di taluni prodotti d'investimento e, se del caso, di rafforzare efficacemente la gestione del rischio nell'ambito del sistema esistente, rafforzando cos\u00ec il principio dell'investitore prudente.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1543536000000)\/","SubmittedBy":"Dittli Josef","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1544572800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2836","Category":null,"Modified":"\/Date(1763108812660)\/","SubmissionDate":"\/Date(1537833600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5014,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Protezione sociale"}}