{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183889,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20183889,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.3889","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Necessit\u00e0 di riformare il diritto penale sessuale e adeguamenti della Convenzione di Istanbul","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>L'integrit\u00e0 sessuale e l'autodeterminazione sono due dei beni giuridici individuali pi\u00f9 importanti che devono essere tutelati dalla legge. Gli attuali dibattiti sulla violenza nei confronti delle donne mostrano tuttavia che non soltanto le discussioni sociali, bens\u00ec anche il quadro normativo non sono sufficienti per garantire una protezione ottimale. A tale proposito il Consiglio federale ha gi\u00e0 annunciato la sua intenzione di rivedere le fattispecie sessuali del Codice penale. In seguito alla ratifica, l'anno scorso, della Convenzione di Istanbul, vi \u00e8 inoltre la possibilit\u00e0 di adeguare il diritto svizzero laddove necessario.</p><p>In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Come interpreta le disposizioni dell'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, in particolare in riferimento agli \"atti sessuali non consensuali\" di cui al paragrafo 1 lettere b e c?</p><p>2. Vede la necessit\u00e0 di una riforma per creare una fattispecie generica (1), che punisca tutti gli atti sessuali contro la volont\u00e0 di una vittima?</p><p>3. Come si potrebbe formulare questa fattispecie generica?</p><p>4. Come si potrebbe delimitarla rispetto alle fattispecie speciali esistenti?</p><p>5. Qual \u00e8 la situazione giuridica in materia di \"consenso ad atti sessuali\" in Svizzera?</p><p>6. Qual \u00e8 la situazione giuridica in materia di \"consenso ad atti sessuali\" nei Paesi europei? </p><p>(1) Juristische Ausf\u00fchrungen zu einem m\u00f6glichen Grundtatbestand im Sexualstrafrecht: Scheidegger Nora, Das Sexualstrafrecht der Schweiz - Grundlagen und Reformbedarf, Berna 2018 (sar\u00e0 pubblicato a ottobre 2018).</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. L'articolo 36 della Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35) obbliga le Parti a perseguire penalmente i responsabili di atti sessuali non consensuali compiuti su un'altra persona (par. 1 lett. a e b) o volti a costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo (par. 1 lett. c). Il consenso deve essere dato volontariamente (par. 2).</p><p>La relazione esplicativa sulla Convenzione di Istanbul (<a href=\"http://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf\">http://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf</a>) chiarisce che sono intese tutte le forme di atti sessuali intenzionalmente imposti a una terza persona senza il suo consenso volontario (n. 189). La disposizione non comporta per contro l'obbligo di creare un disciplinamento penale che persegue esplicitamente il fatto di compiere atti sessuali non consensuali. Alle Parti \u00e8 lasciata la libert\u00e0 \"di decidere i termini specifici delle norme ed i fattori che, a loro discrezione, precludono il libero consenso\" (n. 193).</p><p>Nel messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di Istanbul (FF 2017 143) il Consiglio federale giunge alla conclusione che il diritto svizzero adempie i requisiti dell'articolo 36 della stessa. Conformemente al titolo quinto del Codice penale (CP; RS 311.0 - reati contro l'integrit\u00e0 sessuale) i comportamenti descritti sono penalmente perseguibili segnatamente come coazione sessuale (art. 189 CP) e violenza carnale (art. 190 CP). A titolo complementare va sottolineato che sono eventualmente applicabili anche gli articoli 191, 192 e 193 CP. Il consenso all'atto sessuale deve essere volontario affinch\u00e9 sia escluso il reato.</p><p>2.-4. Al momento il Consiglio federale non ritiene necessario esaminare l'opportunit\u00e0 di creare una nuova fattispecie generica per gli atti sessuali contro la volont\u00e0 della vittima. Il 25 aprile 2018 ha adottato il messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (<a href=\"https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/2345.pdf\">https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/2345.pdf</a>). In questo contesto propone di modificare il diritto penale in materia sessuale come segue: la definizione di \"violenza carnale\" \u00e8 formulata in maniera neutra dal profilo del genere cos\u00ec da includere, tra le possibili vittime, anche gli uomini; la pena minima per questa fattispecie \u00e8 inoltre aumentata da uno a due anni di detenzione. Il Consiglio federale non intende anticipare il dibattito e la decisione parlamentare in merito al disegno.</p><p>5./6. In riferimento alla situazione giuridica in Svizzera relativa al consenso agli atti sessuali vi sono in linea di massima tre gruppi di fattispecie. </p><p>(1) Nel caso della coazione sessuale (art. 189 CP) e della violenza carnale (art. 190 CP), l'autore spezza la volont\u00e0 della vittima usando mezzi coercitivi. Ci\u00f2 significa che l'autore costringe la vittima a tollerare o effettuare un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere.</p><p>(2) Se la vittima \u00e8 incapace di discernimento o inetta a resistere, ossia fisicamente non in grado di difendersi dall'aggressione sessuale, \u00e8 applicabile la fattispecie degli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Questa condizione non deve essere provocata dall'autore. Nel caso degli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere la vittima non \u00e8 in grado di acconsentire o di opporsi a un atto sessuale.</p><p>(3) Nel caso delle fattispecie degli atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP), degli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 CP) e dello sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), la vittima si lascia coinvolgere in un atto sessuale con l'autore a causa di una relazione di dipendenza o una situazione d'emergenza. Pur non volendolo, la vittima non osa opporsi in ragione della sua inferiorit\u00e0.</p><p>Sul piano del diritto comparato si rimanda alla situazione giuridica vigente nei seguenti Paesi.</p><p>- La Germania<b></b>ha introdotto una nuova disposizione secondo cui \u00e8 punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni chiunque costringe un'altra persona a subire o effettuare contro la sua riconoscibile volont\u00e0 atti sessuali con l'autore stesso o un terzo (\u00a7177 cpv. 1 del Codice penale tedesco, in vigore dal 10 novembre 2016, <a href=\"https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__177.html\">https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/177.html</a>). Non \u00e8 necessario che l'autore ricorra a un mezzo coercitivo. </p><p>- L'Austria ha adottato una disposizione paragonabile (\u00a7205a del Codice penale austriaco, \"Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung\", in vigore dall'1\u00b0 gennaio 2016, <a href=\"https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/205a\">https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/205a</a>). </p><p>- In Svezia vige dal 1\u00b0 luglio 2018 una legge concernente il consenso, secondo cui \u00e8 punibile ogni atto sessuale compiuto senza il consenso esplicito del partner. Il consenso pu\u00f2 essere dato oralmente, con gesti oppure in altro modo. </p><p>- Nella maggior parte degli altri Paesi la sola assenza del consenso non \u00e8 sufficiente perch\u00e9 sia applicabile la fattispecie della violenza carnale o di un'altra violazione dell'integrit\u00e0 sessuale. L'atto sessuale deve inoltre essere collegato a un mezzo coercitivo (p. es. minaccia, coazione).</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1542758400000)\/","SubmittedBy":"Munz Martina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1600992000000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|28|1216","Category":null,"Modified":"\/Date(1690513162470)\/","SubmissionDate":"\/Date(1538006400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5014,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Questioni sociali|Diritto penale"}}