{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183898,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20183898,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.3898","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Garantire l'applicazione della legge sui cartelli nel commercio di autoveicoli","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a garantire, tramite una regolamentazione vincolante (ordinanza) basata sull'articolo 6 LCart, che vengano effettivamente applicate le norme che tutelano i consumatori e le PMI dalle pratiche distorsive della concorrenza contenute nella Comunicazione del 21 ottobre 2002 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (Comunicazione autoveicoli - ComAuto).</p>","ReasonText":"<p>Basandosi sull'articolo 6 LCart, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha emanato la Comunicazione autoveicoli, finalizzata a proteggere i consumatori e le PMI contro le distorsioni della concorrenza e le pratiche di isolamento del mercato.</p><p>Tuttavia, molti fabbricanti internazionali di autoveicoli cercano di vincolare i garagisti svizzeri tramite accordi capestro, limitando cos\u00ec la libera concorrenza. </p><p>La ComAuto cerca di contrastare questo fenomeno offrendo ai garagisti la possibilit\u00e0 di vendere diverse marche di automobili, aprire delle succursali, ammortizzare investimenti milionari tramite contratti con una durata minima prestabilita e scegliere liberamente dove acquistare veicoli nuovi, pezzi di ricambio e accessori. Inoltre, la ComAuto vieta ai fabbricanti stranieri di subordinare il pagamento di garanzie e altri servizi gratuiti all'acquisto dell'auto presso un importatore svizzero.</p><p>Nella pratica per\u00f2 queste norme vengono applicate in maniera insufficiente quando non del tutto disattese. A causa della mancanza di risorse, infatti, la COMCO non riesce a imporle alle oltre 5000 aziende del settore automobilistico e quando riceve una denuncia la inoltra con una breve lettera ai tribunali civili, i quali per\u00f2 non sono vincolati a rispettare la ComAuto e quindi la ignorano. Di conseguenza, i consumatori e i garagisti che vogliono far valere le regole svizzere nei confronti dei fabbricanti internazionali perdono le cause in tribunale. </p><p>Tutto questo fa s\u00ec che venga meno la protezione giuridica per chi acquista un veicolo. Gli unici che traggono vantaggio dal carattere non vincolante della ComAuto sono i fabbricanti stranieri, che neutralizzano la concorrenza a danno delle PMI e dei consumatori svizzeri. Grazie al potere di cui dispone in base all'articolo 6 LCart il Consiglio federale pu\u00f2 rimediare a questa situazione in maniera semplice, rapida ed efficace. \u00c8 quindi invitato a integrare la ComAuto all'interno di un'ordinanza. Poich\u00e9 in tal modo la comunicazione verrebbe sostituita dall'ordinanza stessa, non sarebbero necessarie nuove regolamentazioni.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Come il Consiglio federale ha gi\u00e0 ribadito nei pareri relativi alle interpellanze F\u00e4ssler 17.3035, \"Esecuzione della legge sui cartelli nel commercio di autoveicoli\", e Pfister 17.4151, \"Isolamento abusivo del mercato automobilistico svizzero\", la Commissione della concorrenza (COMCO) dispone di un margine di apprezzamento per decidere quali sono gli affari prioritari e, in base al principio dell'opportunit\u00e0, avviare indagini e inchieste preliminari. I fenomeni che limitano l'interesse pubblico di un sistema di concorrenza efficiente (p. es. la limitazione delle importazioni parallele a seguito del rifiuto della garanzia o dell'accesso a informazioni tecniche per le autofficine indipendenti) vengono analizzati e valutati singolarmente dalla COMCO. Al contrario, i casi che riguardano interessi principalmente privati (p. es. la negazione dei diritti conferiti dalla garanzia) sono materia di diritto civile (DTF 130 II 149 consid. 2.4, Sellita Watch Co SA/ETA SA Manufacture Horlog\u00e8re Suisse, COMCO e Commissione di ricorso). </p><p>Per aiutare gli operatori di mercato a interpretare correttamente la legge sui cartelli (LCart, RS 251) la COMCO pu\u00f2 emanare delle comunicazioni che illustrano, a scopo orientativo, la sua prassi di applicazione della LCart ma che non hanno alcun effetto vincolante dal punto di vista legale per i tribunali civili e amministrativi. Ciononostante i tribunali civili tengono conto delle comunicazioni COMCO (si veda in proposito RPW 2018/2, 2015/3, 2014/4, 2010/3). Inoltre, in base all'articolo 15 LCart, in caso di dubbi circa la liceit\u00e0 di una limitazione della concorrenza il caso deve essere trasmesso alla COMCO per avere un suo parere. </p><p>Rispetto alle ordinanze del Consiglio federale, le comunicazioni della COMCO hanno il vantaggio di essere emanate da un'autorit\u00e0 che conosce bene il mondo della pratica ed \u00e8 in grado di reagire alle sentenze in maniera rapida, mirata e flessibile. Del resto occorre tenere presente che, in linea di massima, lo scopo della LCart non \u00e8 elaborare regolamentazioni settoriali in materia di cartelli. </p><p>Il 29 giugno 2015 la COMCO ha sostituito la Comunicazione del 21 ottobre 2002 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli, citata dall'autore della mozione, con una nuova ComAuto. Questo documento spiega in maniera trasparente alle aziende interessate quali sono gli accordi verticali in materia di concorrenza nel settore automobilistico che la COMCO considera illeciti ai sensi dell'articolo 5 LCart. Lo scopo della nuova ComAuto \u00e8 impedire gli accordi verticali che mettono a rischio la concorrenza ed evitare l'isolamento del mercato automobilistico svizzero. Tuttavia, la ComAuto non implica alcun obbligo contrattuale per gli operatori di mercato.</p><p>Secondo il Consiglio federale l'emanazione di un'ordinanza sugli autoveicoli con specifiche disposizioni in materia di cartelli non avrebbe nessuna utilit\u00e0 aggiuntiva rispetto alla situazione attuale. Un'ordinanza del genere servirebbe soltanto a illustrare in che modo il Consiglio federale - anzich\u00e9 la COMCO - valuta le questioni che riguardano la rilevanza e l'efficienza economica degli accordi verticali in materia di concorrenza nel mercato automobilistico. Infine, emanando un'ordinanza il Consiglio federale farebbe una scelta meno flessibile e meno conforme alla prassi.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1542758400000)\/","SubmittedBy":"Pfister Gerhard","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1718114606000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|48","Category":null,"Modified":"\/Date(1718201032733)\/","SubmissionDate":"\/Date(1538006400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5014,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Trasporti"}}