{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184347,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20184347,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.4347","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Accordo istituzionale Svizzera-UE. Recepimento automatico del diritto dell'UE senza garanzie e onnipotenza della Corte di giustizia dell'UE","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Riguardo all'Accordo istituzionale, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) scrive che \"secondo la bozza di accordo istituzionale, la Svizzera e l'UE si impegnano a integrare negli accordi corrispondenti i pertinenti sviluppi del diritto europeo\". Sotto il profilo giuridico, quindi, solo il diritto europeo \u00e8 determinante per lo sviluppo dell'Accordo istituzionale con l'UE. Alcune modifiche del diritto dell'UE comporterebbero addirittura l'obbligo per la Svizzera di modificare immediatamente le proprie leggi (art. 13 dell'Accordo istituzionale). </p><p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Il Consiglio federale ha ricevuto, in qualsiasi forma, garanzie secondo le quali la protezione salariale svizzera o la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE non sono interessate dall'\"aggiornamento dinamico\" e non lo saranno neanche in futuro?</p><p>2. Pu\u00f2 assicurare che la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE non costituisce uno sviluppo della libera circolazione delle persone? Il Consiglio federale scrive che \"la 'direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE' non deve pertanto essere recepita\". Come pu\u00f2 affermare con certezza quali sono gli ambiti interessati dall'\"aggiornamento dinamico\" e quali invece non lo sono?</p><p>3. Per quanto tempo le eccezioni menzionate esplicitamente nel Protocollo 2 dell'Accordo istituzionale rimarrebbero valide e sarebbero escluse dallo sviluppo dinamico del diritto?</p><p>4. Chi decide in merito all'interpretazione giuridica del Protocollo 2 e a eventuali modifiche dello stesso?</p><p>5. Il tribunale arbitrale previsto dall'Accordo e le sue competenze sono stati avallati dalla Corte di giustizia dell'UE? In caso negativo, quest'ultima potrebbe quindi interpretare l'Accordo istituzionale in maniera da favorire unilateralmente l'UE?</p><p>6. Quale giurisdizione, in definitiva, stabilisce cosa \u00e8 retto dal diritto europeo e cosa invece non lo \u00e8?</p><p>7. In un processo dinamico, come pu\u00f2 il Consiglio federale garantire che tutti gli accordi giuridici conclusi tra la Svizzera e l'UE (incluso l'accordo di libero scambio) non finiranno per essere sottoposti al diritto dell'UE e che, di conseguenza, non verr\u00e0 cos\u00ec sacrificata la sovranit\u00e0 nazionale? Il meccanismo non prevede forse che ciascuna parte possa, in qualsiasi momento, sottoporre una questione al tribunale arbitrale e quindi sottrarla alla sovranit\u00e0 della Svizzera? In definitiva, questo meccanismo non implica forse che il Consiglio federale non possa fornire garanzie su cosa rientri nel campo di applicazione dell'Accordo e su cosa ne sia invece escluso?</p><p>8. Cosa ne sar\u00e0 del libero esercizio del diritto di voto garantito ai cittadini, se su ogni eccezione prevista nel Protocollo 2 aleggia la minaccia della clausola ghigliottina?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La bozza di Accordo istituzionale prevede che la Svizzera recepisca negli accordi di accesso al mercato interessati i pertinenti sviluppi del diritto UE. Anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) rientra in questa categoria. La Svizzera decide sull'eventuale recepimento di ogni sviluppo del diritto UE conformemente alle sue procedure di approvazione interne, sancite dalla Costituzione e dalla legge, ivi compresa la possibilit\u00e0 di indire un referendum. Il recepimento automatico \u00e8 pertanto escluso. Tuttavia, se la Svizzera decide di non recepire uno sviluppo del diritto comunitario, l'UE pu\u00f2 avviare la procedura di composizione delle controversie prevista nell'Accordo istituzionale. In definitiva, la Svizzera deve mettere in conto anche l'eventualit\u00e0 di affrontare misure di compensazione.</p><p>Per quanto concerne la libera circolazione delle persone, il Consiglio federale ha sempre sottolineato, con riferimento all'Accordo istituzionale, che la protezione dei salari in Svizzera deve essere assicurata e che, per questo, deve essere garantita l'applicazione del dispositivo svizzero di protezione previsto a tale scopo (misure di accompagnamento).</p><p>Nella bozza di Accordo istituzionale, l'UE ha proposto che la Svizzera recepisca il diritto UE pertinente in materia di distacco dei lavoratori entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo: nello specifico si tratta della direttiva di applicazione (direttiva 2014/67/UE) e della direttiva rivista sul distacco dei lavoratori (direttiva (UE) 2018/957). L'UE ha per\u00f2 riconosciuto che il recepimento del diritto europeo non basta, da solo, a coprire tutte le esigenze di tutela in Svizzera. Per questo motivo si \u00e8 dichiarata disposta ad accettare strumenti supplementari che vadano oltre i provvedimenti previsti nel diritto UE sul distacco dei lavoratori. L'Accordo sancisce le seguenti tre misure fondamentali della proposta dell'UE:</p><p>- la possibilit\u00e0 di fissare, per specifici settori, un termine di notifica preliminare di quattro giorni lavorativi sulla base dell'analisi dei rischi (oggi: otto giorni civili per tutti i prestatori di servizi, inclusi quindi fine settimana e festivi);</p><p>- l'obbligo di versare una garanzia finanziaria (cauzione) per gli attori che non hanno rispettato i propri obblighi finanziari (contro l'attuale obbligo generale di versare una cauzione nei settori che lo hanno concordato nell'ambito di un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatoriet\u00e0 generale); e</p><p>- l'obbligo di presentare i documenti per i prestatori di servizi indipendenti.</p><p>Se la Svizzera accetta l'offerta dell'UE, queste misure pattuite mediante l'Accordo saranno escluse dall'aggiornamento del diritto e non potranno essere messe in discussione, nel loro tenore, dal tribunale arbitrale n\u00e9 da altri tribunali. Tuttavia, devono essere rispettate le condizioni stabilite nel Protocollo, cosa che pu\u00f2 essere parimenti esaminata dal tribunale arbitrale. Anche in futuro sarebbe cos\u00ec. L'UE non ha mai messo in discussione il sistema d'esecuzione duale.</p><p>Le altre misure di accompagnamento non verrebbero salvaguardate separatamente nell'Accordo, pertanto sarebbero soggette all'evoluzione dinamica del diritto e alla procedura di composizione delle controversie. Il Protocollo stabilisce il principio fondamentale secondo cui, per lo stesso lavoro nello stesso luogo, deve essere corrisposto uguale salario. Le misure di accompagnamento non salvaguardate possono essere classificabili sotto questo principio di base. Dal punto di vista della Svizzera, sono in ampia misura equiparabili alle disposizioni del diritto UE vigente e, nella maggior parte dei casi, equivalenti alle misure comunitarie. Pertanto, alla luce dell'obiettivo perseguito, non sono a rischio nella sostanza. In linea di principio, l'attuale livello di protezione pu\u00f2 essere garantito anche nell'ambito di un Accordo istituzionale se vengono effettuati i necessari adeguamenti unilaterali da parte svizzera.</p><p>Contrariamente alla sfera del diritto in materia di distacco dei lavoratori, la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini UE non \u00e8 menzionata nella bozza di Accordo. Pertanto l'Accordo istituzionale non riconosce alla Svizzera un'eccezione esplicita n\u00e9 la obbliga espressamente ad adottare la direttiva entro un periodo di tempo determinato. Qualora la Svizzera e l'UE non riuscissero ad accordarsi sulla questione del recepimento (parziale) della direttiva 2004/38/CE nell'ambito del comitato misto dell'ALC, si attiverebbe il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all'Accordo istituzionale. Se il tribunale arbitrale non dovesse pronunciarsi a favore della Svizzera, ma la Svizzera continuasse a rifiutarsi di recepire (parzialmente) la direttiva, l'UE potrebbe adottare misure di compensazione. In tal caso la Svizzera pu\u00f2 far verificare al tribunale arbitrale la proporzionalit\u00e0 di queste misure. Senza Accordo istituzionale, invece, le eventuali contromisure dell'UE non sarebbero soggette a esame arbitrale.</p><p>2. Dal punto di vista della Svizzera la direttiva 2004/38/CE non rappresenta, o rappresenta solo parzialmente, uno sviluppo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. L'ALC disciplina la libera circolazione dei cittadini degli Stati membri dell'UE e della Svizzera, riprendendo solo in parte la libert\u00e0 di circolazione delle persone dell'UE e basandosi in larga misura sul concetto di libera circolazione dei lavoratori. Questo dato di fatto risulta particolarmente evidente nel caso delle disposizioni della direttiva pi\u00f9 problematiche per la Svizzera in termini di contenuto: l'estensione del diritto all'aiuto sociale, l'ampliamento della protezione contro l'espulsione (fatte salve questioni di ordine pubblico) e la concessione del diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni. A suo modo di vedere, queste disposizioni si spingono oltre la libera circolazione dei lavoratori, cio\u00e8 si basano sul concetto di cittadinanza dell'Unione europea e, secondo la Svizzera, non devono essere recepite. \u00c8 noto, tuttavia, che l'Unione europea ha una concezione giuridica diversa. La questione deve essere chiarita nel quadro del meccanismo di composizione delle controversie dell'Accordo istituzionale (cfr. anche la risposta alla domanda 1).</p><p>3. Il Protocollo 2 dell'Accordo istituzionale e le eccezioni ivi contenute sono validi finch\u00e9 la Svizzera e l'UE non decidono, di comune accordo, di rivedere in senso contrario il Protocollo 2 conformemente all'articolo 21 dell'Accordo stesso o finch\u00e9 non modificano consensualmente le disposizioni menzionate al Protocollo 2 degli accordi di accesso al mercato interessati, conformemente alle norme vigenti per la loro revisione.</p><p>4. Queste disposizioni, negoziate bilateralmente dalla Svizzera con l'UE nell'ambito dei vari accordi di accesso al mercato, tengono conto delle specificit\u00e0 del nostro Paese. In caso di controversia su una di esse, nella sua composizione non verrebbe coinvolta nessuna norma di diritto dell'UE.</p><p>Il Protocollo 2 \u00e8 escluso dall'aggiornamento dinamico del diritto: un suo eventuale adeguamento \u00e8 deciso di comune accordo dalla Svizzera e dall'UE (cfr. anche la risposta alla domanda 3).</p><p>5. No. La Corte di giustizia europea (CGUE) pu\u00f2 essere invitata da uno Stato membro dell'UE, dalla Commissione europea, dal Consiglio dell'UE o dal Parlamento europeo a giudicare la compatibilit\u00e0 dell'Accordo istituzionale con i trattati dell'UE, compresi i diritti fondamentali. Se la Corte di giustizia europea stabilisse in una simile perizia che non c'\u00e8 compatibilit\u00e0, l'Accordo istituzionale pu\u00f2 entrare in vigore solo se l'Accordo stesso o i trattati dell'UE vengono modificati conformemente al risultato della perizia. La modifica dell'Accordo richiederebbe, a sua volta, il consenso della Svizzera.</p><p>6. Se una controversia dinnanzi al tribunale arbitrale solleva una questione di interpretazione o di applicazione del diritto dell'UE il cui chiarimento \u00e8 necessario per comporre la controversia stessa, il tribunale arbitrale deve rivolgersi alla CGUE (art. 10 par. 3 Accordo istituzionale).</p><p>A decidere se una disposizione degli accordi in questione riguarda una nozione di diritto dell'Unione europea \u00e8 esclusivamente il tribunale arbitrale.</p><p>7. Solo i cinque accordi esistenti in materia di accesso al mercato (libera circolazione delle persone, trasporti terrestri, trasporto aereo, ostacoli tecnici al commercio e agricoltura) sono soggetti all'Accordo istituzionale e alle sue norme, in particolare all'evoluzione dinamica del diritto e alla composizione delle controversie. A questi si andrebbero ad aggiungere i futuri accordi di accesso al mercato, a condizione che rimandino esplicitamente all'Accordo istituzionale e che l'UE e la Svizzera non si accordino diversamente nell'ambito dei medesimi.</p><p>L'Accordo istituzionale non \u00e8 applicato a nessuno degli altri accordi tra la Svizzera e l'UE: in particolare non si applica all'Accordo sugli appalti pubblici e all'Accordo di libero scambio (ALS) del 1972. In una dichiarazione politica allegata all'Accordo istituzionale, le due parti contraenti hanno registrato la propria intenzione di avviare negoziati per l'aggiornamento dell'ALS e di altri accordi commerciali. Questo non implica, a priori, il futuro assoggettamento di un ALS modernizzato all'Accordo istituzionale, che si avrebbe solo se l'ALS fosse modificato in modo tale da diventare un accordo di accesso al mercato ai sensi dell'Accordo istituzionale, vale a dire un accordo che nel settore in questione stabilisce regole uniformi basate sul diritto dell'UE e che, in cambio, consente alla Svizzera di partecipare al mercato interno dell'UE in detto settore.</p><p>Non si prefigurano pertanto automatismi neanche per quanto riguarda i futuri trattati eventualmente assoggettabili all'Accordo istituzionale. Nessuna frazione di sovranit\u00e0 \u00e8 trasferita all'Unione europea n\u00e9 tanto meno \u00e8 soggetta a limitazioni.</p><p>8. Non c'\u00e8 alcuna correlazione tra il Protocollo 2 dell'Accordo istituzionale e la clausola ghigliottina. Il Protocollo 2 elenca esplicitamente una serie di disposizioni che, anche ai sensi dell'Accordo istituzionale, sono escluse dal principio dell'evoluzione dinamica del diritto. Come spiegato nella risposta alla domanda 4, si tratta di disposizioni negoziate bilateralmente dalla Svizzera con l'UE nell'ambito dei vari accordi di accesso al mercato che tengono conto delle specificit\u00e0 del nostro Paese. La Svizzera non \u00e8 pertanto tenuta a recepire gli sviluppi giuridici dell'UE che riguardano le eccezioni di cui al Protocollo 2. Questo mancato recepimento non costituirebbe di conseguenza una violazione dei termini dell'Accordo istituzionale e non potrebbe nemmeno portare a misure di compensazione da parte dell'UE.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1550620800000)\/","SubmittedBy":"Hess Erich","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1608249600000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|10|44|1231|1236","Category":null,"Modified":"\/Date(1690513635737)\/","SubmissionDate":"\/Date(1544745600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5015,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica europea|Occupazione e lavoro|Diritto internazionale|Diritti umani"}}