{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184351,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20184351,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.4351","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Per controllare meglio le importazioni di antibiotici in Svizzera da parte di veterinari stranieri","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Dopo che alla fine del 2015 la Svizzera ha messo a punto un programma innovativo per diminuire e utilizzare in modo efficiente gli antibiotici e ridurre le resistenze nei quattro ambiti medicina umana, medicina veterinaria, agricoltura e ambiente (Strategia resistenze agli antibiotici, StAR), la legislazione \u00e8 diventata molto pi\u00f9 severa per i veterinari svizzeri. L'uso di antibiotici veterinari \u00e8 diminuito di oltre il 40 per cento negli ultimi dieci anni, uno sforzo che merita di essere sottolineato, e dal 2018 e dopo la revisione dell'OMVet i cosiddetti antibiotici critici (cefalosporine, fluorochinoloni e macrolidi) non possono pi\u00f9 essere dispensati per la scorta agli agricoltori. Dal 1\u00b0 gennaio 2019 la nuova banca dati SI AMV consentir\u00e0 inoltre di tenere traccia del percorso dei medicinali veterinari (dal grossista farmaceutico attraverso il veterinario prescrittore e dispensatore fino alle aziende agricole e agli animali).</p><p>I veterinari stranieri beneficiano per contro di agevolazioni previste da accordi tra Germania, Austria, Italia, Francia e Confederazione Svizzera molto vecchi e obsoleti. Ad esempio, in virt\u00f9 della Convenzione di Carnot del 1889 (RS 0.811.119.349), i veterinari francesi possono esercitare in Svizzera, in modo indipendente e non regolamentato, ignorando le modifiche e i requisiti normativi vigenti nel nostro Paese. Possono quindi rifornire il mercato svizzero con antibiotici critici vietati o per i quali vigono condizioni di dispensazione restrittive, alimentando cos\u00ec un pericoloso mercato parallelo. Da qui le mie domande:</p><p>1. La LATer e l'OMVet tengono conto di questi accordi vetusti?</p><p>2. Quando \u00e8 avvenuto l'ultimo scambio di elenchi di veterinari e comuni francesi e svizzeri tra gli uffici federali e l'amministrazione francese ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di Carnot?</p><p>3. Come forniranno informazioni alla nuova banca dati SI AMV i veterinari francesi? Non c'\u00e8 una disparit\u00e0 di trattamento rispetto ai veterinari svizzeri?</p><p>4. Quali formalit\u00e0 doganali devono espletare i veterinari francesi quando attraversano la frontiera?</p><p>5. \u00c8 necessario lottare contro questo turismo medico transfrontaliero?</p><p>6. I diritti di questi veterinari si estendono su un raggio di 10 km o vanno oltre?</p><p>7. La Convenzione di Carnot non \u00e8 ormai obsoleta?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nel XIX secolo la Svizzera ha stipulato delle convenzioni con tutti i Paesi limitrofi in merito all'ammissione reciproca delle persone che esercitano professioni mediche domiciliate nelle zone di confine (\"convenzioni\"). Esse prevedono tra l'altro che i veterinari residenti nei pressi della frontiera possano esercitare la propria attivit\u00e0 nei Comuni di confine svizzeri e viceversa. Le prestazioni transfrontaliere di servizi da parte di prestatori di Stati UE/AELS sono pure disciplinate dall'accordo sulla libera circolazione delle persone con la Comunit\u00e0 europea e i suoi Stati membri (ALC). Nel quadro dell'ALC, il diritto a prestare servizi \u00e8 limitato a un massimo di 90 giorni per anno civile.</p><p>a./c. Chi \u00e8 professionalmente attivo in Svizzera in virt\u00f9 delle convenzioni o dell'ALC deve rispettare il diritto svizzero. Ci\u00f2 significa in particolare che la legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici nonch\u00e9 l'ordinanza sui medicamenti veterinari valgono anche per i veterinari francesi. Questi ultimi sono pure tenuti a effettuare registrazioni nel Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria. I preparativi tecnici per consentire le registrazioni di veterinari domiciliati all'estero sono in corso.</p><p>b. I veterinari domiciliati all'estero devono inoltre essere iscritti nel registro federale delle professioni mediche. Contestualmente sono soggetti a un obbligo di dichiarazione (fino a 90 giorni per anno civile) o a un obbligo di autorizzazione (pi\u00f9 di 90 giorni per anno civile) per la verifica o il riconoscimento delle loro qualifiche professionali. Oltre a ci\u00f2, sottostanno agli obblighi di notifica e di autorizzazione secondo il diritto degli stranieri. Tutti questi obblighi consentono di accertare quali persone domiciliate all'estero forniscono prestazioni veterinarie in Svizzera. Lo scambio di elenchi nominativi cos\u00ec come previsto dalla convenzione con la Francia (ma non dalle convenzioni con gli altri Paesi limitrofi) non garantisce informazioni aggiuntive, e dunque \u00e8 diventato inutile. Per questo motivo, dal 2001 non avvengono pi\u00f9 scambi di questo tipo.</p><p>d./f. I veterinari francesi che varcano il confine per esercitare la propria professione non devono presentare una dichiarazione doganale scritta per veicoli, apparecchi e strumenti portati con s\u00e9. I medicamenti per uso immediato sono esenti da tributi purch\u00e9 siano rispettate le prescrizioni sanitarie di entrambi i Paesi. Le autorit\u00e0 doganali possono autorizzare il passaggio di confine anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici doganali e delle strade doganali. Possono beneficiare delle agevolazioni doganali soltanto le persone che esercitano professioni mediche residenti nella zona di confine (10 chilometri). I Comuni svizzeri in cui i veterinari francesi possono esercitare la propria professione sono elencati nella convenzione con la Francia. Si tratta di Comuni dei Cantoni Giura, Berna, Neuch\u00e2tel, Vaud, Ginevra e Vallese.</p><p>e. Grazie alle disposizioni sopraccitate, la fornitura di prestazioni veterinarie transfrontaliere \u00e8 disciplinata in modo chiaro. L'importante \u00e8 che le autorit\u00e0 esecutive competenti ne garantiscano l'applicazione.</p><p>g. In virt\u00f9 delle convenzioni, i veterinari delle zone di confine dei Paesi limitrofi possono fornire prestazioni nei Comuni svizzeri di frontiera anche per pi\u00f9 di 90 giorni all'anno (e viceversa). Pertanto tali convenzioni non sono da considerarsi superate.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1550620800000)\/","SubmittedBy":"Gschwind Jean-Paul","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1553212800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|52|55|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690513566833)\/","SubmissionDate":"\/Date(1544745600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5015,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Ambiente|Agricoltura|Salute"}}