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Diritto e obbligo di comunicazione per commercianti e fornitori di servizi di consulenza ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di assoggettare i commercianti e i fornitori di servizi di consulenza per il commercio di oro a un obbligo di diligenza esteso; le relazioni d'affari per le quali sussiste il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo devono diventare oggetto di un diritto o di un obbligo di comunicazione in funzione dei rischi.</p>","ReasonText":"<p>Il rapporto del Consiglio federale del 14 novembre 2018 \"Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani\" conferma che la Svizzera \u00e8 un attore chiave nel commercio mondiale dell'oro. Secondo la statistica del commercio esterno, nel 2017 la Svizzera ha importato 2404 tonnellate di oro per un valore di 69,6 miliardi di franchi e ha esportato 1684 tonnellate per un valore di 66,6 miliardi. L'oro proviene da circa novanta Paesi e viene inviato in circa settanta Stati. Tra di essi ve ne sono alcuni che non offrono quasi alcuna garanzia di rispettare elevati standard contro il riciclaggio di denaro. Il rischio che si abusi del commercio di oro per riciclare denaro \u00e8 pi\u00f9 importante di quanto stimato poich\u00e9 vi \u00e8 scarsa trasparenza nella tracciabilit\u00e0 delle catene di approvvigionamento, spesso molto complesse. Nel \"Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera\", il relativo gruppo di coordinamento interdipartimentale sottolinea il \"rischio connesso al commercio di metalli preziosi\". Nel caso del \"commercio transfrontaliero di oro raffinato che coinvolge fonderie\" questo rischio \u00e8 \"superiore\". Nel settore vi \u00e8 una \"duplice minaccia di riciclaggio di denaro: la prima concerne l'origine delle materie preziose, che potrebbero essere state acquistate in modo criminale ..., e la seconda le materie preziose stesse, usate direttamente per riciclare denaro ...\". Il numero di comunicazioni di sospetto provenienti ogni anno da questo settore (da una a tre) \u00e8 ridotto. Il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha criticato la Svizzera per aver adottato un numero insufficiente di provvedimenti volti a ridurre il rischio di riciclaggio di denaro nel commercio di metalli preziosi. Nel suo avamprogetto del 1\u00b0 giugno 2018 sulla revisione della legge sul riciclaggio di denaro il Consiglio federale ha previsto determinati miglioramenti. Tuttavia, per i consulenti anche il testo posto in consultazione non introduce alcuna possibilit\u00e0 di comunicazione, mentre per i commercianti rimane la possibilit\u00e0 limitata di comunicazione, peraltro praticamente non applicata. Anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri richiede un obbligo di comunicazione per i consulenti e il mantenimento del diritto di comunicazione per terzi.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del Consiglio federale sul riciclaggio di denaro (RS 955.01) il commercio di oro \u00e8 sempre classificato come attivit\u00e0 di intermediazione finanziaria qualora riguardi metalli preziosi bancari (cfr. art. 178 cpv. 2 dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi; RS 941.311). Conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) i casi in cui sospettano un riciclaggio di denaro. Inoltre, l'articolo 8a LRD prevede per i commercianti obblighi di diligenza in caso di pagamenti in contanti pari o superiori a 100 000 franchi mentre l'articolo 9 capoverso 1bis LRD un obbligo di comunicazione. In occasione della procedura di consultazione del 1\u00b0 giugno 2018 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, \u00e8 stato proposto un abbassamento del valore soglia da 100 000 a 15 000 franchi per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose. Anche il commercio di oro, in quanto metallo prezioso, \u00e8 toccato da questa misura, fintanto che non debba gi\u00e0 essere classificato come attivit\u00e0 di intermediazione finanziaria. Per quanto riguarda la patente di fonditore, secondo la legge sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31) e la relativa ordinanza esistono parimenti obblighi di diligenza, come quello di chiarire la provenienza delle materie da fondere e, nel caso si sospetti una provenienza illecita, quello di avvertire l'autorit\u00e0 competente. Il testo posto in consultazione citato in precedenza prevede inoltre l'introduzione di una patente obbligatoria per l'acquisto di vecchi metalli preziosi. Infine, nel quadro della valutazione dei pareri pervenuti, si sta esaminando la proposta del settore di ampliare le competenze dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (cfr. al riguardo anche le raccomandazioni formulate nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Recordon 15.3877).</p><p>Nell'avamprogetto \u00e8 stata anche introdotta la nuova categoria dei \"consulenti\", alla quale si applicano gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. Tale categoria fornisce in particolare servizi nell'ambito della costituzione, della gestione e dell'amministrazione di societ\u00e0 e trust. Di conseguenza non sussiste alcuna relazione diretta con il commercio di oro. Nei pareri pervenuti, numerosi partecipanti alla consultazione hanno chiesto di introdurre un obbligo o un diritto di comunicazione anche per i consulenti. Al momento si stanno ancora analizzando i risultati della consultazione. Il disegno di legge e il messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro verranno presumibilmente adottati nella prima met\u00e0 del 2019.</p><p>In base a quanto precede il Consiglio federale ritiene di aver gi\u00e0 tenuto conto delle richieste dell'autore della mozione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1548806400000)\/","SubmittedBy":"Sommaruga Carlo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1608163200000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"9|15|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690514349623)\/","SubmissionDate":"\/Date(1544745600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5015,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica di sicurezza|Economia|Finanze"}}