{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20184381,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20184381,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.4381","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Prodotti alimentari lavorati. Migliorare la dichiarazione di provenienza delle materie prime utilizzate","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adeguare la legge sulle derrate alimentari in modo da rendere pi\u00f9 trasparente la provenienza delle materie prime utilizzate nei prodotti alimentari lavorati.</p>","ReasonText":"<p>Nelle discussioni precedenti la votazione sull'iniziativa per alimenti equi, fautori e avversari si trovavano d'accordo su un punto: che una dichiarazione dettagliata delle derrate alimentari sia la condizione indispensabile per un'autentica libert\u00e0 di scelta dei consumatori. Oggi, purtroppo, gli offerenti e i produttori non sono tenuti a dichiarare sulle etichette dei loro prodotti da dove provengano le principali materie prime. L'origine dev'essere dichiarata solo per le materie prime che rappresentano pi\u00f9 del 50 per cento del prodotto lavorato, nel caso degli ingredienti di origine animale addirittura soltanto il 20 per cento. Questo significa che nei piatti pronti, per esempio a base di carne di pollo, non \u00e8 dato sapere se la carne proviene dal Brasile o dalla Cina. E che i pomodori utilizzati per produrre pelati in Italia possono benissimo essere cinesi cos\u00ec come il formaggio fresco prodotto in Francia pu\u00f2 contenere latte di qualsiasi Paese. I consumatori sono informati solo parzialmente sui principali ingredienti degli alimenti lavorati.</p><p>Urge dunque una dichiarazione d'origine pi\u00f9 precisa per gli ingredienti principali. Il Parlamento aveva gi\u00e0 discusso a fondo l'introduzione di un obbligo di dichiarazione pi\u00f9 severo per le derrate alimentari imballate in occasione della revisione della legge sulle derrate alimentari (2013/14). Purtroppo, il Consiglio degli Stati si impose sul Consiglio nazionale. Trasparenza e informazione assumono un'importanza sempre maggiore per le derrate alimentari. In altri Paesi europei, le prescrizioni per la dichiarazione vengono inasprite. In Italia, per esempio, \u00e8 stato recentemente introdotto l'obbligo di dichiarare la provenienza del grano duro utilizzato per la pasta, perch\u00e9 gli italiani vogliono sapere se \u00e8 importato dal Canada ed \u00e8 stato trattato con il controverso erbicida glifosato. La Svizzera \u00e8 in ritardo e permette ancora dichiarazioni di provenienza molto generali come Europa o Sudamerica. Dichiarazioni di provenienza il pi\u00f9 possibile complete anche per le derrate alimentari lavorate aumentano la libert\u00e0 di scelta dei consumatori, proteggono dagli inganni e creano fiducia nei confronti del settore alimentare.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>In virt\u00f9 della rivista legge sulle derrate alimentari entrata in vigore il 1\u00b0 maggio 2017 (art. 13 cpv. 1 lett. c; RS 817.0), il Consiglio federale pu\u00f2 gi\u00e0 oggi prescrivere la dichiarazione dell'origine delle materie prime. Secondo l'articolo 16 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16), l'origine degli ingredienti delle derrate alimentari deve essere indicata se la presentazione del prodotto induce a pensare che abbiano un'origine diversa e se la loro parte nel prodotto finito \u00e8 superiore al 50 per cento o, nel caso degli ingredienti di origine animale, al 20 per cento.</p><p>Per definire le regole che disciplinano la dichiarazione degli ingredienti delle derrate alimentari si \u00e8 dovuto tenere conto di diversi aspetti. Da un lato, \u00e8 apparsa evidente l'inattuabilit\u00e0 di regolamentazioni pi\u00f9 severe, ad esempio nel caso di ingredienti acquistati ogni giorno sul mercato mondiale e provenienti da Paesi diversi. Dall'altro, \u00e8 emerso che una regolamentazione pi\u00f9 estesa avrebbe potuto ostacolare in misura sensibile i nostri scambi commerciali con l'UE. Tutti i prodotti importati avrebbero dovuto essere etichettati ex novo, il che avrebbe comportato una riduzione dell'offerta e un aumento dei prezzi. La soluzione attuale \u00e8 quindi il compromesso migliore fra trasparenza e applicabilit\u00e0.</p><p>Per l'attuazione delle prescrizioni in materia di dichiarazione descritte nel primo paragrafo \u00e8 previsto un termine transitorio fino alla fine di aprile del 2021. Nell'aprile del 2020, con l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, l'UE avr\u00e0 una regolamentazione analoga a quella della Svizzera. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a valutare, una volta trascorso il termine transitorio e dopo l'entrata in vigore della regolamentazione europea, se sia necessario un ulteriore adeguamento del diritto svizzero. Occorrer\u00e0 anche valutare se soluzioni digitali innovative possano contribuire ad accrescere la trasparenza e abbattere gli ostacoli al commercio.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1550620800000)\/","SubmittedBy":"Graf Maya","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1608249600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|55|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690514183123)\/","SubmissionDate":"\/Date(1544745600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5015,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Agricoltura|Salute"}}