{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20191034,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20191034,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.1034","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Modifica dell'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico. La certezza del diritto \u00e8 un concetto relativo? Modifiche continue giustificate e giustificabili?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il 29 maggio 2019 in una Newsletter della Elcom \u00e8 stata resa nota ai Distributori svizzeri la modifica dell'articolo 18 capoverso 2 dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) che \u00e8 entrata in vigore in data 1\u00b0 giugno 2019. Tale modifica sostituisce il limite di 30 chilovoltamperi sulla potenza allacciata del cliente per definire il gruppo tariffale unico (peraltro recentemente imposto a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019) con quello di 50 megawattora all'anno (energia consumata dal cliente in un anno). Tale riconfigurazione tariffale, come decretato nella gi\u00e0 citata Newsletter Elcom, deve avvenire presso tutti i Distributori a partire dall'1\u00b0 gennaio 2020 e dunque essere pubblicata con le nuove tariffe 2020 entro il 31 agosto 2019.</p><p>In generale \u00e8 da notare che l'articolo 6 capoverso 3 LAEl definisce il profilo di consumo equivalente quale criterio base da utilizzare per il raggruppamento in classi tariffarie della clientela. Il profilo di consumo di un cliente include notoriamente l'andamento della potenza utilizzata dal cliente lungo le 24 ore. La regola dei 30 chilovoltamperi, che discrimina il gruppo di tariffa base dagli altri secondo la potenza allacciata, e quindi secondo il picco massimo del profilo di consumo che il cliente pu\u00f2 pretendere dalla rete, \u00e8 inscrivibile a questo principio. La regola del solo consumo totale annuo di energia (sopra o sotto i 50 megawattora all'anno) non tiene invece minimamente conto del profilo di consumo, ossia di come per unit\u00e0 di tempo questa energia viene consumata dal cliente.</p><p>Ci\u00f2 premesso chiedo al Consiglio federale:</p><p>1. Come mai a cos\u00ec breve tempo dal varo della regola dei 30 chilovoltamperi per la definizione del gruppo di tariffa base (non \u00e8 neppure trascorso un anno!), il Consiglio federale ha ritenuto di dover ancora una volta cambiare le regole del gioco?</p><p>2. Dato che la LAEl non \u00e8 stata modificata, come si giustifica la modifica dell'Ordinanza? Quali sono gli elementi materiali che la giustificano?</p><p>3. Il principio fondamentale della certezza del diritto \u00e8 rispettato?</p><p>4. Quale principio dal profilo della gerarchia del diritto \u00e8 stato invocato per annullare il principio del profilo di consumo equivalente sancito nell'articolo 6 capoverso 3 LAEl?</p><p>5. Ammesso, e non concesso, che ci sia veramente la necessit\u00e0 di introdurre questo cambiamento, perch\u00e9 non si attende la revisione della LAEl?</p><p>6. Perch\u00e8 non \u00e8 previsto un adeguato periodo di adattamento? La modifica immediata \u00e8 giustificata e necessaria?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Il passaggio dalla potenza di allacciamento al consumo annuo di energia, avvenuto il 1\u00b0 giugno 2019 nel quadro della Strategia Reti elettriche, ha come motivo la praticit\u00e0. Il relativo progetto messo in consultazione non comprendeva alcuna proposta di modifica dell'articolo 18 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71). In sede di consultazione \u00e8 stato per\u00f2 fatto presente pi\u00f9 volte che spesso ai gestori di rete \u00e8 nota solo la potenza di allacciamento degli edifici e non quella delle singole economie domestiche. Quindi non sarebbe nemmeno possibile, perlomeno non senza difficolt\u00e0, raggruppare i clienti con una determinata potenza di allacciamento massima. </p><p>Il criterio del consumo annuo fino a 50 megawattora non \u00e8 per\u00f2 una novit\u00e0. Nella legislazione precedente costituiva gi\u00e0 un aspetto fondamentale per definire i casi in cui le tariffe per l'utilizzazione della rete dovevano consistere per almeno il 70 per cento in una tariffa di lavoro non decrescente (art. 18 cpv. 3 vOAEI, nella sua versione in vigore fino al 31 maggio 2019). Questa regola e la questione direttamente correlata concernente l'attribuzione a un gruppo di clienti di base sono rimaste invariate. Pertanto il nuovo criterio in vigore per l'attribuzione al gruppo di clienti di base, ovvero il consumo annuo, non \u00e8 un elemento nuovo. Fissando il limite a 50 megawattora all'anno, l'attribuzione al gruppo di clienti di base non subisce mutamenti sostanziali rispetto a quanto avveniva con il vecchio limite di 30 chilovoltamperi. </p><p>2. La legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) \u00e8 stata modificata il 1\u00b0 gennaio 2018 nel quadro della revisione totale della legge federale sull'energia (LEne; RS 730.0). All'articolo 14 capoverso 3 lettera c LAEI \u00e8 stato aggiunto l'elemento secondo cui il tariffario si deve fondare sul profilo dell'acquisto. Questo ha comportato anche una modifica dell'articolo 18 OAEI in questione. Il 1\u00b0 gennaio 2018 (e non il 1\u00b0 gennaio 2019) \u00e8 stato introdotto in particolare il concetto \"gruppo di clienti di base\", che \u00e8 stato poi messo in atto per la prima volta nell'anno tariffario 2019.</p><p>3. La certezza del diritto viene intaccata in misura maggiore da una disposizione difficilmente applicabile, o attuabile solo in parte, rispetto a un adattamento rapido che materialmente diverge pochissimo dalla vecchia legislazione. </p><p>4. Dal 1\u00b0 gennaio 2018 le tariffe per l'utilizzazione della rete devono fondarsi sui profili dell'acquisto (art. 14 cpv. 3 lett. c LAEI), mentre in passato era determinante il consumo. Questo cambiamento \u00e8 il risultato dei dibattiti parlamentari avvenuti nel quadro della revisione totale della LEne ed \u00e8 stato adottato consapevolmente. Come nella legislazione precedente, il primo periodo dell'articolo 18 capoverso 2 OAEI si limita a precisare le basi legali. L'articolo 6 capoverso 3 LAEI, rimasto invariato sin dall'entrata in vigore della legge, disciplina invece i tariffari per l'energia elettrica complessivi, che comprendono l'\"utilizzazione della rete\", la \"fornitura di energia\", le \"tasse\" e i \"tributi e le prestazioni a enti pubblici\". </p><p>5. Per ragioni inerenti alla certezza del diritto, il Consiglio federale ha voluto risolvere il pi\u00f9 rapidamente possibile le difficolt\u00e0 legate all'attuazione pratica del limite di 30 chilovoltamperi. Visto che non \u00e8 necessaria alcuna modifica legislativa non occorre attendere la revisione della LAEI prevista. </p><p>6. Siccome nella prassi l'articolo 18 capoverso 2 vOAEI (nella sua versione in vigore fino al 31 maggio 2019) sarebbe stato difficile da attuare, si \u00e8 rivelato necessario effettuare un cambiamento immediato. Di fatto la nuova norma \u00e8 entrata in vigore il 1\u00b0 giugno 2019 e, entro il 31 agosto 2019, \u00e8 necessario pubblicare la tariffa di base per l'anno tariffario 2020 sulla base del nuovo criterio di attribuzione. Visto il metodo di funzionamento della tariffazione, ci\u00f2 non significa per\u00f2 che l'attribuzione definitiva dei clienti al gruppo di clienti di base secondo il nuovo criterio debba avvenire per forza entro questi tre mesi. Le tariffe da pubblicare entro il 31 agosto 2019 si basano unicamente su stime: al momento il gestore della rete di distribuzione non conosce n\u00e9 i suoi costi di rete per il 2020 concretamente computabili n\u00e9 il preciso, futuro volume d'acquisto dei singoli gruppi di clienti. Verr\u00e0 a conoscenza di queste cifre solo dopo la scadenza dell'anno tariffario (quindi solo nel 2021). Eventuali differenze rispetto alle sue previsioni, saranno compensate attraverso la cosiddetta differenza di copertura, aumentando o diminuendo le tariffe negli anni successivi. Solo molto pi\u00f9 tardi, ovvero al momento dell'invio delle fatture ai consumatori finali, il gestore della rete dovr\u00e0 quindi sapere con certezza a quale gruppo essi appartengono.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1565740800000)\/","SubmittedBy":"Romano Marco","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1565740800000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|66","Category":null,"Modified":"\/Date(1750802736573)\/","SubmissionDate":"\/Date(1560470400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5018,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Energia"}}