{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193026,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193026,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3026","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Il Parlamento chiede al Consiglio federale di non concludere alcun accordo con l'UE che leda la sovranit\u00e0 della Svizzera o che preveda il recepimento del diritto UE","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Con la mozione 13.4117, \"Posizioni strategiche in merito alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea\", il Consiglio federale \u00e8 stato incaricato di comunicare all'Unione europea le seguenti decisioni adottate il 22 ottobre 2013 dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE) e di difenderle con coerenza davanti all'UE:</p><p>1. L'UE deve essere informata in modo inequivocabile del fatto che la Svizzera \u00e8 uno Stato indipendente dall'Unione europea e che non intende aderire all'UE n\u00e9 direttamente n\u00e9 per via indiretta (decisione adottata con 14 voti contro 1 e 6 astensioni).</p><p>2. La Svizzera intrattiene con l'UE relazioni contrattuali volte in particolare ad agevolare il reciproco accesso al mercato, ma non fa parte del mercato interno europeo e non intende aderirvi (decisione adottata con 13 voti contro 1 e 7 astensioni).</p><p>3. La Svizzera non stipula trattati che, in generale, limitano la propria sovranit\u00e0 a livello giuridico o di fatto. In particolare, non si impegner\u00e0 a recepire automaticamente la futura legislazione dell'UE, n\u00e9 nell'ambito degli attuali accordi bilaterali n\u00e9 nel quadro di accordi futuri, e non si sottoporr\u00e0 alla giurisdizione dell' UE o dello Spazio economico europeo (decisione adottata, come la precedente, con 13 voti contro 1 e 7 astensioni).</p><p>4. La domanda di adesione all'UE depositata dalla Svizzera \u00e8 considerata priva di oggetto (decisione adottata con 11 voti contro 9 e 1 astensione).</p><p>Il 6 maggio 2015 il Consiglio nazionale si \u00e8 espresso come segue in merito ai quattro punti della mozione 13.4117: sul punto 1 con 112 voti a favore, 78 contrari e 0 astensioni; sul punto 2 con 110 voti a favore, 75 contrari e 3 astensioni; sul punto 3 con 97 voti a favore, 91 contrari e 2 astensioni; infine sul punto 4 con 121 voti a favore, 48 contrari e 17 astensioni.</p><p>Il 24 settembre 2015, alcune settimane prima delle elezioni federali, il Consiglio degli Stati ha approvato la mozione 13.4117 con 27 voti a favore, 12 contrari e 2 astensioni.</p><p>Alla luce della bozza sull'Accordo istituzionale, il Consiglio federale viene invitato a indicare quando, come e in quali ambiti ha adempiuto i quattro punti della mozione 13.4117.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./2./4. Con lettera del 27 luglio 2016 il Consiglio federale ha informato l'Unione europea (UE) del fatto che la sua domanda di adesione all'UE, presentata il 20 maggio 1992, \u00e8 da considerarsi ritirata. Il Consiglio federale ha cos\u00ec espresso chiaramente la volont\u00e0 della Svizzera di non aderire all'UE.</p><p>L'obiettivo del Consiglio federale \u00e8 ottenere un ampio accesso al mercato interno dell'Unione europea (UE) e cooperare con l'UE in determinati settori di interesse per la Svizzera mantenendo la massima autonomia politica possibile. La via bilaterale - in quanto approccio settoriale e su misura - si \u00e8 dimostrata efficace e rappresenta la soluzione migliore per tutelare gli interessi della Svizzera, oltre a essere stata confermata a pi\u00f9 riprese dal popolo in occasione delle relative votazioni. Con un Accordo istituzionale il Consiglio federale mira a consolidare la via bilaterale e l'accesso al mercato interno dell'UE, a garantirne il carattere duraturo e a consentirne l'ulteriore sviluppo.</p><p>3. L'Accordo istituzionale introduce il principio dell'aggiornamento dinamico degli accordi bilaterali di accesso al mercato, il quale consente di evitare lacune giuridiche nonch\u00e9 ulteriori ostacoli all'accesso reciproco ai rispettivi mercati. L'accesso al mercato viene cos\u00ec consolidato. L'Accordo prevede anche un meccanismo di composizione delle controversie con cui entrambe le parti contraenti possono far valere i propri diritti e chiarirli in via definitiva. In tal modo l'Accordo istituzionale offre certezza del diritto e sicurezza nella pianificazione alle imprese svizzere e alle cittadine e ai cittadini e li protegge dalla discriminazione nei confronti della concorrenza europea. Apre inoltre la strada alla conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato per esempio nel campo dell'energia elettrica. </p><p>Per quanto riguarda l'evoluzione del diritto, la Svizzera decide in merito a ogni singolo adeguamento (recepimento di un atto giuridico dell'UE in un accordo bilaterale) conformemente alle procedure di approvazione previste dalla propria legislazione, compreso il ricorso al referendum. \u00c8 escluso il recepimento automatico del diritto dell'UE. I termini previsti dall'Accordo istituzionale sono abbastanza lunghi da consentire alla Svizzera di applicare le proprie procedure di approvazione interne. La Svizzera \u00e8 comunque libera di non recepire un determinato sviluppo del diritto dell'UE. In questo caso verrebbe probabilmente avviata una procedura di composizione delle controversie nel cui ambito l'UE sarebbe legittimata a prendere eventuali misure di compensazione, che dovrebbero essere proporzionate. </p><p>In caso di controversie decide un tribunale arbitrale in cui siedono arbitri nominati su base paritaria dalla Svizzera e dall'UE. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) \u00e8 quindi competente soltanto per l'interpretazione del diritto dell'UE contenuto nell'accordo in questione e la decisione di rivolgersi alla CGUE spetta esclusivamente al tribunale arbitrale.</p><p>Per confrontare quale livello di sovranit\u00e0 assicura la via bilaterale con o senza accordo istituzionale, occorre inoltre tenere presente che l'UE ha gi\u00e0 oggi la possibilit\u00e0 di adottare misure nel caso in cui la Svizzera prenda decisioni che l'UE considera inappropriate per le relazioni bilaterali (come \u00e8 accaduto per esempio dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare \"contro l'immigrazione di massa\"). Il vantaggio dell'Accordo istituzionale consisterebbe nel fatto che in futuro le divergenze verrebbero trattate nel quadro del previsto meccanismo di composizione delle controversie e che le eventuali misure di compensazione adottate dall'UE dovrebbero essere proporzionate. Inoltre la Svizzera verrebbe sistematicamente consultata nell'ambito dell'elaborazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE (decision shaping) e potrebbe in tal modo far valere tempestivamente le proprie esigenze, esercitando cos\u00ec una maggiore influenza in relazione agli atti giuridici di suo interesse. </p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1557878400000)\/","SubmittedBy":"Gruppo dell'Unione democratica di Centro","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1616112000000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|1231","Category":null,"Modified":"\/Date(1690512376833)\/","SubmissionDate":"\/Date(1551830400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5016,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Diritto internazionale"}}