{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193279,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193279,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3279","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Firma o non firma dell'accordo istituzionale con l'UE. Costi per la piazza economica svizzera","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di quantificare i costi per la piazza economica svizzera in caso sia di firma sia di non firma dell'Accordo istituzionale con l'UE e di pubblicare i risultati per entrambe le opzioni. Deve inoltre mostrare con quali provvedimenti si possono contenere i danni per la piazza economica svizzera qualora l'Accordo istituzionale con l'UE non venisse firmato e si verificasse un'erosione o un'abrogazione degli accordi bilaterali.</p>","ReasonText":"<p>Nella documentazione sul progetto di Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE sono menzionate le conseguenze negative di un'interruzione del processo negoziale con l'UE. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri queste conseguenze comprenderebbero l'interruzione delle trattative su diversi dossier settoriali come pure il non riconoscimento dell'equivalenza borsistica. \u00c8 inoltre probabile che insorgerebbero incertezze giuridiche al momento di aggiornare ordinariamente gli accordi vigenti di accesso al mercato, il che comporterebbe un peggioramento dell'attuale regime. La Svizzera rischierebbe di non poter pi\u00f9 partecipare al programma quadro di ricerca dell'UE dal 2021 in poi.</p><p>Occorre pertanto quantificare le conseguenze finanziarie delle due opzioni citate in precedenza, ossia la firma e la non firma dell'accordo istituzionale con l'UE. In questo modo la popolazione potrebbe farsi un'idea dei costi nonch\u00e9 dell'eventuale valore aggiunto in caso di firma e del prezzo da pagare nell'eventualit\u00e0 di una non firma. </p><p>Parallelamente occorre elencare i provvedimenti concreti per attenuare rapidamente i danni risultanti - secondo il Consiglio federale - dalla non conclusione dell'Accordo istituzionale e dall'erosione o abrogazione degli accordi bilaterali. In questo contesto \u00e8 ipotizzabile l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento di tali provvedimenti.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Con l'Accordo istituzionale il Consiglio federale intende consolidare, aggiornare e sviluppare i rapporti bilaterali con l'UE e assicurarsi l'accesso al mercato comunitario europeo.</p><p>L'Accordo istituzionale dovr\u00e0 applicarsi a cinque dei sette accordi bilaterali vigenti del 21 giugno 1999 (\"Accordi bilaterali I\"): l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformit\u00e0, l'Accordo agricolo, l'Accordo sul trasporto aereo e l'Accordo sui trasporti terrestri. Sul significato economico degli \"Accordi bilaterali I\" sono stati condotti diversi studi scientifici. Su incarico della SECO i due istituti di ricerca indipendenti Bakbasel ed Ecoplan hanno analizzato le conseguenze economiche complessive nel caso di un annullamento di questi accordi. Dai due studi \u00e8 emerso che l'economia svizzera subirebbe gravi conseguenze negative (un PIL inferiore, rispettivamente, del 4,9 per cento e del 7,1 per cento in meno di 20 anni). A causa di problemi metodologici gli effetti indiretti - ad esempio sulla sicurezza giuridica o sull'attrattiva della piazza elvetica - sono stati considerati soltanto parzialmente. Le conseguenze in caso di annullamento degli \"Accordi bilaterali I\" potrebbero quindi essere addirittura peggiori.</p><p>A fronte di queste considerazioni, le conseguenze di un rifiuto dell'Accordo istituzionale dipenderebbero in ampia misura dalle reazioni dell'UE. La Commissione europea ha annunciato di non voler n\u00e9 concludere nuovi accordi d'accesso al mercato n\u00e9 aggiornare quelli esistenti. La conseguente erosione dell'accesso al mercato sarebbe un processo con una tempistica difficilmente prevedibile. Non \u00e8 escluso che l'UE sia disposta, in futuro, ad aggiornare singoli accordi anche in assenza di un Accordo istituzionale, a condizione, per\u00f2, che abbia un interesse preponderante. A questo riguardo mancherebbe comunque la necessaria sicurezza giuridica. Lo stesso dicasi per la possibilit\u00e0 di negoziare con l'UE accordi alternativi (che non si basino cio\u00e8 su un'armonizzazione del diritto). L'effetto pi\u00f9 immediato in caso di rifiuto dell'Accordo istituzionale sarebbe quindi l'incertezza sulle future condizioni d'accesso al mercato interno dell'UE. A ci\u00f2 si aggiungono le ripercussioni sui settori di cooperazione che esulano dal campo d'applicazione dell'Accordo istituzionale. C'\u00e8 il rischio, ad esempio, che non sia stipulato nessun accordo sulla partecipazione della Svizzera al prossimo programma quadro di ricerca e ad altri programmi dell'UE. Le conseguenze di un rifiuto dipendono da tutta una serie di sviluppi e non possono quindi essere quantificate con esattezza.</p><p>Anche in caso di firma di un Accordo istituzionale \u00e8 difficile formulare previsioni attendibili sulle conseguenze economiche (tra l'altro sulla certezza del diritto e la sicurezza di pianificazione), anche perch\u00e9 bisognerebbe presupporre un determinato sviluppo del mercato comunitario e della politica commerciale globale. \u00c8 comunque un dato di fatto che dal 2004 la Svizzera non ha pi\u00f9 concluso con l'UE accordi economici di rilievo. Anche il rinnovo di certi accordi vigenti \u00e8 stato parzialmente sospeso. Vi \u00e8 quindi il rischio che gli esportatori elvetici subiscano un progressivo calo di competitivit\u00e0 sul mercato comunitario rispetto ai loro concorrenti europei, che beneficiano invece di una progressiva integrazione in questo mercato (p. es. nel settore dei servizi e della digitalizzazione) e della conseguente eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio in tutta l'UE. Negli ultimi anni quest'ultima ha inoltre concluso nuovi accordi di libero scambio con diversi Paesi. Ci\u00f2 significa che se la Svizzera non dovesse a sua volta stipulare nuovi accordi con l'UE, verrebbero meno i vantaggi competitivi che gli operatori economici svizzeri hanno rispetto ai concorrenti di Stati terzi. Anche questi costi d'opportunit\u00e0 sono per\u00f2 difficilmente quantificabili.</p><p>A seconda della situazione, le misure teoricamente ipotizzabili per attenuare le conseguenze di un rifiuto dell'Accordo istituzionale potrebbero comprendere, ad esempio, l'attuazione autonoma degli standard comunitari da parte della Svizzera o la ricerca di forme di cooperazione alternative con l'UE (p. es. cooperazione informale o partecipazione in qualit\u00e0 di Paese terzo anzich\u00e9 piena associazione ai programmi UE) o l'estensione della cooperazione a Paesi esterni all'UE/AELS. Sono inoltre possibili misure di protezione unilaterali e, se necessario, azioni legali o misure di ritorsione. La strategia di adottare misure che possano attenuare efficacemente le conseguenze di un rifiuto dell'Accordo istituzionale ha comunque i suoi limiti. Tali misure non compensano di regola i vantaggi di una soluzione convenuta con l'UE. Nell'ottica di una politica d'interesse lungimirante, il Consiglio federale si sta preparando a tutte le eventualit\u00e0. L'Esecutivo informa le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni in modo tempestivo e completo. Secondo il Consiglio federale non \u00e8 per\u00f2 opportuno informare prematuramente l'opinione pubblica del pacchetto di misure che sar\u00e0 eventualmente adottato.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1557878400000)\/","SubmittedBy":"Regazzi Fabio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1616112000000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|15","Category":null,"Modified":"\/Date(1690512414187)\/","SubmissionDate":"\/Date(1553126400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5016,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Economia"}}