{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193289,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193289,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3289","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Lingua della procedura in relazione alle domande d'indennit\u00e0 per insolvenza. Il plurilinguismo va rafforzato!","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare la legislazione affinch\u00e9 le procedure in relazione alle domande d'indennit\u00e0 per insolvenza (II) possano essere svolte nella lingua nazionale della persona assicurata. Nello specifico occorre prevedere la possibilit\u00e0 che le spese di traduzione, oggi a carico dell'assicurato, siano assunte o coperte dall'assicurazione contro la disoccupazione.</p>","ReasonText":"<p>La risposta all'interpellanza Reynard 18.4377 evidenzia l'assenza di una base legale che permetta globalmente agli assicurati di svolgere nella propria lingua nazionale le domande d'indennit\u00e0 per insolvenza (II). La situazione \u00e8 sconvenevole per le persone interessate, poco attenta al plurilinguismo svizzero e deve quindi essere corretta.</p><p>Il versamento dell'indennit\u00e0 per insolvenza (II) compete alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone nel quale \u00e8 stata aperta la procedura d'esecuzione o di fallimento nei confronti del datore di lavoro. In un'ottica di valorizzazione del plurilinguismo e di rispetto della diversit\u00e0 linguistica \u00e8 opportuno e legittimo prevedere una base legale affinch\u00e9 le spese di traduzione, oggi a carico dell'assicurato, siano assunte o coperte dall'assicurazione contro la disoccupazione. Una tale regolamentazione a favore del plurilinguismo e del rispetto delle minoranze potrebbe essere inserita nella Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione o nella Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'indennit\u00e0 per insolvenza (II) consente ai lavoratori di chiedere un'indennit\u00e0 per i salari non percepiti alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone in cui il datore di lavoro ha annunciato l'insolvenza. Sono previste tre procedure: (1) la procedura d'esecuzione forzata, (2) la procedura di indennizzo e (3) l'eventuale procedura giuridica.</p><p>1. Prima che la cassa di disoccupazione del Cantone competente versi l'indennit\u00e0 per insolvenza e faccia proprie le pretese salariali dei lavoratori interessati, questi ultimi devono intraprendere - per far valere le loro pretese salariali - diverse azioni presso l'ufficio d'esecuzione del luogo in cui l'azienda aveva sede. Dato che l'esecuzione forzata viene svolta nella lingua ufficiale del rispettivo Cantone, pu\u00f2 capitare che un lavoratore debba far valere i propri diritti in una lingua ufficiale diversa da quella parlata nel luogo in cui ha sede l'azienda per la quale ha lavorato. </p><p>Dato che in questa fase procedurale i lavoratori agiscono a titolo personale e in proprio nome, l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) non pu\u00f2 coprire le eventuali spese di traduzione. Non appena il diritto dei lavoratori di percepire i salari non pagati \u00e8 riconosciuto e le indennit\u00e0 di insolvenza (II) vengono versate, la cassa pubblica di disoccupazione fa proprie le pretese salariali dei lavoratori per un importo equivalente alle indennit\u00e0 versate e subentra al loro posto nella procedura d'esecuzione contro il datore di lavoro. A partire da questo momento i lavoratori non corrono pi\u00f9 il rischio di dover difendere i loro interessi dinanzi a un ufficio d'esecuzione in una lingua diversa dalla loro.</p><p>2. Per ovviare ai problemi dei lavoratori che non padroneggiano la lingua della cassa di disoccupazione competente, il Consiglio federale ha previsto che possano presentare le loro domande anche alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone in cui hanno lavorato. Questa provvede poi a trasmetterla alla cassa di disoccupazione del Cantone in cui ha sede l'azienda. Per il disbrigo dei casi di indennit\u00e0, le casse di disoccupazione possono inoltre rivolgersi, se necessario, ad altre casse pubbliche di altri Cantoni. Questo tipo di supporto \u00e8 sostanzialmente finalizzato a fornire informazioni e consulenza agli assicurati per quanto concerne la presentazione e il disbrigo delle domande. Le decisioni vengono prese dalla cassa pubblica di disoccupazione competente nella lingua ufficiale del Cantone in cui essa si trova. Se la prevista collaborazione ha luogo, i problemi linguistici sia degli assicurati sia delle casse di disoccupazione coinvolte possono essere attenuati. L'AD dispone quindi dei mezzi giuridici necessari per evitare che gli assicurati debbano pagare di tasca propria eventuali lavori di traduzione e che siano quindi penalizzati rispetto a coloro che hanno lavorato nel Cantone a cui compete la procedura di fallimento. Per attenuare i problemi citati nella mozione, la SECO sensibilizzer\u00e0 le casse pubbliche di disoccupazione a questo problema e le esorter\u00e0 con apposite direttive a cooperare pi\u00f9 intensamente tra di loro.</p><p>3. Una decisione negativa in materia di indennit\u00e0 per insolvenza pu\u00f2 essere impugnata dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone in cui si trova la cassa pubblica di disoccupazione a cui compete il caso. La procedura si svolge nella lingua ufficiale di tale Cantone. Se in termini giuridici si tratta di un caso complesso e se l'eventuale ricorso ha buone probabilit\u00e0 di successo, i lavoratori che versano in difficolt\u00e0 finanziarie possono sempre beneficiare del patrocinio gratuito.</p><p>Quanto all'assunzione delle spese di traduzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, va ricordato che le ultime revisioni della LADI erano tutte e quante finalizzate a ridurre i debiti dell'AD. Nel 2018 tali debiti ammontavano ancora a un miliardo di franchi. Alla luce degli ulteriori costi che le traduzioni genererebbero e delle possibili azioni e procedure giuridiche, conviene innanzitutto attingere alle risorse personali esistenti all'interno delle casse di disoccupazione, e cio\u00e8 nell'ambito della suddetta cooperazione tra le casse. </p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1557878400000)\/","SubmittedBy":"Romano Marco","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1616112000000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"44|1211|2831|2836","Category":null,"Modified":"\/Date(1690513029160)\/","SubmissionDate":"\/Date(1553126400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5016,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Occupazione e lavoro|Diritto civile|Cultura|Protezione sociale"}}