{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193469,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193469,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3469","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Chlorpyrifos. I principi di precauzione e di causalit\u00e0 (chi inquina, paga) sono inefficaci in Svizzera nel campo dei pesticidi?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2013, esprimendosi sul principio di precauzione, affermava: \"Costa meno ed \u00e8 pi\u00f9 ecologico pianificare e prevenire nel rispetto dell'ambiente piuttosto che procedere a migliorie successive se non addirittura rimediare a danni ecologici.\" Lo stesso anno la sottoscritta ha depositato la domanda 13.5120 incentrata, segnatamente, sui pericoli del chlorpyrifos per le api, cui \u00e8 seguita un'interpellanza nel 2016 (16.3154). La risposta del Consiglio federale \u00e8 stata: \"In Svizzera \u00e8 in corso una procedura di riesame.\" Da allora, uno studio a cura dell'Environmental Health ha messo in risalto alcune lacune nel processo d'autorizzazione europeo relativo a questo prodotto. Si sospetta infatti che esso sia tossico per il sistema nervoso e in grado di pregiudicare lo sviluppo cerebrale infantile. Diversi Paesi hanno nel frattempo vietato il chlorpyrifos, in particolare Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Slovenia e Svezia. Ma non la Svizzera. Nel marzo 2019 la sottoscritta ha chiesto al Consiglio federale a che punto fosse la procedura di riesame e in che modo stesse provvedendo a proteggere la popolazione dai rischi di questo prodotto (19.5146). Il Consiglio federale ha risposto che la procedura di riesame in corso si era rivelata pi\u00f9 lunga del previsto perch\u00e9 un'organizzazione aveva fatto valere il proprio diritto di essere sentita. Nel frattempo il chlorpyrifos continua a essere utilizzato nel nostro Paese. Il volume di vendita nel 2017 (5090 chilogrammi) \u00e8 addirittura aumentato rispetto al 2016 (4352 chilogrammi).</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 pregato di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Qual \u00e8 il quantitativo di chlorpyrifos venduto nel 2018?</p><p>2. Perch\u00e9 l'autorizzazione del chlorpyrifos non \u00e8 stata sospesa nonostante dati non esaustivi e l'esistenza di diversi studi che dimostrano i rischi correlati al suo utilizzo?</p><p>3. Il Consiglio federale ritiene che il principio di precauzione sia rispettato a riguardo e, se del caso, come?</p><p>4. Come si possono adeguare le procedure di autorizzazione e di riesame affinch\u00e9 non si debba attendere anni per sospendere l'utilizzo di un prodotto che \u00e8 considerato problematico sulla base di diversi studi scientifici?</p><p>5. L'UFAM parla di \"rimediare a danni ecologici\". Come va intesa questa espressione nell'ambito dei pesticidi e come va considerata un'applicazione del principio di causalit\u00e0 (chi inquina, paga) in tale contesto?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. I dati sulle quantit\u00e0 di principi attivi commercializzate nel 2018 non sono ancora disponibili. Saranno pubblicati sul sito Internet dell'UFAG in autunno. </p><p>2. In Svizzera la procedura di riesame del chlorpyrifos, comprendente anche la consultazione delle parti, \u00e8 terminata. Dall'esame dei dati disponibili \u00e8 emerso che i prodotti fitosanitari contenenti chlorpyrifos non adempiono pi\u00f9 le attuali esigenze ai fini di un'omologazione e che il loro utilizzo presenta un rischio inaccettabile per la salute degli utilizzatori e per l'ambiente. Di conseguenza, le autorizzazioni di tali prodotti sono state revocate. Le decisioni sono state comunicate alle parti il 28 maggio 2019. Entreranno in vigore se non sar\u00e0 inoltrato alcun ricorso.</p><p>3. Le disposizioni concernenti l'omologazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari si basano sul principio di precauzione di cui all'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Tale principio si applica nei casi in cui la valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente \u00e8 effettuata prima dell'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario durante la procedura d'omologazione. Le nuove conoscenze sui rischi legati all'utilizzo di un prodotto fitosanitario gi\u00e0 autorizzato sono tenute in considerazione nel quadro delle procedure di riesame. </p><p>4. L'OPF contiene le disposizioni necessarie per riesaminare i prodotti fitosanitari autorizzati e adottare misure adeguate onde garantire che le attuali esigenze in materia di omologazione siano adempiute. A oggi 148 sostanze sono state ritirate dal mercato e oltre 800 prodotti sono stati oggetto di un riesame delle condizioni d'utilizzo che in alcuni casi ha comportato una revoca dell'autorizzazione. La procedura di riesame prevede che i servizi di valutazione esaminino i dati disponibili onde stabilire se sono ancora adempiute le condizioni per un'omologazione. La procedura garantisce altres\u00ec i diritti delle parti visto che hanno la possibilit\u00e0 di esprimersi e di consultare gli atti. Le considerazioni e le informazioni da esse fornite in questo ambito vengono analizzate prima di emettere delle decisioni. Pertanto \u00e8 praticamente impossibile accorciare le tempistiche per la valutazione, la consultazione e l'emissione della decisione. In Svizzera il riesame si concentra, in particolare, sui punti critici rilevati nel quadro del riesame svolto dall'UE. Pertanto la Svizzera auspica una collaborazione pi\u00f9 stretta con l'Autorit\u00e0 europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Questo aspetto \u00e8 un elemento dei negoziati in corso in vista di un accordo nel settore della sicurezza alimentare.</p><p>5. Un eventuale danno ambientale causato da un prodotto fitosanitario, sotto forma di emissioni indesiderate, pu\u00f2 manifestarsi con un calo del numero di organismi non bersaglio. Per rimediare a un danno di questo tipo \u00e8 necessario un periodo di recupero durante il quale le popolazioni possano riprendersi. Occorre soprattutto evitare che un simile danno si produca optando, ad esempio, per una tecnica d'applicazione precisa che riduca l'immissione di prodotti fitosanitari nell'ambiente. Secondo l'articolo 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), le spese delle misure prese secondo tale legge sono sostenute da chi ne \u00e8 la causa. Si tratta tuttavia di un principio generale.</p><p>L'articolo 2 LPAmb, infatti, definisce il concetto di \"causalit\u00e0\" in modo troppo poco preciso per poter imputare le spese a una persona fondandosi solo su questo articolo. Per rivendicare tale diritto \u00e8 necessaria una base concreta come, ad esempio, l'articolo 32a LPAmb, secondo il quale i costi di smaltimento dei rifiuti urbani devono essere sostenuti dalle persone che li hanno prodotti.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1565740800000)\/","SubmittedBy":"Thorens Goumaz Ad\u00e8le","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1569542400000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52","Category":null,"Modified":"\/Date(1690513032653)\/","SubmissionDate":"\/Date(1557360000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5017,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente"}}