{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193508,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193508,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3508","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"L'esenzione dall'imposta sugli oli minerali per il cherosene non \u00e8 pi\u00f9 adeguata ai nostri tempi. Modifica della Convenzione di Chicago","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nel 1944 52 Stati hanno firmato la cosiddetta Convenzione di Chicago, il cui scopo era, tra gli altri, la promozione dell'aviazione. A seguito di questo accordo, ancora oggi il cherosene utilizzato nel traffico aereo internazionale non viene tassato. Ci\u00f2 \u00e8 in contraddizione con l'attuale problema dei cambiamenti climatici: viviamo infatti in un'epoca in cui si rende necessario evitare, per quanto possibile, i voli in aereo. Siamo in presenza di un disincentivo ecologico che, al di l\u00e0 dell'obiettivo originario di promuovere i voli, incoraggia comportamenti dannosi per l'ambiente. Considerata la sensibilit\u00e0 per i cambiamenti climatici a livello mondiale, una modifica della Convenzione non sembra pi\u00f9 impossibile. </p><p>Il Consiglio federale \u00e8 pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande: </p><p>1. Non ritiene che questa disposizione obsoleta debba essere eliminata dalla Convenzione? </p><p>2. \u00c8 disposto a impegnarsi a modificare la Convenzione affinch\u00e9 il cherosene sia tassato in futuro? </p><p>3. Vede un'altra possibilit\u00e0 di introdurre una tassa sul carburante per l'aviazione malgrado la Convenzione?</p>","ReasonText":"<p>Dal 1944 il traffico aereo si \u00e8 evoluto e una sua promozione non \u00e8 pi\u00f9 necessaria, anzi \u00e8 il contrario. Gi\u00e0 nel 2006 il Consiglio federale, nell'ambito dell'ecologizzazione del sistema fiscale e di sussidiamento, aveva constatato che esiste un potenziale di ottimizzazione ecologico anche nel traffico aereo. Il Governo aveva proposto di includere l'aviazione nel sistema di scambio delle quote di emissione di CO2 ETS. Ci\u00f2 sarebbe possibile con la revisione della legge sul CO2, la quale, tuttavia, non ha ancora dato gli esiti desiderati. Vista la sfida globale di adottare misure per contrastare i cambiamenti climatici, si potrebbe prendere in considerazione un adeguamento della Convenzione di Chicago.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>In considerazione del carattere globale del traffico aereo, il Consiglio federale ritiene che in materia di protezione del clima sarebbe opportuno prima di tutto un approccio comune e coordinato della comunit\u00e0 internazionale. Ci\u00f2 non esonera la politica nazionale dalle proprie responsabilit\u00e0.</p><p>1. Oltre all'articolo 24 della Convenzione di Chicago, un principio adottato dal Consiglio dell'ICAO (ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport, ICAO Doc 8632, Third Edition, 2000) prevede l'esenzione da tasse e dazi per i carburanti utilizzati nel trasporto aereo commerciale internazionale. L'obiettivo principale \u00e8 garantire a tutte le compagnie aeree del mondo le stesse condizioni competitive e quindi proteggerle da discriminazioni. Di conseguenza, il Consiglio federale non ritiene che le disposizioni della Convenzione di Chicago e la prassi che ne \u00e8 derivata siano superate.</p><p>Tutti i circa 150 accordi bilaterali sul traffico aereo tra la Svizzera e gli altri Stati contengono una disposizione sull'esenzione fiscale dei carburanti utilizzati per i voli da e per tali Stati. Una modifica unilaterale da parte della Svizzera di questo principio comporterebbe la rinegoziazione di questi accordi.</p><p>2. L'abolizione dell'esenzione generale dalla tassazione del carburante per l'aviazione e il relativo adeguamento della Convenzione di Chicago non sono attualmente all'ordine del giorno politico dell'ICAO e dei suoi 193 Stati membri. Se a livello internazionale dovesse esserci margine di manovra su questo tema, il Consiglio federale esaminer\u00e0 gli eventuali progetti e, se necessario, li sosterr\u00e0.</p><p>3. Gi\u00e0 oggi i carburanti per il traffico aereo nazionale sono soggetti alla tassa sugli oli minerali. La maggior parte dei proventi di questa tassazione viene reintrodotto nell'aviazione in virt\u00f9 dell'articolo 87b della Costituzione. (finanziamento speciale per il traffico aereo). A partire dal 2021, i voli internazionali saranno soggetti al \"Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation\" Corsia, in base al quale le emissioni che superano il livello del 2020 devono essere compensate con certificati esteri. Il Consiglio federale intende inoltre includere i voli intraeuropei nello scambio di quote di emissioni a partire dal 2020.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1567555200000)\/","SubmittedBy":"Schneider Sch\u00fcttel Ursula","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1623974400000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|48|52|66","Category":null,"Modified":"\/Date(1690512289690)\/","SubmissionDate":"\/Date(1557360000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5017,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Trasporti|Ambiente|Energia"}}