{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193520,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193520,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3520","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Possibilit\u00e0 di ritirare la propria firma durante la raccolta di firme per un'iniziativa popolare o un referendum","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<text><p>Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. I cittadini hanno la possibilit\u00e0 di ritirare la propria firma da una richiesta di iniziativa o di referendum, in particolare in caso di metodi fallaci?</p><p>2. Perch\u00e9, in occasione della modifica della legge federale sui diritti politici, il Consiglio federale non ha ripreso espressamente la possibilit\u00e0 di ritirare la propria firma?</p><p>3. Il Consiglio federale prevede di reintrodurre una disposizione legislativa in tal senso?</p><p>4. I Comuni hanno la possibilit\u00e0 di verificare la reale volont\u00e0 dei firmatari di un'iniziativa o di un referendum?</p><p>5. Il Consiglio federale prevede di introdurre un meccanismo per verificare la volont\u00e0 dei cittadini al momento della raccolta delle firme per un'iniziativa o un referendum?</p></text>","ReasonText":"<text><p>Durante la recente raccolta di firme per il referendum contro la modifica dell'articolo 261bis del Codice penale sulla pena comminata a chi incita all'omofobia \u00e8 scoppiata una polemica riguardo alle informazioni fornite ai cittadini.</p><p>Alcuni cittadini si sono sentiti ingannati dalle argomentazioni del comitato referendario e hanno voluto ritirare la propria firma, considerando che il loro sostegno a quest'ultimo non corrispondesse alla loro reale volont\u00e0.</p><p>Tuttavia, sembra che la legislazione federale attuale non preveda espressamente la possibilit\u00e0 di ritirare la propria firma da una richiesta di iniziativa o di referendum.</p><p>Non \u00e8 sempre stato cos\u00ec.</p><p>Infatti, in una circolare del 1933 (FF 1933 733) concernente la vecchia legge sui diritti politici, il Consiglio federale ha espressamente riconosciuto la possibilit\u00e0 per i cittadini di ritirare la propria firma da un'iniziativa o da un referendum. Il ritiro doveva essere dichiarato prima che il testo fosse depositato presso il Consiglio federale.</p><p>Il Consiglio federale imponeva inoltre ai Comuni di verificare, per quanto possibile, che le firme depositate corrispondessero alla volont\u00e0 dei firmatari.</p><p>Inoltre, il ritiro delle firme da un'iniziativa federale ha gi\u00e0 avuto luogo in passato, in particolare nell'ambito dell'iniziativa per la riduzione temporanea delle spese militari (iniziativa per una tregua dell'armamento), come risulta dal rapporto del Consiglio federale del 14 marzo 1955 relativo a questa iniziativa (FF 1955 193).</p><p>Infine, secondo la vecchia legge federale del 23 marzo 1962 sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari), i cittadini potevano ritirare la propria firma prima del deposito dell'iniziativa (art. 5 cpv. 1 lett. e).</p></text>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<text><p>La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) stabilisce le indicazioni che devono essere contenute nelle liste delle firme per i referendum facoltativi (art. 60) e le iniziative popolari federali (art. 68).Le argomentazioni delle persone e delle organizzazioni che raccolgono le firme, specialmente durante il dialogo con gli aventi diritto di voto, sfuggono per buona parte al controllo delle autorit\u00e0. In passato i tentativi di limitare in luoghi specifici la raccolta delle firme (ad esempio, negli uffici pubblici) al fine di evitare manipolazioni, falsificazioni e firme apposte in maniera sconsiderata sono stati ripetutamente respinti affinch\u00e9 i diritti popolari potessero essere esercitati nel modo pi\u00f9 libero possibile (cfr. ad esempio FF 1975 1313, Mo. 92.3125, Iv. Pa. 93.435). Va inoltre notato che il cittadino che firma un'iniziativa popolare o un referendum non assume alcun impegno quanto al proprio voto nel caso di un'eventuale votazione popolare.</p><p>A fronte di questi fatti, il Consiglio federale risponde nel modo seguente:</p><p>1. La legge federale non prevede alcuna possibilit\u00e0 di ritirare una firma apposta per un referendum facoltativo o un'iniziativa popolare federale. Allo stesso modo, la Cancelleria federale non pu\u00f2 dichiarare nulle le firme depositate che sono state attestate dai Comuni e per le quali, conformemente agli articoli 66 e 72 LDP, non sussiste alcun motivo di annullabilit\u00e0. L'articolo 59b LDP sancisce inoltre in modo esplicito che un referendum non pu\u00f2 essere ritirato.</p><p>2. Prima dell'introduzione della LDP nel 1976, il diritto della Confederazione in materia di elezione, voto, iniziativa e referendum era disciplinato da sei diversi atti normativi (cfr. FF 1975 1319). N\u00e9 l'avamprogetto di LDP posto allora in consultazione n\u00e9 il messaggio del Consiglio federale (FF 1975 1313) prevedevano la possibilit\u00e0 di ritirare la firma data per un'iniziativa popolare federale o per un referendum facoltativo. Da quanto si pu\u00f2 constatare, la questione \u00e8 stata ripresa dalla Commissione del Consiglio nazionale incaricata dell'esame preliminare, ma infine non \u00e8 stata ulteriormente approfondita.</p><p>3. Il Consiglio federale non intende disciplinare a livello legislativo il ritiro delle firme. </p><p>4./5. I servizi incaricati di attestare il diritto di voto (solitamente i Comuni politici) attestano che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune in questione (art. 62 cpv. 2 LDP). Quando sussistono dubbi sull'autenticit\u00e0 di una firma, i Comuni posso effettuare verifiche (ad esempio prendendo contatto direttamente con il cittadino) e, se del caso, avviare ulteriori misure, anche a livello penale. Al di l\u00e0 di questi casi sospetti, non \u00e8 compito dei Comuni verificare le motivazioni dei firmatari di un referendum o di un'iniziativa federale; l'introduzione di un tale meccanismo non \u00e8 prevista.</p></text>","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1566345600000)\/","SubmittedBy":"Reynard Mathias","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1569542400000)\/","ResponsibleDepartment":10,"ResponsibleDepartmentName":"Cancelleria federale","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"CaF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4","Category":null,"Modified":"\/Date(1688206412070)\/","SubmissionDate":"\/Date(1557360000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5017,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale"}}