{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193635,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193635,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3635","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Accordo quadro istituzionale deleterio anche per la protezione degli animali in Svizzera?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>L'accordo quadro istituzionale con l'UE, nella denegata ipotesi in cui dovesse venire sottoscritto, avr\u00e0 come conseguenza l'asservimento della Svizzera all'UE in vari settori della massima importanza. Vedi la ripresa dinamica, ossia automatica, del diritto UE, i giudici stranieri (della Corte europea di giustizia), l'abrogazione delle misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone, la direttiva UE sulla cittadinanza, la partecipazione statale alle imprese, eccetera.</p><p>Le conseguenze negative dell'accordo quadro istituzionale si farebbero per\u00f2 sentire anche in altri ambiti, in cui la legislazione svizzera \u00e8 chiaramente pi\u00f9 progredita di quella comunitaria, col risultato che l'accordo quadro comporterebbe un sensibile peggioramento rispetto alla situazione attuale.</p><p>Uno di questi settori, di cui per\u00f2 poco si parla, riguarda la protezione degli animali, ed in particolare degli animali da reddito.</p><p>In Svizzera la legislazione al proposito, cresciuta in modo democratico coinvolgendo tutti gli attori coinvolti, \u00e8 da ritenersi particolarmente avanzata ed assai pi\u00f9 rispettosa degli animali se confrontata con le disposizioni emesse da burocrati e politici professionisti di Bruxelles, lontani anni luce dalla realt\u00e0 del territorio, dell'agricoltura e dell'allevamento.</p><p>Ad esempio, in Svizzera un'azienda agricola pu\u00f2 disporre di al massimo 18 000 galline ovaiole, le norme UE autorizzano per contro una capienza fino a 100 000 galline, ci\u00f2 che comporta interventi quali l'accorciamento del becco, che in Svizzera non sono autorizzati. Analoga situazione si ritrova nei trasporti degli animali, che in Svizzera non possono durare pi\u00f9 di otto ore mentre l'UE ne permette fino a 28.</p><p>Chiedo al Consiglio federale:</p><p>1. Il Consiglio federale concorda sul fatto che l'eventuale entrata in vigore dell'accordo quadro istituzionale, tramite ripresa \"dinamica\" del diritto UE, porterebbe ad uno smantellamento della protezione degli animali in Svizzera?</p><p>2. Cosa intende fare il Consiglio federale per mantenere l'attuale elevato standard di protezione degli animali in Svizzera, democraticamente deciso con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, nella denegata ipotesi in cui l'accordo quadro istituzionale venisse sottoscritto?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p align=\"both\">Con la conclusione di un accordo istituzionale il Consiglio federale mira a consolidare la via bilaterale e l'accesso al mercato interno dell'Unione europea (UE), a garantirne il carattere duraturo e a consentirne lo sviluppo. Il 7 giugno 2019 ha approvato il rapporto sulle consultazioni concernenti l'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE e ribadito la propria valutazione globalmente positiva nei confronti del progetto di Accordo. Le consultazioni hanno evidenziato che gli attori politici ed economici in Svizzera condividono interessi e preoccupazioni in particolare per quanto riguarda la protezione dei salari e dei lavoratori, gli aiuti di Stato e la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE. In questi tre settori, il Consiglio federale esige chiarimenti. </p><p align=\"both\">In virt\u00f9 dell'allegato 11 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunit\u00e0 europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81; \"accordo bilaterale sull'agricoltura\"), le disposizioni del diritto federale relative alla lotta contro le malattie degli animali, allo scambio di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Svizzera e l'UE e all'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale da Paesi terzi sono considerate equivalenti alla pertinente legislazione dell'UE. La protezione degli animali, tuttavia, ad eccezione delle norme relative ai trasporti internazionali e alla macellazione di animali, non fa parte dell'accordo bilaterale sull'agricoltura, e di conseguenza non \u00e8 toccata neppure dall'Accordo istituzionale.</p><p align=\"both\">Per quanto concerne i trasporti internazionali di animali, l'accordo bilaterale sull'agricoltura iscrive nel diritto internazionale il divieto di transito su strada di animali da macello vigente in Svizzera. Nell'Accordo istituzionale, le pertinenti disposizioni dell'accordo bilaterale sull'agricoltura sono espressamente escluse dallo sviluppo dinamico del diritto (cfr. protocollo 2 all'Accordo istituzionale). Quanto alla macellazione di animali, secondo il diritto vigente le disposizioni del diritto svizzero sono gi\u00e0 considerate equivalenti a quelle dell'UE. Nell'ambito della conclusione di un accordo istituzionale, tali disposizioni sarebbero assoggettate al recepimento dinamico del diritto. Tuttavia, il loro assoggettamento non rappresenterebbe un problema per il nostro Paese, poich\u00e9 in questo settore esiste gi\u00e0 una cooperazione tra la Svizzera e l'UE.</p><p align=\"both\">Nel complesso, dunque, l'Accordo istituzionale non comporta alcun adeguamento degli standard svizzeri in materia di protezione degli animali. Uno sviluppo autonomo della legislazione in materia di protezione degli animali resta possibile anche in futuro. 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