{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193790,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193790,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3790","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate \u00e8 tuttora inefficace?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nel marzo 2014 ho scritto nell'interpellanza 14.3142: \"Lo studio recentemente pubblicato da EAWAG ha dimostrato che le acque svizzere contengono un intero cocktail di pesticidi. Su circa 300 sostanze attive approvate e rilevabili, oltre 100 sostanze attive sono state trovate in campioni d'acqua. Nel 78 per cento dei campioni, la concentrazione totale di pesticidi superava un microgrammo per litro. Per 31 sostanze \u00e8 stato violato anche il valore limite dell'ordinanza sulla protezione delle acque. L'indagine ... giunge alla conclusione che non si pu\u00f2 escludere un deterioramento degli organismi presenti nelle acque da parte dei pesticidi.\"</p><p>Alla domanda per quali motivi a 16 anni dall'introduzione della PER vi siano ancora cos\u00ec tanti apporti di pesticidi provenienti dall'agricoltura, il Consiglio federale ha risposto che \"le misure ecologiche non influiscono molto sugli apporti di sostanze nelle acque fra cui anche i prodotti fitosanitari\" e che \"anche le misure aggiuntive introdotte dopo il 2005 non hanno consentito di ridurre in misura significativa le immissioni di prodotti fitosanitari nelle acque\". Conclude il suo parere affermando che: \"Se non verranno adottate misure nuove ed efficienti, l'inquinamento delle acque dovuto ai prodotti fitosanitari continuer\u00e0 a essere elevato.\"</p><p>Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande: </p><p>1. Se il Consiglio federale considera il PER \"inefficace\" a 16 anni dalla sua introduzione, come si \u00e8 proceduto all'adeguamento concreto dello stesso?</p><p>2. Quali misure concrete sono state adottate dopo tale constatazione per ridurre in modo significativo l'allarmante concentrazione di pesticidi nelle acque?</p><p>3. Dal 2014 sono stati registrati miglioramenti misurabili nell'inquinamento delle acque da pesticidi, in particolare degli insetticidi?</p><p>4. Come si pu\u00f2 provare che i prodotti fitosanitari sono nel frattempo utilizzati con maggiore parsimonia in Svizzera?</p><p>5. Quali misure del piano d'azione sui prodotti fitosanitari comportano una riduzione misurabile dell'inquinamento tossico o multiplo delle acque?</p><p>6. Quali misure concrete sono previste nell'AP 22 pi\u00f9 per ridurre in modo significativo e permanente tali concentrazioni tossiche o l'inquinamento multiplo? </p><p>7. Quali misure concrete sono state adottate per garantire che aziende aventi diritto a pagamenti diretti non utilizzino nella protezione delle colture in primo luogo metodi chimici, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Dal 2014 la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) non \u00e8 stata oggetto di adeguamenti specifici che avrebbero potuto determinare una riduzione dell'inquinamento delle acque causato dalla presenza di prodotti fitosanitari (PF). Un adeguamento \u00e8 previsto nell'ambito della Politica agricola a partire dal 2022 (PA 22 pi\u00f9; cfr. risposta alla domanda 6).</p><p>2. Con la Politica agricola 2014 sono stati introdotti, a complemento della PER, i contributi per l'efficienza delle risorse (CER). Con questi programmi volontari si intende promuovere la rinuncia agli erbicidi e una tecnica di applicazione precisa per l'agricoltura e le colture speciali. Nell'autunno 2017 il Consiglio federale ha approvato il Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari (PA PF) con 51 misure (cfr. risposta alla domanda 5). Dal 2014 l'Unione europea ha inoltre vietato o limitato l'utilizzo di diversi principi attivi di PF. Queste decisioni sono state recepite dall'autorit\u00e0 di omologazione svizzera. Per questo motivo l'utilizzo di alcuni PF particolarmente problematici per gli organismi acquatici \u00e8 oggi vietato o soggetto a limitazioni.</p><p>3. Dal 2014 non si riscontra alcun miglioramento della qualit\u00e0 dell'acqua. Analisi comparabili condotte nel 2015 e 2017 hanno confermato l'elevato grado di inquinamento dei piccoli e medi corsi d'acqua (Aqua&amp;Gas, N. 4, 2017; Aqua&amp;Gas N. 4, 2019). Il piano d'azione \u00e8 stato deliberato nell'autunno 2017 e le prime misure sono state introdotte nel 2018 (cfr. risposta alla domanda 5), ma un miglioramento della qualit\u00e0 delle acque non pu\u00f2 avvenire in tempi tanto brevi.</p><p>4. Il PA PF contempla, tra l'altro, misure che consentono di potenziare i programmi di incentivazione alla rinuncia totale o parziale all'uso di erbicidi e la rinuncia all'uso di fungicidi e insetticidi tramite una produzione estensiva. Viene rilevato l'aumento delle superfici di coltivazione gestite secondo i corrispondenti programmi e promosso l'utilizzo di irroratrici a basse emissioni e sistemi di lavaggio in continuo delle loro parti interne. \u00c8 inoltre rilevato anche il numero di macchinari sovvenzionato. Attualmente non \u00e8 possibile dimostrare che l'impiego di PF avviene in modo tale da avere un minore impatto sulle acque. Nell'ambito del PA PF viene potenziato anche il monitoraggio delle acque. Le stazioni di misurazione necessarie saranno costruite entro la fine del 2019, cosicch\u00e9 i primi risultati potranno essere analizzati entro la conclusione dell'anno prossimo. Per poter stabilire se l'uso dei prodotti fitosanitari avvenga in modo tale da ridurne l'impatto sulle acque occorrono tuttavia delle serie di misurazioni pluriennali.</p><p>5. L'attuazione della maggior parte delle misure previste dal PA PF ha avuto inizio nel 2018. Ci\u00f2 significa che al momento non possono ancora dare un contributo concreto alla riduzione del rischio; Si prevede tuttavia che lo potranno dare tra alcuni anni. Con una configurazione e un'attuazione coerenti finalizzate alla protezione delle acque, le misure previste hanno tuttavia il potenziale necessario a ridurre l'inquinamento delle acque. Le misure principali sono: i) promozione della rinuncia all'impiego di insetticidi, fungicidi ed erbicidi e riduzione delle emissioni, ii) divieto di utilizzo di PF a elevato rischio ambientale per le aziende aventi diritto a pagamenti diretti, iii) prescrizioni d'uso pi\u00f9 severe per ridurre il dilavamento e iv) riduzione delle immissioni da fonti puntuali (ad es. stazioni di lavaggio).</p><p>6. Il progetto sulla PA 22 pi\u00f9 sottoposto a consultazione contiene un pacchetto di misure volte a migliorare la protezione delle acque che, nell'ambito dei prodotti fitosanitari, prevede gli interventi riportati di seguito. Nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i prodotti fitosanitari ad alto rischio ambientale non devono pi\u00f9 essere impiegati (cfr. risposta alla domanda 5). Le emissioni da deriva e dilavamento devono essere ridotte del 75 per cento, quelle delle stazioni di lavaggio del 95 per cento. La rinuncia ai prodotti fitosanitari deve essere ulteriormente incentivata tramite la concessione di contributi per i sistemi di produzione. Se ci\u00f2 nonostante si dovessero riscontrare immissioni eccessive di sostanze nelle acque, nell'ambito di strategie agricole regionali la Confederazione e i Cantoni dovranno avere la possibilit\u00e0 di promuovere misure specifiche per le regioni e inasprire in maniera mirata i requisiti a livello regionale.</p><p>7. L'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza sui pagamenti diretti all'agricoltura (OPD; RS 910.13) statuisce il principio di base della difesa fitosanitaria integrata, sviluppato all'inizio degli anni Novanta e sancito nella PER dal 1999. Esso costituisce oggi la base del Piano d'azione dei prodotti fitosanitari che, con la PA 22 pi\u00f9, \u00e8 stato concretizzato attraverso le misure previste nella PER.</p><p>Per quanto concerne l'articolo 18 capoverso 1 dell'OPD non esistono a oggi misure concrete. In base al rispetto delle soglie d'intervento e tenendo conto delle informazioni dei servizi di previsione e di allerta (art. 18 cpv. 2 OPD), per le indicazioni per le quali esistono soglie nocive o servizi di allerta pu\u00f2 essere valutata la necessit\u00e0 di un trattamento con prodotti fitosanitari. L'applicazione prioritaria di metodi preventivi o non chimici (ad es. la lotta meccanica contro le malerbe o la coltivazione di variet\u00e0 resistenti) da parte dell'agricoltore non viene tuttavia ancora verificata.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1567555200000)\/","SubmittedBy":"Semadeni Silva","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1569542400000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52|55","Category":null,"Modified":"\/Date(1690510929533)\/","SubmissionDate":"\/Date(1560988800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5018,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente|Agricoltura"}}