{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20193823,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20193823,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.3823","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Anche gli aerei privati e commerciali nonch\u00e9 i voli charter devono fornire un contributo alla protezione del clima","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle seguenti domande: </p><p>1. Per quanto concerne l'imposta sugli oli minerali, i voli con aerei privati e commerciali e i voli charter sono considerati voli commerciali o voli non commerciali?</p><p>2. Questo tipo di volo \u00e8 esonerato dal pagamento dell'imposta sugli oli minerali? Se s\u00ec, quali tipi di volo sono esonerati e con quale motivazione? Il Consiglio federale \u00e8 disposto a togliere tale regola?</p><p>3. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a introdurre una tassa sul CO2 di almeno 120 franchi per tonnellata di equivalenti di CO2 per gli aerei privati e commerciali nonch\u00e9 per i voli charter?</p><p>4. In alternativa, \u00e8 ipotizzabile l'introduzione di una tassa sui biglietti aerei o un'altra misura simile per i voli con aerei privati e commerciali nonch\u00e9 i voli charter?</p><p>5. Con l'introduzione dell'Accordo Corsia, anche i voli con aerei privati e commerciali nonch\u00e9 i voli charter e le imprese che emettono meno di 10 000 tonnellate di CO2 all'anno dovranno fornire un contributo alla protezione del clima? Quali soluzioni propone il Consiglio federale in questo contesto?</p>","ReasonText":"<p>L'aviazione gode di numerosi privilegi: le compagnie aeree non pagano tasse sul cherosene per i voli internazionali e i biglietti aerei non sono soggetti all'IVA. Tutti i mezzi di trasporto dovrebbero per\u00f2 fornire un contributo alla protezione del clima. </p><p>Gli aerei privati e commerciali nonch\u00e9 i voli charter hanno grande successo. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto ai nuovi servizi di prenotazione e ai modelli di partecipazione che consentono di ridurre i costi dei voli privati e commerciali, incoraggiando cos\u00ec la classe dirigenziale a non volare in prima classe o in business sui voli di linea. L'impatto ambientale degli aerei privati e commerciali \u00e8 devastante. Un volo Londra - Zurigo con aereo privato o commerciale occupato a met\u00e0 causa circa dieci volte pi\u00f9 emissioni di CO2 per persona rispetto a un volo di linea. </p><p>Il traffico aereo internazionale non rientra nell'Accordo di Parigi sul clima e al momento non si prospetta alcuna soluzione internazionale praticabile. L'Accordo Corsia entrer\u00e0 in vigore solo nel 2021, con una fase pilota su base volontaria che durer\u00e0 diversi anni. L'obbligo di compensazione vale solo per le compagnie aeree che esercitano linee tra due Stati membri ed emettono pi\u00f9 di 10 000 tonnellate di CO2 all'anno. Ci\u00f2 significa che numerosi voli con aerei privati e commerciali, voli charter e piccole compagnie aeree sono esonerati da tale obbligo. Non si tratta dell'approccio giusto, visto che tutti dovrebbero fornire un contributo alla protezione del clima.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./2. Fatte salve determinate esenzioni, secondo la legge sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) e l'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OlOm; RS 641.611) i carburanti per aeromobili sono soggetti a imposizione. Determinante per l'esenzione dall'imposta sugli oli minerali \u00e8 la distinzione tra il rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea (art. 33 cpv. 1 OlOm) e il rifornimento di altri aeromobili (art. 33 cpv. 2 OlOm). Nella misura in cui non rientrano nel traffico di linea, i voli con aerei privati o commerciali nonch\u00e9 i voli charter menzionati nella presente interpellanza sono soggetti alla regolamentazione per il rifornimento di altri aeromobili.</p><p>I carburanti utilizzati per rifornire questo tipo di aeromobile (non impiegati nel traffico di linea) sono esenti da imposta se (cumulativamente):</p><p>1. il rifornimento avviene su aerodromi doganali; </p><p>2. sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero;</p><p>3. il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire pretazioni di servizio; e </p><p>4. per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di volo.</p><p>Agli aeromobili esteri l'esenzione fiscale \u00e8 concessa solo se, oltre ai requisiti di cui sopra, lo Stato d'immatricolazione concede la reciprocit\u00e0.</p><p>La terza condizione per l'esenzione fiscale di cui sopra comprende una descrizione (separata) della natura commerciale. Di regola il rifornimento per i voli commerciali diretti all'estero \u00e8 esente da imposta. I voli commerciali interni, invece, sono soggetti all'imposta sugli oli minerali.</p><p>L'esenzione dall'imposta sugli oli minerali sui voli internazionali \u00e8 intesa, tra l'altro, a non svantaggiare le compagnie aeree svizzere sul mercato internazionale, poich\u00e9 anche i concorrenti esteri generalmente sono esenti da imposta per i voli dal loro Paese d'origine all'estero.</p><p>3.-5. La quota di emissioni di CO2 da ricondurre a voli svizzeri esenti da imposta sugli oli minerali equivale al 3,4 per cento del totale di emissioni di CO2 nel traffico aereo svizzero (circa 6 200 000 tonnellate di CO2). Gran parte dei voli attualmente esenti da imposta, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2020, sar\u00e0 presumibilmente soggetta allo scambio di quote di emissioni. A partire da tale data, l'aviazione svizzera sar\u00e0 integrata nel sistema di scambio di quote di emissioni elvetico, collegato al sistema vigente nell'Unione europea. Saranno integrati non solo gli operatori di aeromobili commerciali che emettono pi\u00f9 di 10 000 tonnellate di CO2 all'anno, ma anche quelli non commerciali che registrano emissioni superiori a 1000 tonnellate di CO2 all'anno. A partire da tale data, dovranno compensare le emissioni di CO2 con l'acquisto di una quota corrispondente di diritti di emissione. </p><p>Inoltre, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2021, gli operatori di aeromobili che emettono pi\u00f9 di 10 000 tonnellate di CO2 all'anno su voli internazionali, ad esempio le compagnie aeree che effettuano anche voli charter, saranno soggetti all'obbligo di compensazione secondo l'Accordo Corsia (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) dell'OACI.</p><p>Solo una minima parte di tutti i voli da un aeroporto svizzero verso l'estero sono esenti da imposta o dalle misure previste per la protezione del clima. La registrazione e la gestione di questi voli comporterebbero tuttavia oneri sproporzionati. Il Consiglio federale non intende pertanto adottare ulteriori misure.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1566950400000)\/","SubmittedBy":"Grossen J\u00fcrg","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1623974400000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"48|52|2446","Category":null,"Modified":"\/Date(1690511540060)\/","SubmissionDate":"\/Date(1561075200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5018,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Trasporti|Ambiente|Imposte"}}