{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194130,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20194130,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.4130","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Regionalizzare il tasso di disoccupazione nell'ambito dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adeguare l'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (OC; RS 823.111) facendo in modo che nell'ambito dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti siano prese in considerazione le differenze tra i mercati del lavoro regionali o cantonali. Occorre in particolare modificare l'articolo 53a OC affinch\u00e9 ai fini dell'obbligo d'annuncio non sia pi\u00f9 determinante il tasso di disoccupazione nazionale, bens\u00ec i tassi di disoccupazione regionali o cantonali di un dato genere di professione. In termini geografici l'obbligo di annuncio va limitato alle regioni o ai Cantoni dove, in un determinato genere di professione, la disoccupazione raggiunge o supera il valore soglia. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca deve definire a cadenza annuale - nel quarto trimestre per l'anno successivo - quali generi di professioni di quali regioni o Cantoni vanno sottoposti all'obbligo d'annuncio. L'articolo 53a capoverso 3 OC va modificato di conseguenza.</p>","ReasonText":"<p>Anzich\u00e9 attuare l'iniziativa popolare \"contro l'immigrazione di massa\", Consiglio federale e Parlamento hanno deciso di introdurre l'obbligo di annunciare i posti vacanti nelle professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media. Quest'obbligo non pu\u00f2 per\u00f2 frenare l'enorme immigrazione n\u00e9 tanto meno alleviare l'impatto negativo che produce sull'economia e sulla popolazione (tra cui il forte aumento degli affitti, i disoccupati anziani e di lunga data, la criminalit\u00e0). \u00c8 stato creato, pi\u00f9 che altro, un ulteriore apparato burocratico. L'attuazione dell'obbligo d'annuncio \u00e8 inoltre carente, perch\u00e9 non tiene conto delle differenze tra i tassi di disoccupazione cantonali e regionali nei generi di professioni interessati. I posti vacanti delle professioni soggetto all'obbligo d'annuncio devono oggi essere segnalati agli URC in tutte le regioni e in tutti i Cantoni, anche in quelli in cui la disoccupazione \u00e8 inferiore alla soglia prevista. Sarebbe pi\u00f9 efficace attuare la legge in modo differenziato, tenendo conto di queste specificit\u00e0. I dati necessari sono gi\u00e0 disponibili: sul portale dei posti vacanti della Confederazione le aziende possono verificare se un determinato genere di professione \u00e8 soggetto all'obbligo in questione. In futuro i datori di lavoro dovrebbero indicare unicamente, oltre alla designazione professionale, il numero di avviamento postale. Inoltre, questa novit\u00e0 sarebbe in linea con l'articolo 21a LStrl secondo il quale \"nei gruppi professionali, nei settori di attivit\u00e0 o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti\".</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'obbligo di annunciare i posti vacanti viene valutato in termini di efficacia, economicit\u00e0, semplicit\u00e0 e praticabilit\u00e0. All'articolo 53a dell'ordinanza sul collocamento (OC; RS 823.111) il Consiglio federale definisce i generi di professioni soggetti all'obbligo d'annuncio in tutta la Svizzera, consentendo cos\u00ec di introdurre il sistema in modo semplice ed efficiente. Le aziende che reclutano tali professionisti devono quindi notificare i loro posti vacanti allo stesso modo in tutte le regioni della Svizzera.</p><p>Questa regola ha senso perch\u00e9 nelle regioni e nei Cantoni i mercati del lavoro sono fortemente integrati e l'uniformit\u00e0 dell'elenco di generi professionali tiene conto del fatto che per percepire le indennit\u00e0 giornaliere le persone in cerca d'impiego devono dar prova di una certa mobilit\u00e0 geografica: chi abita in zone con elevati tassi di disoccupazione deve potersi candidare anche al di fuori dei confini regionali dove i rispettivi tassi sono eventualmente inferiori.</p><p>Grazie all'ampia base di dati disponibile su scala nazionale, i generi di professioni da assoggettare all'obbligo in questione possono essere determinati con un elevato grado di precisione. Nei Cantoni di piccole o medie dimensioni ci\u00f2 non sarebbe possibile visto l'esiguo numero di casi e la conseguente inattendibilit\u00e0 statistica. Di conseguenza bisognerebbe riunire singoli generi di professioni in unit\u00e0 meno dettagliate, cosa che inciderebbe negativamente sulla specificit\u00e0 della misura, cio\u00e8 sulla sua capacit\u00e0 di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Un obbligo di annuncio differenziato per regione o Cantone aumenterebbe notevolmente la complessit\u00e0 della misura e quindi anche gli oneri d'esecuzione e controllo a carico dei Cantoni. Un tale dispendio di risorse non gioverebbe n\u00e9 alle persone in cerca d'impiego n\u00e9 tanto meno alle aziende.</p><p>Un'attuazione regionale dell'obbligo d'annuncio \u00e8 per\u00f2 possibile: secondo l'articolo 21a capoverso 7 della legge sugli stranieri e la loro integrazione, i Cantoni possono chiedere al Consiglio federale di introdurlo nei gruppi professionali il cui tasso di disoccupazione cantonale supera il valore soglia nazionale.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1572998400000)\/","SubmittedBy":"Martullo-Blocher Magdalena","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1633046400000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|44|2836","Category":null,"Modified":"\/Date(1690509870267)\/","SubmissionDate":"\/Date(1569369600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5019,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Occupazione e lavoro|Protezione sociale"}}