{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20194180,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20194180,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"19.4180","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Ripristinare la trasparenza sui costi della salute","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LaMal) che reintroduca il diritto dei Cantoni di accedere ai dati contabili degli assicuratori per il calcolo dei premi e di esprimersi in proposito.</p>","ReasonText":"<p>I costi della salute non cessano di aumentare a causa soprattutto dell'invecchiamento della popolazione, del progresso della medicina e dei falsi incentivi nel finanziamento delle cure ospedaliere. L'opacit\u00e0 dell'attuale sistema di controllo della previsione dell'evoluzione dei costi sanitari a carico degli assicuratori e del loro calcolo dei premi di anno in anno va corretta. Le autorit\u00e0 cantonali non hanno infatti accesso ai dati e alle proiezioni dell'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica ricavate dalle intenzioni degli assicuratori malattia. Ci\u00f2 \u00e8 problematico perch\u00e8 questi dati e informazioni sono indispensabili affinch\u00e9 le autorit\u00e0 cantonali possano esperire le loro verifiche e analisi sull'evoluzione dei costi, sulle riserve degli assicuratori, sui pagamenti da loro effettuati nel territorio cantonale. \u00c8 un aspetto ripetutamente sollevato e criticato dai Direttori cantonali della sanit\u00e0. Questa facolt\u00e0 dei Cantoni di accedere ai dati e di esprimersi sulle proposte di premio degIi assicuratori per ii loro territorio poteva essere esercitata in passato grazie agli articoli 61 capoverso 5 e 21a LAMal, abrogati con l'adozione nel 2014 della nuova legge federale sulla vigilanza; la loro introduzione nella LAMal risale al 1999 ed era stata promossa dal Cantone Ticino. L'articolo 21a LAMal codificava la facolt\u00e0 dei Cantoni di accedere agli \"stessi documenti ufficiali di cui l'autorit\u00e0 federale ha bisogno per approvare le tariffe dei premi\" e quindi di verificare le contabilit\u00e0 degli assicuratori, ci\u00f2 che ha per altro permesso a suo tempo di accertare l'accurnulo di riserve arbitrarie, il conseguente pagamento di premi eccessivi e il travaso del finanziamento dei premi tra Cantoni diversi. L'abrogazione delle basi legali che consentivano una maggiore trasparenza sui meccanismi di previsione dei costi della salute e dei premi di cassa malati e stata anche il frutto di incomprensioni tra l'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica e le competenti amministrazioni cantonali e quindi di una certa diffidenza nei loro confronti. Va quindi recuperata una migliore collaborazione e fiducia reciproca, visto anche il forte impegno finanziario dei Cantoni in ambito sanitario.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Effettivamente gli articoli 21a capoverso 1 e 61 capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevedevano fino alla fine del 2015 la possibilit\u00e0 per i Cantoni di ottenere dagli assicuratori i documenti ufficiali sui quali si fondava l'autorit\u00e0 federale per approvare le tariffe dei premi. Inoltre i Cantoni potevano pronunciarsi sulle tariffe dei premi previsti per i loro residenti. Queste disposizioni sono state abrogate con l'entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2016 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12), e quindi con l'avvallo dal Parlamento.</p><p>I Cantoni hanno interesse a mantenere il pi\u00f9 possibile bassi i premi sul loro territorio per spendere meno per le riduzioni individuali dei premi. Nel quadro della procedura di approvazione dei premi, l'autorit\u00e0 di vigilanza ha il compito di verificare che in ogni Cantone premi e costi corrispondano e di accertarsi che tutti gli assicuratori si attengano alle stesse condizioni.</p><p>L'articolo 16 capoverso 6 LVAMal prevede che prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possano esporre agli assicuratori e all'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica (UFSP) il loro parere in merito ai costi stimati per il loro territorio. Non possono per\u00f2 pi\u00f9 pronunciarsi sulle tariffe dei premi, ma unicamente sulla stima dei costi. Infatti \u00e8 questo l'aspetto che li riguarda pi\u00f9 da vicino ed \u00e8 in questo settore che dispongono delle migliori conoscenze. In virt\u00f9 del principio delle proporzionalit\u00e0 (art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1), i Cantoni non possono ottenere n\u00e9 dall'autorit\u00e0 di vigilanza n\u00e9 dagli assicuratori le tariffe dei premi prima della loro approvazione. In effetti per loro non \u00e8 necessario conoscere i premi per esprimersi sulla valutazione dei costi da parte degli assicuratori. Ricevono tutte le informazioni necessarie per poter esprimersi sui costi riguardanti il loro territorio.</p><p>I premi contengono altri parametri oltre ai costi. \u00c8 compito dell'UFSP esaminarli. I ruoli e le responsabilit\u00e0 di Confederazione e i Cantoni nella procedura di approvazione dei premi sono diversi e non vanno sovrapposti, perch\u00e9 questo indebolirebbe la procedura. Il Dipartimento federale dell'interno intende tuttavia rimanere in contatto con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanit\u00e0 per meglio definire il ruolo dei Cantoni in questa procedura.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1574208000000)\/","SubmittedBy":"Lombardi Filippo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1741004111000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|2841","Category":"IV","Modified":"\/Date(1771607851203)\/","SubmissionDate":"\/Date(1569369600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5019,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Salute"}}