{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20201016,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20201016,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.1016","BusinessType":19,"BusinessTypeName":"Interrogazione urgente","BusinessTypeAbbreviation":"IU","Title":"\u00c8 ancora necessaria la situazione particolare? Da adesso non si potrebbe fronteggiare l'emergenza coronavirus con il diritto ordinario?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Vista l'evoluzione epidemiologica, nella sua seduta del 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di porre fine il 19 giugno 2020 alla situazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge sulle epidemie (LEp) e di tornare alla situazione particolare di cui all'articolo 6 LEp. Questa decisione, resa possibile dal netto calo dei casi di infezione, rappresenta un passo nella giusta direzione, ma ha generato anche una certa incertezza. Specialmente le persone e le aziende direttamente interessate si chiedono, per esempio, che effetti avr\u00e0 nelle prossime settimane e quali sono gli ostacoli per un ritorno alla completa normalit\u00e0. Il Consiglio federale \u00e8 pertanto incaricato di rispondere, in procedura urgente, alle domande impellenti seguenti:</p><p>1. Quali delle condizioni previste per la situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LEp sono ancora date attualmente?</p><p>2. Vista l'evoluzione epidemiologica, ritiene che a breve termine dovr\u00e0 avvalersi nuovamente delle competenze conferitegli dall'articolo 6 capoverso 2 LEp?</p><p>3. A quali condizioni farebbe eventualmente uso della competenza conferitagli dal diritto di necessit\u00e0 secondo l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.), una volta che saremo passati dalla situazione particolare di cui all'articolo 6 LEp a quella normale? </p><p>4. L'applicazione dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. non sarebbe contraddittoria in una situazione normale?</p><p>5. A partire da quando, una volta ritornati alla situazione normale, l'ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale perderebbe la sua base legale e quindi la sua validit\u00e0?</p><p>6. Quali sono le condizioni per un ritorno alla situazione normale?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. In una situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) il Consiglio federale pu\u00f2, in virt\u00f9 del capoverso 2, ordinare autonomamente, sentiti i Cantoni, determinati provvedimenti che normalmente rientrano nella competenza dei Cantoni stessi. In questo caso il margine di manovra del Consiglio federale si estende ai provvedimenti stabiliti negli articoli 31-38 e 40 LEp. Tuttavia anche nella situazione particolare \u00e8 previsto che l'esecuzione rimanga di competenza dei Cantoni.</p><p>Secondo l'articolo 6 capoverso 1 LEp, vi sono due presupposti alternativi che definiscono una situazione particolare. Da un lato, \u00e8 data una situazione particolare se in determinate situazioni gli organi esecutivi ordinari non sono (pi\u00f9) in grado di adottare provvedimenti idonei (lett. a) e inoltre \u00e8 soddisfatto uno dei presupposti di cui alla lettera a numeri 1-3 (rischio elevato di contagio e di propagazione, particolare pericolo per la salute pubblica, gravi conseguenze per l'economia o per altri settori vitali). Dall'altro, vi \u00e8 una situazione particolare se l'Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 (OMS) ha accertato, nel quadro del regolamento sanitario internazionale del 23 maggio 2005 (RSI; RS 0.818.103), l'esistenza di una situazione sanitaria d'emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera (lett. b).</p><p>L'OMS classifica ufficialmente la propagazione del nuovo coronavirus come situazione sanitaria d'emergenza (pandemia); inoltre la pandemia rappresenta anche in Svizzera una minaccia per la salute pubblica, come hanno dimostrato gli ultimi mesi. Pertanto vi sono i presupposti di cui alla lettera b. Ci\u00f2 vale anche per i presupposti alternativi di cui alla lettera a: la situazione epidemiologica \u00e8 ancora critica. \u00c8 necessario che diversi provvedimenti restino in vigore, poich\u00e9 i provvedimenti di polizia sanitaria devono continuare a vigere in tutta la Svizzera in modo uniforme e devono essere adeguati alla situazione di rischio in modo flessibile. Ci\u00f2 riguarda in particolare il rispetto dei piani di protezione per manifestazioni e strutture, ai quali \u00e8 correlata anche la registrazione dei dati personali da parte degli organizzatori, dei gestori ecc. allo scopo di trasmetterli ai servizi dei medici cantonali per il tracciamento dei contatti. Infine, \u00e8 ancora necessario il divieto di grandi manifestazioni.</p><p>2. Con il ritorno alla situazione particolare il 24 giugno 2020, \u00e8 necessario che restino in vigore determinati provvedimenti nei confronti della popolazione, i quali, in virt\u00f9 dell'articolo 6 LEp, sono pertanto trasferiti in un'ordinanza del Consiglio federale. Come detto, tuttavia, i provvedimenti sono chiaramente descritti nella LEp ed \u00e8 possibile adottarli anche in una situazione particolare (cfr. risposta alla domanda 1).</p><p>3. / 4. Le condizioni alle quali il Consiglio federale pu\u00f2 ricorrere alle competenze conferitegli dal diritto di necessit\u00e0 sono stabilite nella Costituzione federale (Cost.). L'articolo 185 capoverso 3 Cost. prevede che possa ricorrervi soltanto per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna e soltanto se non \u00e8 ragionevole ritardare e in particolare attendere l'emanazione delle necessarie basi legali nel quadro di una procedura legislativa ordinaria (incl. la legislazione d'urgenza secondo l'articolo 165 Cost. e l'accelerazione della procedura parlamentare p. es. ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento [LParl; RS 171.10]). Le condizioni costituzionali dell'urgenza oggettiva e temporale e della sussidiariet\u00e0 impongono elevate esigenze alle competenze conferite al Consiglio federale dal diritto di necessit\u00e0. A determinare se il Governo possa adottare provvedimenti fondandosi sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. sono esclusivamente queste condizioni.</p><p>5. L'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) si applica per un periodo di sei mesi al massimo, ossia fino al 13 settembre 2020. Per alcune disposizioni \u00e8 prevista una durata di validit\u00e0 pi\u00f9 breve. Il Consiglio federale abrogher\u00e0 l'ordinanza (o sue singole disposizioni) prima del 13 settembre 2020 se i provvedimenti in questione non saranno pi\u00f9 necessari.</p><p>La durata limitata tiene conto del fatto che, secondo l'articolo 7d capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), un'ordinanza di necessit\u00e0 emanata in virt\u00f9 dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. decade se sei mesi dopo la sua entrata in vigore il Consiglio federale non ha sottoposto al Parlamento un messaggio per un disegno di legge federale o un'ordinanza di necessit\u00e0 (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.). Dato che continua a ritenere necessari determinati provvedimenti dell'ordinanza 2 COVID-19 e di altre ordinanze per far fronte all'epidemia di COVID-19, il Consiglio federale sottoporr\u00e0 al Parlamento in un messaggio il disegno di una pertinente legge federale (legge COVID-19). In questo modo diventer\u00e0 possibile anche prorogare le ordinanze fintanto che i provvedimenti continueranno a essere necessari.</p><p>6. La situazione torna normale soltanto quando non sussiste pi\u00f9 nessuna delle condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LEp. Dal punto di vista epidemiologico, si ha una situazione normale quando la situazione epidemiologica si \u00e8 regolarizzata e non vi \u00e8 pi\u00f9 alcun rischio elevato di contagio e di propagazione o particolare pericolo per la salute pubblica. Occorre sempre tenere conto anche della capacit\u00e0 degli organi esecutivi ordinari di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili.</p><p>Quando la pandemia non comporta pi\u00f9 alcun pericolo per la salute pubblica in Svizzera o se gli organi esecutivi ordinari sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili, non \u00e8 pi\u00f9 necessario ordinare provvedimenti a livello nazionale ed \u00e8 possibile ritornare alla situazione normale.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1592524800000)\/","SubmittedBy":"Noser Ruedi","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1592524800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1750802427997)\/","SubmissionDate":"\/Date(1591228800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5104,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Salute"}}