{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203171,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20203171,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.3171","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Adeguamento dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 per permettere una seconda richiesta di credito","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>l Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare, nel quadro del relativo messaggio, l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261) in modo che le organizzazioni che concedono fideiussioni possano trattare una seconda richiesta di credito complementare alla prima. Questa seconda richiesta di credito \u00e8 accordata soltanto se l'impresa richiedente non ha ancora ottenuto l'importo massimo a essa spettante.</p>","ReasonText":"<p>Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha sostenuto in modo concreto ed efficace le piccole e medie imprese (PMI) del nostro Paese attraverso lo strumento delle fideiussioni solidali. Crediti fino a 500 000 franchi non superanti il 10 per cento della cifra d'affari dell'impresa richiedente sono stati concessi in ampia misura.</p><p>Secondo il tenore dell'ordinanza vigente, le imprese possono presentare un'unica richiesta di credito. La maggior parte degli imprenditori non era a conoscenza di questo dettaglio e i pi\u00f9 prudenti hanno chiesto soltanto una parte dell'importo a cui avevano diritto, non sapendo fino a quando sarebbero rimaste valide le misure per contrastare la pandemia e non volendo indebitarsi oltremodo. Questo atteggiamento prudente \u00e8 stato penalizzato, visto che la seconda richiesta di credito \u00e8 stata loro negata. Il Consiglio federale \u00e8 quindi incaricato di modificare l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 in modo che si possano concedere crediti complementari in caso di necessit\u00e0 e a condizione che l'importo massimo consentito non sia ancora stato raggiunto.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Adottando l'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19, il Consiglio federale ha voluto in particolare garantire che le imprese con esigenze di liquidit\u00e0 potessero ottenere in modo rapido, semplice e possibilmente senza formalit\u00e0 un credito transitorio dell'ordine di 500 000 franchi al massimo.</p><p>Per garantire che le banche e PostFinance SA fossero in grado di concedere alle imprese questi crediti gi\u00e0 dal 26 marzo 2020, \u00e8 stato necessario limitare la possibilit\u00e0 di presentare richieste multiple. Senza questa restrizione, le richieste di credito disciplinate all'articolo 3 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 sarebbero state sottoposte fin dall'inizio a procedure pi\u00f9 complesse e quindi molto pi\u00f9 lente. Inoltre si voleva prevenire l'abuso legato a richieste parallele. Prima di ottenere un credito, il richiedente ha dovuto dichiarare contrattualmente di non aver ricevuto altri crediti garantiti n\u00e9 di aver presentato altre richieste di credito ai sensi dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Per introdurre la possibilit\u00e0 di presentare richieste multiple bisognerebbe non solo modificare l'ordinanza di necessit\u00e0, ma anche adeguare a posteriori i rapporti contrattuali di diritto privato e includere meccanismi di controllo supplementari.</p><p>In virt\u00f9 dell'articolo 3 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, un creditore pu\u00f2 presentare una richiesta per un credito che ammonta al massimo al 10 per cento della cifra d'affari realizzata e fino a 500 000 franchi. Se in seguito questo credito dovesse risultare troppo elevato, il richiedente pu\u00f2 subito restituire l'importo corrispondente. Poich\u00e9, secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, il tasso d'interesse applicabile ai crediti COVID-19 ammonta allo 0,0 per cento nel primo anno, questa procedura non genererebbe neppure spese a titolo di interessi. Le imprese non avevano quindi nessun incentivo a chiedere un credito troppo basso. Il Consiglio federale non dispone di informazioni secondo cui un numero significativo di imprese auspichi chiedere un secondo credito.</p><p>Inoltre, l'adeguamento richiesto non potr\u00e0 essere effettuato nel quadro della trasposizione dell'ordinanza di necessit\u00e0 nel diritto ordinario. Le richieste di credito ai sensi dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 possono essere presentate soltanto fino al 31 luglio 2020.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1590537600000)\/","SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1592352000000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|24|1211|2841","Category":"IV","Modified":"\/Date(1690554401863)\/","SubmissionDate":"\/Date(1588291200000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5103,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Finanze|Diritto civile|Salute"}}