{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203184,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20203184,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.3184","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"La Confederazione deve compensare una parte dei crediti transitori Covid-19","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adeguare le ordinanze relative ai crediti transitori COVID-19 e di prevedere che la Confederazione, alla fine della crisi, ne riprenda una parte. Questa parte pu\u00f2 coprire i costi del capitale delle imprese, come i costi di locazione, ammortamento, manutenzione, deposito o i costi a titolo di interessi. La Confederazione pu\u00f2 limitare la parte di crediti che riprender\u00e0 ed emanare prescrizioni per la restituzione della parte restante.</p>","ReasonText":"<p>La pandemia di COVID-19 ha conseguenze drammatiche sulle piccole e medie imprese della Svizzera. Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio federale \u00e8 riuscito, con la concessione di crediti transitori e il ricorso al lavoro ridotto, a proporre una soluzione efficace, innovativa ed estremamente rapida. Tali misure consentono di coprire parzialmente i costi delle imprese a breve termine, in particolare i costi del personale. Tuttavia non \u00e8 prevista alcuna misura volta a coprire i costi del capitale: su ordine del Consiglio federale, molte imprese hanno sospeso la loro attivit\u00e0, ma devono comunque sostenere i costi di locazione, ammortamento, manutenzione, deposito o i costi a titolo di interessi. Tali costi devono essere compensati dal settore pubblico perch\u00e9 penalizzano inutilmente le piccole e medie imprese.</p><p>Il Consiglio federale pu\u00f2 definire un limite massimo per la parte di crediti transitori che la Confederazione riprender\u00e0. Inoltre pu\u00f2 stabilire determinate condizioni per la restituzione della parte restante a carico delle imprese.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Gli effetti della pandemia di COVID-19 e dei provvedimenti adottati dalle autorit\u00e0 per tutelare la salute hanno portato molte imprese finanziariamente sane a una carenza di liquidit\u00e0. Ne sono stati particolarmente colpiti le piccole e medie imprese e i lavoratori indipendenti. Per consentire a queste due categorie di accedere in modo rapido e senza formalit\u00e0 burocratiche a crediti bancari che permettessero loro di coprire nei primi mesi, nonostante le perdite di entrate, i costi fissi e non controllabili a breve termine, la Confederazione ha garantito crediti bancari per finanziamenti transitori tramite le quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni.</p><p>Il 1\u00b0 luglio 2020 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione sulla legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, che dovrebbe sostituire l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Il disegno di legge prevede diversi strumenti volti a evitare casi di rigore:</p><p>1. proroga del termine di ammortamento: i crediti COVID-19 devono generalmente essere rimborsati entro 5 anni. In casi di rigore questo termine pu\u00f2 essere prorogato al massimo di 5 anni (finora 2 anni);</p><p>2. prevenzione di un'eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 del Codice delle obbligazioni: i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi non devono essere considerati come capitale di terzi durante l'intera durata del credito (precedentemente solo fino al 31 marzo 2022);</p><p>3. gestione dei crediti: le organizzazioni che concedono fideiussioni devono avere a disposizione diverse opzioni che consentano loro di tenere conto dei casi di rigore individuali.</p><p>Secondo il Consiglio federale, i valori di riferimento summenzionati assicurano che i casi di rigore siano valutati e attenuati caso per caso. Tuttavia, un condono parziale generale come quello avanzato dalla mozione al momento non viene preso in considerazione per le seguenti ragioni:</p><p>- le imprese che non hanno richiesto un credito COVID-19 perch\u00e9 hanno ottenuto finanziamenti transitori da altre fonti oppure perch\u00e9 temevano di non poterlo rimborsare non potrebbero beneficiare del condono parziale, subendo uno svantaggio economico;</p><p>- un condono parziale generebbe falsi incentivi di notevole portata: la prospettiva di una simile regolamentazione contestualmente alla possibilit\u00e0 di richiedere crediti COVID-19 farebbe aumentare in modo esponenziale la domanda degli stessi crediti COVID-19. L'attuazione di una simile regolamentazione dei casi di rigore porterebbe inoltre con s\u00e9 il rischio di effetti negativi sull'ammortizzazione dei crediti gi\u00e0 concessi;</p><p>- infine, il Consiglio federale non reputa necessario un condono generale dei crediti: la possibilit\u00e0 di ammortizzare il credito in 10 anni al massimo significa per l'impresa uno stanziamento annuo di soli 1 o 2 punti percentuali della cifra d'affari, il che dovrebbe essere realizzabile per un'impresa finanziariamente sana.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1597190400000)\/","SubmittedBy":"Bulliard-Marbach Christine","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1646006400000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|24|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690508238480)\/","SubmissionDate":"\/Date(1588550400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5103,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Finanze|Salute"}}