{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203579,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20203579,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.3579","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"ORNI. A vent'anni dalla sua introduzione, a che punto siamo in relazione all'elettromagnetismo generato dai grandi elettrodotti e con il risanamento degli impianti?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Premesso che:</p><p>- In Ticino \u00e8 certa l'esistenza di luoghi a utilizzazione sensibile ove il limite di 1 microtesla \u00e8 ampiamente superato. </p><p>- L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) non ha mai commissionato misurazioni al riguardo.</p><p>- Tali misurazioni sono invece state fatte ad esempio dal Canton Ticino in collaborazione con l'associazione PIAE (proprietari di immobili attraversati da elettrodotti) nel 2018 e dall'associazione M.te Scareuro in collaborazione con la citt\u00e0 di Bellinzona nel 2019.</p><p>Chiedo al Consiglio federale quanto segue:</p><p>1. Quante sono le schede in possesso dell'ESTI in relazione ai vecchi impianti, contenenti le \"indicazioni sulle radiazioni prodotte dall'impianto\"? </p><p>2. A conoscenza dell'ESTI quanti sono in Svizzera i luoghi a utilizzazione sensibile dove il limite di 1 microtesla potrebbe essere superato?</p><p>3. Quante sono le misurazioni fatte eseguire dall'ESTI, dopo l'entrata in vigore dell'ORNI, nei luoghi a utilizzazione sensibile?</p><p>4. Quali sono stati i costi causati da tali misurazioni? </p><p>5. Quanti sono i vecchi impianti che l'ESTI considera come \"risanati\" e quanti sono ancora da risanare?</p><p>6. Per i vecchi impianti che sarebbero stati risanati, sono state fatte delle misure atte a stabilire la diminuzione delle radiazioni dopo gli interventi messi in atto?</p><p>A tutte le domande si chiede, se possibile, di fornire tabelle con una ripartizione per Cantone.</p>","ReasonText":"<p>L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) \u00e8 entrata in vigore il 1\u00b0 febbraio 2000. Essa si prefigge di regolare le immissioni nocive provenienti dai campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 HZ a 300 GHz, di rilevare e valutare tali immissioni e di regolare la delimitazione delle zone edificabili (art. 2). Definisce vecchi e nuovi impianti e i \"luoghi a utilizzazione sensibile\". La sezione 3 disciplina le \"Prescrizioni speciali per i vecchi impianti\", stabilendo l'obbligo di risanamento (art. 7) e il termine per effettuarlo (art. 8). Nella sezione 4 si prevedono le modalit\u00e0 di controllo (art. 12). Negli allegati dell'ORNI si \u00e8 fissato il limite di 1 microtesla per i luoghi a utilizzazione sensibile.</p><p>Considerato che in Svizzera la rete ad alta/altissima tensione \u00e8 largamente costituita da vecchi impianti, a distanza di 20 anni dall'introduzione dell'ORNI, appare necessario stilare un bilancio su quanto effettivamente svolto a livello di risanamento di tali impianti.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) prescrive che le linee ad alta tensione rispettino i valori limite di immissione relativi all'intensit\u00e0 del campo elettrico (misurata in volt per metro) e alla densit\u00e0 del flusso magnetico (misurata in microtesla). Il rispetto di tali valori garantisce la protezione delle persone dagli effetti nocivi o molesti per la salute provocati dalle radiazioni delle linee ad alta tensione.</p><p>Tuttavia, dalla scienza emergono indicazioni secondo le quali l'esposizione prolungata a un campo magnetico con intensit\u00e0 inferiori al valore limite di immissione per la densit\u00e0 del flusso magnetico potrebbe avere ripercussioni sulla salute. Per questo motivo, l'ORNI esige come misura precauzionale che il campo magnetico provocato dalle linee ad alta tensione sia ulteriormente limitato nei luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS), come le abitazioni o le scuole. Se vengono installate nuove linee ad alta tensione, queste devono, a titolo precauzionale, rispettare un cosiddetto valore limite dell'impianto (VLI) per la densit\u00e0 del flusso magnetico, nettamente inferiore al valore limite di immissione. Se l'esercizio di una linea ad alta tensione gi\u00e0 installata implica superamenti del VLI, l'occupazione di fase dell'impianto deve essere ottimizzata per quanto tecnicamente e operativamente possibile.</p><p>1) Nell'ambito della procedura di autorizzazione, il titolare di un impianto deve inoltrare all'autorit\u00e0 competente una scheda dei dati sul sito, in cui sono riportati i dati determinanti per la produzione delle radiazioni. Questo vale per\u00f2 solo se l'impianto \u00e8 di nuova costruzione o se viene modificato ai sensi dell'ORNI. Nel caso di vecchi impianti, viene valutata la necessit\u00e0 di risanamento per determinare in che misura sia possibile ottimizzare l'occupazione di fase. Il numero delle schede dei dati sul sito ricevute non consente quindi di trarre conclusioni sul grado di realizzazione di eventuali risanamenti di vecchi impianti.</p><p>2) e 3) L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) non rileva sistematicamente per l'intera rete il numero di LUS nei quali viene superato il VLI. Per i nuovi impianti, invece, durante la procedura di autorizzazione occorre indicare nella scheda dei dati sul sito l'esposizione al campo magnetico in corrispondenza dei LUS che si trovano all'interno del perimetro di esame. La suddetta esposizione viene calcolata mediante modellazione della densit\u00e0 del flusso magnetico e pu\u00f2 superare il VLI solo con una deroga. L'ESTI ordina una misurazione solo nei casi in cui \u00e8 stata concessa una deroga (art. 12 cpv. 3 ORNI). Negli ultimi anni non sono state concesse deroghe.</p><p>4) I costi per una misurazione di collaudo correttamente eseguita ammontano a poche migliaia di franchi svizzeri, a seconda dell'onere richiesto.</p><p>5) Poich\u00e9 la necessit\u00e0 di risanamento deve essere accertata caso per caso, non \u00e8 possibile fornire una cifra esatta. Nel periodo 2004-2008, l'ESTI ha condotto rilevazioni a livello nazionale sullo stato delle linee aeree ai livelli di rete 1, 3 e 5. \u00c8 emerso che gi\u00e0 all'epoca il 36 per cento di tutte le linee al livello di rete 5, in quanto nuovi impianti, rispettavano i valori limite definiti dall'ORNI. Per i livelli di rete 1 e 3, i valori limite sono rispettati addirittura dal 72 per cento delle linee. Inoltre, tra il 2000 e il 2020, i titolari degli impianti hanno risanato il 16 per cento delle linee al livello di rete 5 e il 44 per cento di quelle ai livelli di rete 1 e 3.</p><p>6) Un controllo (metrologico) da parte dell'ESTI per determinare se un vecchio impianto risanato emetta meno radiazioni dopo il risanamento non \u00e8 necessario. L'ottimizzazione richiesta dell'occupazione di fase si basa su principi fisici che generano emissioni sempre minori.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1599004800000)\/","SubmittedBy":"Regazzi Fabio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1600992000000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|52|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690507929113)\/","SubmissionDate":"\/Date(1591747200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5104,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Ambiente|Salute"}}