{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203674,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20203674,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.3674","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Adeguamento dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale nel settore della selezione vegetale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adeguare la legge sui brevetti e - se necessario - la legge federale sulla protezione delle novit\u00e0 vegetali al fine di migliorare la trasparenza in materia di diritti di propriet\u00e0 intellettuale e agevolare l'ulteriore selezione. Questa modifica dovr\u00e0 aumentare la certezza giuridica per i costitutori in Svizzera, tenere conto dei pi\u00f9 recenti sviluppi giuridici nell'ambito dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale e limitarsi alla selezione vegetale.</p>","ReasonText":"<p>Le variet\u00e0 vegetali devono essere costantemente selezionate in modo da adattarle ai cambiamenti degli influssi ambientali (p. es. cambiamento climatico, parassiti) e alle rispettive condizioni del mercato. La capacit\u00e0 innovativa dei costitutori dipende in ampia misura dal loro accesso, il pi\u00f9 libero possibile, alla diversit\u00e0 vegetale, e dalla possibilit\u00e0 di commercializzare le nuove variet\u00e0 create. Le normative attuali in materia di brevetti permettono di selezionare nuove variet\u00e0 (privilegio dei costitutori), ma comportano incertezze giuridiche e possono costituire ostacoli per la futura commercializzazione di nuove variet\u00e0. Influiscono pertanto sull'innovazione urgentemente necessaria nel settore della selezione vegetale in Svizzera. </p><p>1. Mancanza di trasparenza: per un costitutore non \u00e8 facile determinare se brevetti si applicano a una certa variet\u00e0. Questa situazione comporta un considerevole rischio (p. es. il rischio che una variet\u00e0 creata non possa essere commercializzata) ed eventualmente perdite di tempo e denaro nell'ambito della commercializzazione di nuove variet\u00e0. Per il costitutore \u00e8 essenziale, prima di lanciarsi in una procedura di selezione di vari anni, sapere se il materiale di selezione \u00e8 oggetto di brevetti. </p><p>2. Assenza di certezza quanto alle prospettive di commercializzazione: un costitutore deve avere la certezza che potr\u00e0 anche commercializzare una nuova variet\u00e0. L'assenza di certezza pu\u00f2 dissuadere il costitutore dall'utilizzare variet\u00e0 moderne di terzi per proseguire il suo lavoro di selezione, il che pu\u00f2 comportare ripercussioni negative sull'innovazione e la diversit\u00e0 varietale.</p><p>3. Mancanza di chiarezza concernente la portata dei brevetti: anche se un costitutore non lavora con il materiale di selezione del titolare del brevetto, spesso vi \u00e8 il timore che nuove variet\u00e0 possano rientrare non volutamente nel campo di protezione di un brevetto.</p><p>4. Nuova situazione giuridica in Europa: negli anni scorsi le condizioni quadro giuridiche applicabili ai brevetti nel settore della selezione vegetale erano alquanto vaghe. Con decisione del 14 maggio 2020, la Grande Camera di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti ha chiarito che anche i vegetali frutto di tecniche di selezione essenzialmente biologiche non sono brevettabili. Tutti i Paesi vicini alla Svizzera hanno gi\u00e0 integrato esplicitamente questo principio nella loro legislazione in materia di brevetti. Esso va ora sancito anche nella pertinente legislazione svizzera. </p><p>Gli adeguamenti apportati ai diritti di propriet\u00e0 intellettuale nel settore delle selezione vegetale devono servire a risolvere questi problemi.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Trasparenza e certezza giuridica in materia di diritti di propriet\u00e0 intellettuale sono importanti per lo sviluppo di novit\u00e0 varietali vegetali. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che entrambe siano sufficientemente garantite nel settore della selezione vegetale. Nel quadro dell'attuazione della <a href=\"https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige Produktion/Pflanzliche Produktion/Pflanzenzuechtung/Z&amp;Atilde;&amp;frac14;chtungsstrategie.pdf.download.pdf/Z&amp;Atilde;&amp;frac14;chtungsstrategie_d.pdf\">Strategia Selezione vegetale Svizzera 2050</a> del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) non \u00e8 infatti stata identificata nessuna immediata necessit\u00e0 di modificare la legislazione in materia di diritti di propriet\u00e0 intellettuale, ma \u00e8 stato sottolineato che a tale riguardo occorre in particolare considerare e seguire gli sviluppi internazionali e contribuirvi.</p><p>Esistono registri sia per le variet\u00e0 vegetali che per i brevetti, che pertanto sono facilmente identificabili. Tutti i brevetti esplicanti effetto in Svizzera, anche quelli riguardanti caratteristiche vegetali, sono pubblicati nel registro svizzero dei brevetti e sono accessibili gratuitamente (anche online). Nell'ambito della selezione vegetale esistono inoltre numerose soluzioni settoriali che permettono ai costitutori di determinare facilmente se del materiale di selezione \u00e8 oggetto di brevetti. Esistono in particolare la banca dati <a href=\"https://www.euroseeds.eu/pinto-patent-information-and-transparency-on-line/\">PINTO</a> (Patent Information and Transparency Online) dell'Associazione europea delle sementi (Euroseeds), la piattaforma internazionale di rilascio delle licenze per le variet\u00e0 vegetali (ILP) e la <a href=\"https://www.traitability.com/\">Syngenta Traitability-Plattform</a>.</p><p>La determinazione del campo di protezione di un brevetto nel settore della selezione vegetale non \u00e8 fondamentalmente diversa rispetto ad altri settori tecnici. Esiste persino un privilegio speciale per i costitutori, che per lo sviluppo di nuove variet\u00e0 possono utilizzare senza restrizioni il materiale biologico protetto. Sia la legge sui brevetti (art. 9 cpv. 1 lett. e LBI; RS 232.14) sia la legge sulla protezione delle novit\u00e0 vegetali (art. 6 lett. c; RS 232.16) prevedono un privilegio di questo tipo. Anche se il privilegio dei costitutori previsto nella LBI \u00e8 meno ampio di quello definito nella legge sulla protezione delle novit\u00e0 vegetali, il Consiglio federale non \u00e8 a conoscenza di alcun caso in cui un brevetto avrebbe impedito la commercializzazione di nuove variet\u00e0 vegetali in Svizzera.</p><p>La situazione giuridica in Europa \u00e8 chiarita da quando, il 14 maggio 2020, la Grande Camera di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti ha emanato la decisione menzionata dall'autrice della mozione (<a href=\"https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g190003ex1.pdf\">G 3/19</a>; Pepper): conformemente alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE 2000; RS 0.232.142.2) le piante selezionate con un metodo convenzionale (concetto giuridico: \"procedimenti essenzialmente biologici\") non sono brevettabili. \u00c8 vero che questa decisione riguarda in linea di principio soltanto i brevetti europei. Decisiva \u00e8 stata tuttavia la <a href=\"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0044&amp;from=DE\">direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche</a> (direttiva sulle biotecnologie), determinante per la CBE 2000. Proprio a questa direttiva si \u00e8 ispirata anche la revisione del 2008 della LBI, orientata specialmente sulla biotecnologica. La CBE 2000 e la LBI vanno interpretate in maniera uniforme alla luce della direttiva sulle biotecnologie al fine di garantire la compatibilit\u00e0 con il diritto europeo (FF 2006 26-27, 60).</p><p>I pi\u00f9 recenti sviluppi nel settore dei brevetti vegetali sono pertanto di fatto considerati anche in Svizzera - tanto pi\u00f9 che in Europa di norma l'industria delle sementi protegge ampiamente i suoi brevetti e pertanto opta per la via europea tramite l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) quando deposita domande di brevetto. Queste ultime sono esaminate conformemente alle regole della CBE 2000.</p><p>Date queste premesse, il Consiglio federale non ritiene necessario rivedere la LBI. Continuer\u00e0 tuttavia a seguire e a contribuire agli sviluppi sul piano internazionale dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale nel settore della selezione vegetale (in particolare il diritto in materia di brevetti e di protezione delle variet\u00e0 vegetali). Se dovesse risultare necessario un intervento a livello nazionale, vaglier\u00e0 misure appropriate.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1598400000000)\/","SubmittedBy":"Graf Maya","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1647302400000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|36|52|55","Category":null,"Modified":"\/Date(1750799701300)\/","SubmissionDate":"\/Date(1592352000000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5104,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Scienza e ricerca|Ambiente|Agricoltura"}}