{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20203936,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20203936,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.3936","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Prezzi dei medicamenti. Contenere i costi eliminando gli incentivi negativi, mantenendo per\u00f2 la qualit\u00e0 e la sicurezza dell'approvvigionamento","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di rivedere, d'intesa con i fornitori di prestazioni interessati, le parti proprie alla distribuzione di cui all'articolo 38 OPre in modo che esse coprano effettivamente i costi di distribuzione menzionati nell'articolo 67 capoverso 1quater lettera a OAMal e non ostacolino pi\u00f9 la consegna di medicamenti pi\u00f9 economici, bens\u00ec la incentivino. </p><p>Questa revisione dev'essere effettuata con una parte fissa indipendente dal prezzo di fabbrica per la consegna e non deve comportare n\u00e9 costi pi\u00f9 elevati a carico dell'AOMS n\u00e9 tagli ingiustificati dei mezzi disponibili per garantire cure mediche di base di alta qualit\u00e0.</p><p>Se il raggiungimento di questi obiettivi dovesse portare matematicamente a un aumento difficilmente accettabile del prezzo dei medicamenti pi\u00f9 economici, il DFI/UFSP dovr\u00e0 derogare all'obiettivo dell'indipendenza del prezzo della parte propria fissa alla distribuzione rispetto al prezzo di fabbrica per la consegna e proporre un margine fisso in due parti (margine fisso inferiore per i medicamenti pi\u00f9 economici e pi\u00f9 alto per tutti gli altri). Al fine di eliminare i falsi incentivi residui che potrebbero derivarne, potr\u00e0 essere previsto un meccanismo di compensazione da definire sia mediante ordinanza, sia tra i partner tariffali.</p><p>Il nuovo modello delle parti proprie alla distribuzione indipendenti dal prezzo di fabbrica per la consegna deve obbligatoriamente entrare in vigore al pi\u00f9 tardi contemporaneamente agli altri pacchetti di misure per promuovere l'efficienza economica nel settore dei medicamenti.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nel suo rapporto del 27 agosto 2017, il gruppo di esperti incaricato di proporre misure di contenimento dei costi ha raccomandato l'adeguamento della parte propria alla distribuzione. Su questa base, nel marzo del 2018 il Consiglio federale ha adottato un programma di contenimento dei costi includendovi anche l'adeguamento della parte propria alla distribuzione, con l'obiettivo di verificarne l'economicit\u00e0, nonch\u00e9 di ridurre gli incentivi sbagliati nella dispensazione dei medicamenti. Si tratta di aggiornare determinati parametri in base ai quali viene calcolata la parte propria alla distribuzione (e in particolare il tasso d'interesse), il che consentirebbe di risparmiare sui costi sanitari.</p><p>Nel settembre del 2018, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha avviato la consultazione sull'adeguamento della parte propria alla distribuzione presentando due varianti. La variante I prevede un supplemento elevato per imballaggio (espresso in franchi), il quale causerebbe un rincaro dei medicamenti a basso costo. La variante II, invece, prevede un supplemento elevato attinente al prezzo (espresso in percentuale), che rafforzerebbe l'incentivo, per i fornitori di prestazioni, a dispensare il medicamento pi\u00f9 costoso. Nell'estate del 2019 sono state sentite in merito anche le Commissioni della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio nazionale (CSSS-N) e del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ed \u00e8 emersa la necessit\u00e0 di un'ulteriore rielaborazione del progetto, segnatamente nell'ottica di evitare un rincaro massiccio dei medicamenti a basso costo. Attualmente sono inoltre in corso ulteriori colloqui con gli attori coinvolti.</p><p>Mantenere un supplemento attinente al prezzo \u00e8 comunque necessario, in quanto in base ai principi economici non \u00e8 opportuno distaccarsi completamente dal riferimento al prezzo (non considerando quindi i costi del capitale). Tralasciare un riferimento al prezzo comporterebbe inoltre un sostanziale rincaro dei medicamenti a basso costo che risulterebbe in antitesi con la promozione dei generici.</p><p>Nel messaggio adottato dal Consiglio federale il 21 agosto 2019 concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1) (FF <b>2019</b> 4981) \u00e8 stata inoltre proposta l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti con brevetto scaduto. Tale sistema prevede una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicamenti aventi la stessa composizione di principi attivi. In tal modo, per questi medicamenti la parte propria alla distribuzione ammonterebbe sempre allo stesso importo, per cui dal punto di vista del prezzo, i fornitori di prestazioni non avrebbero pi\u00f9 convenienza a dispensare i preparati pi\u00f9 costosi (originali) in luogo di quelli pi\u00f9 economici (generici). Attualmente \u00e8 in corso la deliberazione parlamentare del pacchetto 1.</p><p>Il Consiglio federale continuer\u00e0 pertanto a lavorare a una soluzione che consenta di ottenere i risparmi necessari e possibili e al contempo di ridurre gli incentivi sbagliati, in particolare nell'ambito dei medicamenti con brevetto scaduto.</p>  Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.","FederalCouncilProposal":19,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1603238400000)\/","SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1718103802000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1718190220157)\/","SubmissionDate":"\/Date(1598572800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5105,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Salute"}}