{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204214,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20204214,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.4214","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Cofinanziare i controlli ufficiali sulla protezione degli animali in maniera sostenibile tramite il budget agricolo e renderli trasparenti","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>1. Il Consiglio federale elabora una strategia con la quale, nella misura necessaria e in modo sostenibile, sia possibile finanziare con la partecipazione della Confederazione e dei Cantoni i controlli ufficiali sulla protezione degli animali nelle aziende agricole e nel settore degli animali da reddito in tutta la Svizzera.</p><p>2. Nel processo coinvolge le autorit\u00e0 di esecuzione cantonali.</p><p>3. I fondi provenienti dalle riduzioni dei pagamenti diretti alle aziende di detenzione beneficiarie che hanno violato la legislazione sulla protezione degli animali vengono utilizzati, in tutto o in parte, per finanziare i controlli ufficiali sulla protezione degli animali.</p><p>4. Il numero di animali da reddito, di aziende agricole, di controlli sulla protezione degli animali da reddito (con e senza preavviso) e le spese finanziarie dei Cantoni per i controlli sulla protezione degli animali sono pubblicati ogni anno, suddivisi per Cantone.</p>","ReasonText":"<p>La Svizzera si \u00e8 giustamente dotata di una severa legislazione sulla protezione degli animali. Tuttavia, \u00e8 necessario che il rispetto delle disposizioni sia controllato rigorosamente. Vi sono Cantoni che, per motivi finanziari, non vogliono o non possono rispettare i requisiti di controllo della Confederazione e che, inoltre, non dispongono di risorse sufficienti per effettuare controlli supplementari, ad esempio nelle aziende pi\u00f9 piccole.</p><p>Oggi, ogni azienda di detenzione con pi\u00f9 di 3 unit\u00e0 di bestiame grosso deve essere sottoposta a un controllo ogni 4 anni, tutte le altre non devono necessariamente essere controllate. La cosa migliore sarebbe effettuare i controlli sulla protezione degli animali senza preavviso. Tuttavia, spesso questo tipo di controllo richiede pi\u00f9 tempo, poich\u00e9 \u00e8 necessario ritornare in caso di assenza del detentore degli animali.</p><p>In altri ambiti \u00e8 prassi comune che i controlli siano cofinanziati dal settore interessato. Anche nel settore agricolo \u00e8 possibile riscuotere emolumenti per controlli complessi che comportano misure, tuttavia, tali emolumenti in genere non arrivano a coprire i costi. Inoltre, sono sempre pi\u00f9 i detentori che intentano azioni legali gi\u00e0 solo per emolumenti o misure di lieve entit\u00e0, cosa che a sua volta fa aumentare notevolmente l'onere per le autorit\u00e0. Non si capisce perch\u00e9 i controlli nelle aziende detentrici poco virtuose debbano essere finanziati principalmente da contributi pubblici, oltre al gi\u00e0 generoso budget proveniente dai pagamenti diretti.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./2. In base all'attuale ripartizione dei compiti nella protezione degli animali, i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione, mentre l'elaborazione del diritto e l'alta vigilanza sull'esecuzione sono di competenza della Confederazione (art. 80 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]; art. 40 della legge federale sulla protezione degli animali [LPAn; RS 455]). Non \u00e8 prevista una partecipazione finanziaria della Confederazione ai compiti esecutivi nella protezione degli animali.</p><p>Per i controlli nelle aziende agricole detentrici di animali, i Cantoni sono tenuti a effettuare (almeno) ogni 4 anni un controllo di base della protezione degli animali nelle aziende con pi\u00f9 di 3 unit\u00e0 di bestiame grosso (UBG). In caso di lacune, vengono effettuati ulteriori controlli. Nel caso di aziende con meno di 3 UBG, i Cantoni determinano la frequenza dei controlli. I Cantoni devono presentare all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) un rapporto annuale, redatto secondo le sue disposizioni, sull'attivit\u00e0 di controllo nelle aziende agricole detentrici di animali (art. 213 cpv. 3 dell'ordinanza sulla protezione degli animali; RS 455.1). L'USAV esamina questi rapporti nell'ambito della sua funzione di vigilanza. Se constata che singoli Cantoni non adempiono adeguatamente ai loro obblighi di controllo, l'USAV interviene presso le autorit\u00e0 competenti e, se necessario, solleva la questione delle risorse anche presso il Governo cantonale. Le esperienze dell'USAV, ad esempio nel contesto delle lacune relative alla protezione degli animali recentemente individuate nel settore della macellazione (cfr. rapporto dell'Unit\u00e0 federale per la filiera agroalimentare \"Protezione degli animali e controllo della carne nei macelli\" del gennaio 2020; <a href=\"http://www.usav.admin.ch\">www.usav.admin.ch</a> &gt; Alimentazione e nutrizione &gt; Sicurezza alimentare &gt; Responsabili &gt; Macelli &gt; Rapporto \"Protezione degli animali e controllo della carne nei macelli\"), mostrano che con interventi adeguati si possono ottenere miglioramenti significativi. Il Consiglio federale ritiene pertanto che l'attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si sia dimostrata valida e non debba essere modificata. Non \u00e8 pertanto necessario elaborare il progetto richiesto dalla mozione.</p><p>3. Dal punto di vista del Consiglio federale il finanziamento di compiti esecutivi cantonali con fondi provenienti dalle riduzioni dei pagamenti diretti a causa di violazioni delle norme di protezione degli animali va respinto. La ridistribuzione e il versamento ai Cantoni di questi fondi federali costituirebbero un'interferenza indesiderata nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e nell'equivalenza fiscale. Secondo la Costituzione federale, i Cantoni sono tenuti ad applicare il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge (art. 46 cpv. 1 Cost.). Il \"federalismo esecutivo\" lascia un certo margine di manovra ai Cantoni che non ricevono tuttavia indennizzi specifici per l'attuazione del diritto federale. Inoltre, il Consiglio federale \u00e8 favorevole alle destinazioni vincolate soltanto in casi eccezionali, poich\u00e9 queste limitano il margine di manovra del Parlamento e del Consiglio federale in materia di politica finanziaria. La destinazione vincolata e la ridistribuzione dei fondi federali ai Cantoni richieste dall'autrice della mozione sarebbero infine estremamente complesse e dispendiose da realizzare.</p><p>4. I rapporti annuali dei servizi veterinari cantonali contengono gi\u00e0 una moltitudine di informazioni sulle attivit\u00e0 di controllo nelle aziende agricole detentrici di animali. La richiesta avanzata nella mozione \u00e8 pertanto gi\u00e0 ampiamente soddisfatta.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1606262400000)\/","SubmittedBy":"Moser Tiana Angelina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1664236800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24|52|55","Category":null,"Modified":"\/Date(1763103136137)\/","SubmissionDate":"\/Date(1600992000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5105,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze|Ambiente|Agricoltura"}}