{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204274,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20204274,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.4274","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Identificazione video secondo l'articolo 7 capoverso 1 OFiEle","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a chiarire quali specifiche condizioni tecniche e operative siano necessarie per l'introduzione dell'identificazione video in Svizzera secondo l'articolo 7 capoverso 1 OFiEle e a designare un organo di valutazione della conformit\u00e0 ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 OFiEle.</p>","ReasonText":"<p>Gi\u00e0 da quattro anni in Svizzera esiste la base legale per l'introduzione dell'identificazione video e da allora gli operatori del mercato attendono invano che questa norma sia concretizzata. Ci\u00f2 rende impossibile per i fornitori di metodi di identificazione video di far controllare, da un organismo di valutazione della conformit\u00e0 in Svizzera, i metodi da loro gi\u00e0 utilizzati in altri Paesi europei.</p><p>Ai sensi dell'articolo 24 comma 1 secondo periodo del regolamento (UE) numero 910/2014, diversi Paesi hanno gi\u00e0 riconosciuto metodi di identificazione video. Questo comporta un notevole svantaggio per le imprese svizzere nello sviluppo di metodi di identificazione via canali digitali e un indebolimento della Svizzera in quanto piazza economica e centro di competenze per la sicurezza informatica. \u00c8 inammissibile che la Svizzera indugi e attenda l'emanazione di norme internazionali da parte di organi in cui la Svizzera non \u00e8 nemmeno rappresentata.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2016 sulla firma elettronica (OFiEle; RS 943.032) si iscrive, come tutta la normativa sulla firma elettronica, nel quadro del sistema dell'accreditamento istituito dalla legislazione sulle barriere tecniche al commercio. I prestatori di servizi di certificazione sono riconosciuti da organismi di valutazione della conformit\u00e0, anch'essi accreditati a tal fine dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Attualmente KPMG \u00e8 il solo organismo di valutazione della conformit\u00e0 che si \u00e8 fatto accreditare per riconoscere i prestatori di servizi di certificazione.</p><p>L'attuazione dell'articolo 7 capoverso 1 OFiEle suppone l'esistenza di una regolamentazione dei dettagli tecnici e amministrativi e un organo accreditato dal SAS per valutare se i metodi d'identificazione a distanza utilizzati dai prestatori di servizi di certificazione riconosciuti siano conformi alla suddetta regolamentazione. Spetta all'UFCOM emanare delle prescrizioni tecniche e amministrative necessarie. A tal fine tiene conto della pertinente normativa internazionale e pu\u00f2 dichiarare applicabili norme tecniche internazionali (art. 15 OFiEle). Attualmente non esiste alcuna norma internazionale che disciplini l'identificazione a distanza dei richiedenti di certificati di firme elettroniche. Una tale norma \u00e8 tuttavia in elaborazione presso l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Un progetto \u00e8 stato pubblicato nel dicembre 2020 ed \u00e8 previsto che la norma sia adottata nel luglio 2021. L'UFCOM potr\u00e0 allora dichiarare la sua applicabilit\u00e0 e quindi permettere a KPMG o a un altro organo di essere accreditato dal SAS per valutare la conformit\u00e0 a questa norma.</p><p>Il ricorso a una norma riconosciuta su scala internazionale per la valutazione del processo d'identificazione a distanza consente di trarre vantaggio dalle competenze degli esperti e dalle esperienze maturate da un numero significativo di prestatori di servizi nell'implementazione di tali soluzioni di identificazione. Inoltre, viene garantita l'armonizzazione dei requisiti con quelli dei Paesi europei, il che favorisce il riconoscimento dei servizi dei prestatori svizzeri all'estero.</p><p>Le procedure d'identificazione audiovisiva riconosciute in una minoranza degli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'articolo 24 comma 1 lettera b del regolamento (UE) n. 910/2014 hanno spesso carattere provvisorio, o un'applicazione limitata al fine di ridurre i rischi in attesa di un'armonizzazione che dovrebbe essere apportata dalla norma dell'ETSI in elaborazione. Per la maggior parte le procedure si basano sui requisiti degli organismi incaricati di lottare contro il riciclaggio di denaro. Anche in Svizzera i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono rilasciare certificati regolamentati nel quadro di un processo di verifica dell'identit\u00e0 tramite comunicazione audiovisiva in tempo reale, in collaborazione con gli intermediari finanziari e conformemente alle esigenze della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (cfr. art. 7 cpv. 2 OFiEle).</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1612310400000)\/","SubmittedBy":"Bellaiche Judith","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1616112000000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|10|15|34","Category":null,"Modified":"\/Date(1690506019460)\/","SubmissionDate":"\/Date(1603929600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5106,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica europea|Economia|Media e comunicazione"}}