{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20204422,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20204422,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"20.4422","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Presto misure concrete per lottare contro le violenze sessiste e sessuali?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 pregato di rispondere alle domande seguenti. </p><p>1. Quale seguito legislativo sar\u00e0 dato al parere giuridico realizzato nel 2019 dall'Universit\u00e0 di Zurigo (Possibilit\u00e9s juridiques d'action contre le stalking en Suisse - possibilit\u00e0 giuridiche d'azione contro lo stalking in Svizzera, perizia all'attenzione dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU]) ?</p><p>2. \u00c8 opportuno introdurre la nozione di \"sessismo\" nella norma penale che vieta l'incitazione all'odio (art. 261bis CP)? </p><p>3. Il Governo intende finalmente legiferare in merito alla problematica del cyberstalking? </p><p>4. Quali provvedimenti legislativi intende adottare per combattere il flagello delle violenze sessiste e sessuali nonch\u00e9 del cyberstalking? </p><p>5. Pi\u00f9 in generale, quali misure intende adottare per arginare finalmente il problema delle violenze sessiste e sessuali?</p>","ReasonText":"<p>Lo stalking su Internet costituisce una realt\u00e0 brutale a cui la politica non ha finora saputo rispondere in maniera seria. Inoltre, il Parlamento dovr\u00e0 prossimamente pronunciarsi in merito a una mozione che chiede di introdurre il cyberbullismo nel Codice penale (mozione 20.445), dato che questo reato non esiste in quanto tale nel diritto svizzero. </p><p>Inoltre, un recente parere giuridico realizzato dall'Universit\u00e0 di Zurigo su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e riguardante in particolare il problema delle molestie ossessive giunge alla conclusione che attualmente il diritto svizzero presenta lacune giuridiche in materia di protezione delle vittime di molestie. Orbene, le medesime lacune sussistono per quanto concerne le violenze sessiste e sessuali. </p><p>Da allora, il 13 novembre 2019 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (RS 311.039.7), che permette essenzialmente di attuare misure preventive e va quindi nella buona direzione. </p><p>Misure pi\u00f9 forti sono tuttavia necessarie per arginare realmente le violenze sessiste e sessuali. Per eliminare queste violenze \u00e8 necessario puntare non soltanto sul Codice penale (eventualmente tramite l'art. 261bis), ma anche sulla prevenzione e l'educazione.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1, 3 e 4. Il parere menzionato esamina le possibilit\u00e0 giuridiche per combattere lo stalking in Svizzera e formula diverse raccomandazioni. Le sue conclusioni sono confluite nel rapporto dell'Ufficio federale di giustizia del 12 aprile 2019 sull'adozione di una norma penale per punire lo \"stalking\". Fondandosi su questo rapporto, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha presentato l'iniziativa parlamentare 19.433 \"Includere lo stalking nelle fattispecie del CP\", che chiede di rendere esplicitamente punibile lo stalking con le fattispecie esistenti (minaccia e coazione), attribuendo particolare attenzione alla forma del cyberstalking.</p><p>Le fattispecie vigenti permettono di perseguire penalmente la violenza fisica, sessuale e psichica. Al momento di valutare la colpa e quindi di commisurare la pena il giudice prende in considerazione il movente dell'autore. Attualmente i reati contro l'integrit\u00e0 sessuale sono sottoposti ad un esame approfondito in Parlamento, non soltanto sul piano delle pene, nel quadro del progetto 18.043 \"Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni\" (disegno 3 sul diritto penale sessuale). S'intende ad esempio adeguare la fattispecie delle molestie sessuali in modo che tenga conto anche dell'attuale comunicazione digitale. A inizio febbraio 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha posto in consultazione il pertinente progetto. </p><p>2. L'articolo 261bis del Codice penale (CP; RS 311.0) protegge la dignit\u00e0 umana e la tranquillit\u00e0 pubblica punendo l'incitamento all'odio e la discriminazione pubblici quando prendono di mira determinate caratteristiche essenziali della personalit\u00e0. In tal modo, la disposizione concretizza in parte, sul piano penale, il divieto di discriminazione sancito all'articolo 8 Cost. \u00c8 vero che quest'ultimo menziona il criterio del sesso. In applicazione del principio di proporzionalit\u00e0, il diritto penale deve tuttavia intervenire soltanto se gli altri strumenti di diritto civile e amministrativo non permettono di tutelare a sufficienza un determinato bene giuridico. Il Consiglio federale ritiene che il diritto in vigore - in particolare le disposizioni penali che proteggono l'onore (art. 173 segg. CP), l'integrit\u00e0 fisica (art. 111 segg. CP) e l'integrit\u00e0 sessuale (art. 187 segg. CP), quelle del diritto civile che tutelano la personalit\u00e0 (art. 28 segg. CC; RS 210) e quelle del diritto amministrativo che proteggono dalle discriminazioni legate al sesso (Legge sulla parit\u00e0 dei sessi; RS 151.1) - offra molteplici mezzi per tutelare la dignit\u00e0 umana dalle lesioni di carattere sessista. L'articolo 261bis CP \u00e8 stato inoltre appena riveduto, in relazione all'iniziativa parlamentare Reynard 13.407, e il suo campo di applicazione \u00e8 stato esteso anche all'orientamento sessuale. Occorre rilevare che, in tale occasione, il Parlamento, su proposta del Consiglio federale, aveva esplicitamente rinunciato a integrare nella norma penale anche l'elemento dell'identit\u00e0 sessuale. La revisione in questione \u00e8 ormai in vigore dal 1\u00b0 luglio 2020. Alla luce della situazione non appare necessario estendere il diritto penale. </p><p>5. Il 1\u00b0 gennaio 2020 \u00e8 entrata in vigore l'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 311.039.7), che consente di promuovere misure di prevenzione e di sostenere finanziariamente progetti di terzi nel settore della prevenzione della violenza sessista e sessuale. Il programma di legislatura 2019-2023 adottato dal Parlamento il 21 settembre 2020 prevede un piano d'azione per attuare la Convenzione di Istanbul (FF 2020 7365, in particolare 7369). Questo piano d'azione \u00e8 previsto nel quadro della strategia per la parit\u00e0 2030 che il Consiglio federale adotter\u00e0 nel primo semestre 2021. La strategia comporta misure in favore delle pari opportunit\u00e0 nella vita professionale e della conciliabilit\u00e0 tra vita famigliare e lavorativa, ma anche della prevenzione e della lotta al sessismo e alla violenza.</p><p>Inoltre, la piattaforma nazionale Giovani e media tratta attualmente il tema dei discorsi d'odio, contribuendo cos\u00ec a prevenire il sessismo in rete.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1613520000000)\/","SubmittedBy":"Reynard Mathias","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1616112000000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|1216","Category":null,"Modified":"\/Date(1690505613343)\/","SubmissionDate":"\/Date(1607385600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5107,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Diritto penale"}}