{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20211041,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20211041,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.1041","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Svizzera-UE. Le banche svizzere devono rimanere competitive con le banche europee nella loro attivit\u00e0 di finanziamento del commercio delle materie prime","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Basilea Ill, ordinanza sulla liquidit\u00e0 e Net Stable Funding Ratio (NSFR) </p><p>Traendo le lezioni dai problemi di liquidit\u00e0 cui sono state confrontate le banche durante la crisi finanziaria degli anni 2007-2008, il Comitato di Basilea ha introdotto due nuovi standard nel quadro della riforma di Basilea III. </p><p>Il primo standard \u00e8 la LCR (Liquidity Coverage Ratio), che riguarda la liquidit\u00e0 a breve termine (30 giorni), posto in vigore in Svizzera il 1\u00b0 gennaio 2019 (mediante l'ordinanza sulla liquidit\u00e0). </p><p>Il secondo \u00e8 la NSFR (Net Stable Funding Ratio), che concerne la liquidit\u00e0 nell'arco temporale di un anno. </p><p>Per attuare questa seconda quota, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la FINMA hanno modificato l'ordinanza sulla liquidit\u00e0 delle banche e delle societ\u00e0 di intermediazione mobiliare (cfr. allegato); la modifica entrer\u00e0 in vigore il 1\u00b0 luglio 2021. </p><p>Le modalit\u00e0 di applicazione della NSFR previste in Svizzera rappresentano una duplice sfida per le banche svizzere specializzate nel finanziamento del commercio delle materie prime. </p><p>1. La quota esige che le banche rifinanzino con un indebitamento superiore a un anno i prestiti concessi ai clienti che sono, dal canto loro, a termine molto breve (con una durata di 1-3 mesi) e il cui ammontare fluttua in modo importante. Ne consegue una complessit\u00e0 significativa in quanto a gestione, rischi e costi aggiuntivi per le banche attive nel finanziamento del commercio delle materie prime (Commodity Trade Finance,CTF). </p><p>2. A ci\u00f2 si aggiunge che le banche europee, ai sensi del testo europeo che traspone Basilea III, beneficeranno di un trattamento molto pi\u00f9 favorevole per tutte le operazioni di CTF con una durata inferiore a sei mesi (ossia la maggioranza delle operazioni). In Europa, infatti, una disposizione speciale accorda a queste operazioni requisiti cinque volte inferiori a quelli previsti dal testo svizzero (mediante una ponderazione del 10 % rispetto al 50 % nel caso della quota svizzera). </p><p>In conclusione, dal 1\u00b0 luglio 2021 le banche svizzere specializzate nel finanziamento del commercio delle materie prime saranno penalizzate rispetto alle loro concorrenti europee. Si creer\u00e0 pertanto una distorsione della concorrenza fra la Svizzera e l'UE a svantaggio delle banche svizzere, pur essendo queste ultime leader nel settore. </p><p>Il DFF cosa prevede di fare per non penalizzare le banche svizzere rispetto a quelle europee? </p><p>In concreto, bisognerebbe introdurre nell'allegato 5 dell'ordinanza non ancora in vigore (e che presenta sotto forma di tabella le ponderazioni applicabili a ogni tipo di attivi) una riga dedicata agli \"attivi legati alle operazioni di Trade Finance di una durata residua inferiore a sei mesi\" con una ponderazione del 10 per cento (invece del 50 % applicabile secondo la versione attuale del testo). </p><p>Il DFF potrebbe correggere questo punto affinch\u00e9 le banche svizzere non siano penalizzate rispetto alle banche estere nel finanziamento del commercio delle materie prime?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nel 2018 e nel 2021 il Consiglio federale ha pubblicato dei rapporti sul settore delle materie prime in Svizzera. L'Esecutivo \u00e8 consapevole dell'importanza di condizioni di concorrenza eque a livello globale (\"level playing field\") e di regolamentazioni coordinate a livello internazionale. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale risponde come segue alla presente interrogazione.</p><p>La NSFR deve garantire la stabilit\u00e0 delle strutture di finanziamento e quindi delle banche svizzere. A tal fine vengono applicati dei fattori di ponderazione standardizzati alle singole posizioni sulla base non solo della durata di queste ultime ma anche della stabilit\u00e0 dei settori d'attivit\u00e0 collegati. Una riduzione del fattore menzionato nell'interrogazione al di sotto del 50 per cento non sarebbe in linea con questo requisito perch\u00e9 in condizioni di mercato difficili, una banca non pu\u00f2 sospendere a breve termine l'insieme delle attivit\u00e0 relative al finanziamento di operazioni commerciali, ma deve finanziare a lungo termine una parte sostanziale di esse (si \u00e8 quindi optato per un fattore di ponderazione del 50 %).</p><p>La NSFR adottata dal Consiglio federale contiene gi\u00e0 per motivi economici deroghe allo standard di Basilea a favore del settore finanziario (in particolare il fattore di ponderazione dello 0 % per il finanziamento stabile richiesto [RSF] delle attivit\u00e0 liquide di elevata qualit\u00e0 [HQLA] della categoria 1), di cui beneficia anche la competitivit\u00e0 globale delle banche attive nel finanziamento del commercio delle materie prime. Secondo le autorit\u00e0, con l'ulteriore adeguamento proposto si corre il rischio che la normativa svizzera sulla NSFR non sia pi\u00f9 conforme al marchio di qualit\u00e0 dello standard internazionale. A differenza dell'UE, alcune Giurisdizioni di rilevanza mondiale per il finanziamento di operazioni commerciali come Singapore e Hong Kong hanno gi\u00e0 ottenuto questo marchio di qualit\u00e0.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che con l'introduzione della NSFR la competitivit\u00e0 delle banche svizzere nei confronti della concorrenza mondiale nel settore del finanziamento di operazioni commerciali sar\u00e0 garantita anche in futuro. Tuttavia, al fine di rafforzare ulteriormente la competitivit\u00e0, il Consiglio federale intende rendere ancora pi\u00f9 favorevole il trattamento degli impegni eventuali fuori bilancio correlati a finanziamenti di operazioni commerciali riducendo il fattore RSF dal 5 per cento allo 0 per cento a prescindere dalla durata residua (UE: 5 %-10 %, in funzione della durata residua). L'adeguamento dovr\u00e0 essere preso in considerazione nella revisione in corso dell'ordinanza sulla liquidit\u00e0 (OLiq) per le banche di rilevanza sistemica ed entrer\u00e0 presumibilmente in vigore il 1\u00b0 luglio 2022.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1629244800000)\/","SubmittedBy":"L\u00fcscher Christian","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1629244800000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|15|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1750802460837)\/","SubmissionDate":"\/Date(1623196800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5110,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Economia|Finanze"}}