{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213282,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20213282,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.3282","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Reintrodurre la possibilit\u00e0 di presentare domande d'asilo presso le ambasciate","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di elaborare una base legale per reintrodurre la possibilit\u00e0 di presentare domande d'asilo presso le ambasciate analogamente a quanto previsto dal vecchio articolo 20 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo.</p>","ReasonText":"<p>La catastrofica situazione nei campi profughi ai margini dell'Europa \u00e8 ulteriormente peggiorata a causa della pandemia da COVID. Anche le persone che hanno diritto all'asilo sono costrette a farsi strada verso l'Europa e la Svizzera con l'aiuto di organizzazioni criminali di passatori e a rischiare la propria vita per poter chiedere asilo nel nostro Paese. Dal 2014 oltre 21 000 persone sono morte fuggendo attraverso il Mediterraneo, parliamo di dieci persone al giorno!</p><p>Occorre porre fine a questo dramma, di cui \u00e8 in parte responsabile anche la nostra legislazione. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere conseguito in maniera relativamente semplice reintroducendo la possibilit\u00e0 di presentare domande d'asilo presso le ambasciate. Tale opzione \u00e8 stata abrogata nel 2012 con la revisione della legge sull'asilo, in quanto il Consiglio federale voleva evitare che la Svizzera fosse l'unico Paese europeo a prevedere questa possibilit\u00e0. Questo avveniva per\u00f2 prima del peggioramento della crisi dei rifugiati. Nel frattempo ci sono tuttavia note le drammatiche conseguenze della riforma. Finora il Consiglio federale si \u00e8 opposto a che la Svizzera reintroduca da sola la possibilit\u00e0 di presentare domande d'asilo presso le ambasciate con la motivazione che ci\u00f2 farebbe del nostro Paese un polo d'attrazione per i richiedenti l'asilo. Il Consiglio federale dimentica che la possibilit\u00e0 di presentare domande d'asilo presso le ambasciate permette di impostare una procedura d'asilo ordinata e che la definizione della procedura non implica alcuna decisione in merito ai criteri di ammissibilit\u00e0, che restano invariati. \u00c8 vero che tale opzione pu\u00f2 cagionare un onere supplementare per l'amministrazione, un onere tuttavia indubbiamente sostenibile alla luce dell'attuale tragedia umana.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La possibilit\u00e0 di presentare domande d'asilo all'estero \u00e8 stata abolita nell'ambito della revisione urgente della legge sull'asilo, approvata dal Popolo il 9 giugno 2013 con il 78,4 per cento dei voti. All'epoca la Svizzera era l'unico Stato in Europa ad ammettere le domande d'asilo presentate presso le sue rappresentanze nel Paese d'origine degli interessati. Questa situazione aveva portato a un'iniqua ripartizione delle domande d'asilo a scapito della Svizzera. Per di pi\u00f9, soltanto un numero relativamente limitato di richiedenti che avevano presentato la loro domanda in questo modo era poi stato autorizzato ad entrare in Svizzera. La situazione non \u00e8 cambiata e attualmente l'UE non intende ripristinare la possibilit\u00e0 di presentare domande d'asilo presso le rappresentanze estere. Un'iniziativa unilaterale della Svizzera non risolverebbe pertanto i problemi esistenti.</p><p>Al Consiglio federale preme sottolineare che, nonostante l'abolizione della possibilit\u00e0 di presentare una domanda d'asilo all'estero, le persone direttamente e seriamente minacciate ottengono la necessaria protezione della Svizzera. In concreto: se nel singolo caso occorre presumere che la vita o l'integrit\u00e0 fisica di una persona \u00e8 direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza e questo pericolo pu\u00f2 essere scongiurato soltanto accordando protezione in Svizzera, \u00e8 possibile rilasciare un visto per motivi umanitari (art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto, OEV; RS 142.204). La persona ottiene immediatamente protezione e la sua domanda d'asilo pu\u00f2 essere esaminata dopo l'entrata in Svizzera. Questa prassi \u00e8 finora risultata efficace. Tiene conto della tradizione umanitaria della Svizzera e permette di aiutare in maniera rapida e senza formalit\u00e0 burocratiche le persone in situazioni di emergenza.</p><p>La Svizzera pu\u00f2 inoltre accogliere rifugiati direttamente dall'estero nel quadro dei programmi di reinsediamento (art. 56 LAsi). Per reinsediamento s'intende il trasferimento permanente di rifugiati particolarmente bisognosi di protezione riconosciuti dall'ACNUR (Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati) in uno Stato terzo pronto ad accoglierli. Nel quadro di questo programma la Svizzera accoglie persone che fuggono da conflitti gravi e persecuzioni personali nel Medio Oriente e lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Dal 2013 il nostro Paese ha in tal modo permesso a oltre 4800 persone di entrare in modo sicuro in Svizzera e ha accordato loro l'asilo. Nel 2021 \u00e8 previsto di accogliere nel quadro di tale programma complessivamente 1000 rifugiati provenienti dai Paesi di prima accoglienza Libano, Egitto e Turchia; 225 di queste persone sono gi\u00e0 giunte in Svizzera.</p><p>Alla luce di tale situazione, il Consiglio federale ritiene che gli strumenti legali esistenti consentano di trovare soluzioni umanitarie ed efficaci. Continua dunque a non ritenere necessaria una modifica di legge tesa a reintrodurre la possibilit\u00e0 di presentare domande d'asilo presso le rappresentanze all'estero.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1620777600000)\/","SubmittedBy":"Jositsch Daniel","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1647302400000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|2811|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690554058533)\/","SubmissionDate":"\/Date(1616025600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5108,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Migrazione|Salute"}}