{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213363,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20213363,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.3363","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Esperimenti sugli animali con livello di gravit\u00e0 3. Affidarne la valutazione e l'autorizzazione a una medesima autorit\u00e0","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adeguare le basi legali in modo che gli esperimenti sugli animali con livello di gravit\u00e0 3 siano valutati dalla stessa commissione in tutta la Svizzera.</p>","ReasonText":"<p>Negli ultimi 10 anni sono stati impiegati a scopo di sperimentazione in media 630 000 animali, di cui circa 38 000 per esperimenti con un grado di sofferenza lieve, 14 000 per esperimenti con un grado di sofferenza moderato e 15 000 per esperimenti con un grado di sofferenza grave (livello di gravit\u00e0 3). Attualmente gli esperimenti sugli animali sono valutati da 13 commissioni diverse in 20 Cantoni che, in materia di autorizzazioni, hanno pratiche molto diverse per quanto riguarda l'esame del livello di sofferenza, i vincoli posti alle domande o il respingimento di queste ultime.</p><p>Gli esperimenti con un livello di gravit\u00e0 3 arrecano grande sofferenza agli animali, in quanto provocano forti dolori, gravi danni, stati di sofferenza o angoscia prolungata oppure un significativo deterioramento delle loro condizioni generali. Nel classificare un esperimento all'interno della categoria con il massimo livello di gravit\u00e0, l'insieme delle sofferenze, le condizioni di detenzione restrittive e i protocolli di sperimentazione non vengono sommati fra loro, per cui spesso il grado di sofferenza complessivo patito dagli animali pu\u00f2 anche superare di molto quello del livello di gravit\u00e0 3. Negli ultimi anni \u00e8 stato autorizzato e condotto un numero crescente di esperimenti sugli animali che comportano un grado di sofferenza elevato e la tendenza \u00e8 tuttora in aumento. A causa delle diverse valutazioni espresse dalle commissioni, per questo tipo di sperimentazioni sarebbe opportuno un metro di giudizio unitario a livello nazionale, con criteri trasparenti per la loro interruzione.</p><p>Attualmente i ricercatori possono procedere in modo mirato nella presentazione delle domande scegliendo di collaborare con istituti di altri Cantoni, la cui commissione segue una prassi meno rigorosa in materia di autorizzazioni. Nel caso degli esperimenti sugli animali con un livello di gravit\u00e0 3, \u00e8 indispensabile una prassi uniforme. Direttive unitarie sui livelli massimi di sofferenza, sulle condizioni di detenzione e sullo svolgimento della sperimentazione possono infatti contribuire a migliorare la protezione degli animali. In tal modo la nuova commissione disporrebbe inoltre di un'esperienza pratica sufficiente per valutare le domande in modo professionale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale ritiene importante che per l'autorizzazione degli esperimenti sugli animali vi sia una prassi uniforme. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha gi\u00e0 adottato diverse misure per raggiungere questo obiettivo: sul proprio sito, pubblica ad esempio informazioni approfondite, una guida per la valutazione corretta e unitaria del livello di gravit\u00e0 degli esperimenti sugli animali (cfr. \"Informazioni tecniche sui livelli di gravit\u00e0 1.04\", disponibile in tedesco e francese) e diversi documenti sulla ponderazione degli interessi nella sperimentazione animale (<a href=\"http://www.usav.admin.ch\">www.usav.admin.ch</a> &gt; Animali &gt; Sperimentazione animale; cfr. anche la guida per i richiedenti nel sistema elettronico di gestione degli esperimenti sugli animali). I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono inoltre seguire regolarmente delle giornate di formazione continua (art. 149 ordinanza sulla protezione degli animali [OPAn; RS 455.1]). L'USAV organizza da anni, a intervalli regolari, corsi di formazione continua imperniati in particolare sulla valutazione del livello di gravit\u00e0 e sulla ponderazione degli interessi nella sperimentazione animale. Gli istituti di ricerca, infine, devono designare una persona incaricata della protezione degli animali che garantisca la qualit\u00e0 delle domande di autorizzazione per gli esperimenti in questo campo (art. 129 e 129a OPAn).</p><p>Il Consiglio federale non ritiene tuttavia opportuna un'autorit\u00e0 nazionale preposta alle autorizzazioni o una commissione nazionale per gli esperimenti sugli animali incaricata di valutare le sperimentazioni con livello di gravit\u00e0 3. Per essere in grado di trattare tutte le domande di sperimentazione animale presentate oggi nei Cantoni, un organo di valutazione come quello ventilato dovrebbe disporre di risorse considerevoli. Ogni anno vengono infatti presentate fino a 150 tra domande per nuovi esperimenti e domande di continuazione di esperimenti con livello di gravit\u00e0 3 e oltre 400 domande complementari per esperimenti con livello di gravit\u00e0 3. A queste si aggiungerebbero oltre 400 tra domande per nuovi esperimenti e domande di continuazione di esperimenti con livello di gravit\u00e0 2: la classificazione per categoria di gravit\u00e0, infatti, \u00e8 spesso possibile soltanto dopo un esame completo. Tutte queste domande sono attualmente valutate da diverse commissioni cantonali. Una commissione nazionale come quella ventilata dovrebbe essere in grado di coprire tutte le direzioni di ricerca, mentre oggi le commissioni cantonali possono focalizzarsi sulle specificit\u00e0 di quelle portate avanti nel loro Cantone. A tal fine i membri della futura commissione dovrebbero avere uno spettro estremamente ampio di conoscenze.</p><p>Infine, una commissione nazionale per gli esperimenti sugli animali o un'autorit\u00e0 nazionale preposta alle autorizzazioni sarebbe estranea al sistema, poich\u00e9 l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali \u00e8 di competenza dei Cantoni.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che, con le misure menzionate in precedenza e tenendo adeguatamente conto del sistema federalista su cui poggia il diritto sulla protezione degli animali, la valutazione delle domande di autorizzazione per esperimenti sugli animali con livelli di gravit\u00e0 2 e 3 pu\u00f2 essere resa pi\u00f9 uniforme in tutto il Paese anche senza una nuova commissione nazionale.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1620777600000)\/","SubmittedBy":"Munz Martina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1679011200000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"36|52","Category":null,"Modified":"\/Date(1729159885190)\/","SubmissionDate":"\/Date(1616025600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5108,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Scienza e ricerca|Ambiente"}}