{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213601,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20213601,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.3601","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Concessione di contributi pi\u00f9 elevati per i casi di rigore in casi eccezionali motivati","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare l'ordinanza COVID-19 casi di rigore in modo che, in casi eccezionali motivati e sulla base di un esame puntuale, i limiti massimi fissati nell'articolo 8c per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi possano essere superati in modo proporzionale.</p><p>Un contributo pi\u00f9 elevato \u00e8 giustificato in particolare se a causa delle strutture aziendali esistenti \u00e8 comprovata una disparit\u00e0 di trattamento diretta oppure se le misure ordinate dal Consiglio federale per contrastare la pandemia, quali l'obbligo del telelavoro o la didattica a distanza nelle scuole universitarie, sono all'origine di una diminuzione della cifra d'affari che mette a rischio l'esistenza stessa dell'impresa.</p>","ReasonText":"<p>Con l'attuale normativa sui casi di rigore e l'aumento dei contributi a fondo perso, la difficile situazione di molte imprese e soprattutto di quelle operanti nei settori della gastronomia e del tempo libero che hanno dovuto rimanere chiuse a causa della pandemia ha potuto essere alleviata. Tuttavia, l'attuale normativa favorisce perlopi\u00f9 le imprese di media grandezza con cifre d'affari annue fino a 100 milioni di franchi o i gruppi imprenditoriali composti da piccole unit\u00e0 giuridicamente autonome.</p><p>Sebbene anche le grandi imprese siano state colpite anche in maniera massiccia dalla pandemia o dalle misure ordinate dal Consiglio federale, l'attuale normativa sui casi di rigore crea una disparit\u00e0 di trattamento: infatti, per un'impresa essere grande non significa essere meno colpita o disporre di riserve infinite. In presenza di una diminuzione della cifra d'affari superiore al 40 per cento dovuta alla pandemia, il sostegno unico concesso attualmente di 10 milioni di franchi al massimo per i casi di rigore riesce a coprire soltanto una minima parte dei costi fissi correnti che un'impresa di grandi dimensioni fortemente colpita deve comunque sostenere.</p><p>Con un esame puntuale, in casi eccezionali motivati si deve pertanto poter superare in modo proporzionale i limiti massimi fissati per contributi non rimborsabili destinati a grandi imprese fortemente colpite. Al riguardo vanno considerati in particolare gli effetti diretti delle misure decise dal Consiglio federale nella lotta alla pandemia che sono all'origine di una diminuzione della cifra d'affari che ha messo a rischio l'esistenza dell'impresa, anche qualora quest'ultima non sia dovuta ricorrere a chiusure.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>I provvedimenti per i casi di rigore sono programmi cantonali; i Cantoni sono liberi di decidere come impostare gli aiuti. Se i provvedimenti soddisfano i requisiti minimi a livello federale, la Confederazione ne assume i costi per intero o in parte. Per trattare il pi\u00f9 rapidamente possibile l'elevato numero di richieste, la maggior parte dei Cantoni ha optato per un calcolo forfettario dei contributi sulla base della cifra d'affari o della diminuzione di quest'ultima. Soltanto raramente i contributi vengono calcolati in base a una verifica della situazione dell'impresa nel singolo caso. In questo senso, i provvedimenti per i casi di rigore per le imprese differiscono dagli aiuti sociali destinati alle persone fisiche. Questo modo di procedere forfettario ha permesso di versare i contributi per casi di rigore a un elevato numero di imprese in maniera relativamente rapida e senza formalit\u00e0 burocratiche. Tuttavia, esso ha lo svantaggio che nel singolo caso pu\u00f2 essere percepito come ingiusto, ad esempio perch\u00e9 una grande impresa con numerose filiali riceve meno fondi di molte piccole imprese autonome, o perch\u00e9 a parit\u00e0 di diminuzione della cifra d'affari determinati rami economici registrano costi fissi non coperti molto pi\u00f9 elevati di altri, oppure perch\u00e9 imprese temporaneamente chiuse su ordine delle autorit\u00e0 hanno potuto realizzare cifre d'affari pi\u00f9 elevate durante l'anno rispetto alle imprese che hanno potuto rimanere aperte, ma che hanno sofferto di un grave e persistente calo della domanda.</p><p>Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale respinge la creazione di una disposizione derogatoria per le grandi imprese nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Una regolamentazione speciale applicabile con forti limitazioni, ad esempio a singole grandi imprese attive nella ristorazione per il personale e per le scuole, non potrebbe essere giustificata, perch\u00e9 anche in altri rami ci sono grandi imprese caratterizzate da una struttura con filiali, che in ugual modo subiscono le conseguenze della pandemia di COVID-19. Inoltre, la prova di una disparit\u00e0 di trattamento richiesta nella mozione produrrebbe difficili questioni di definizione per i Cantoni e un elevato numero di ricorsi. Per contro, a causa della valutazione forfettaria, un aumento generale del limite massimo aumenterebbe sensibilmente il rischio di sovraindennizzi e potenzialmente potrebbe comportare maggiori oneri nell'ordine di alcuni miliardi di franchi. A ci\u00f2 si aggiunge che le grandi imprese hanno generalmente un accesso pi\u00f9 facile a finanziamenti transitori privati e che una parte sostanziale della loro diminuzione della cifra d'affari viene compensata dalle indennit\u00e0 per lavoro ridotto, il cui importo complessivo non \u00e8 limitato.</p><p>Nel frattempo i Cantoni hanno comunque segnalato la loro disponibilit\u00e0 a tener conto di eventuali esigenze particolari con disposizioni specifiche che derogano dalle prescrizioni della Confederazione. Le regolamentazioni cantonali possono essere adeguate meglio alle diverse condizioni locali e ai provvedimenti cantonali che sono gi\u00e0 stati adottati (ad es. esenzione dal pagamento della pigione), il che riduce il rischio di sovraindennizzi. L'Esecutivo intende utilizzare una parte della \"riserva del Consiglio federale\" di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 per coprire gli oneri supplementari che ne derivano per i Cantoni. La pertinente modifica dell'ordinanza \u00e8 prevista per il mese di giugno del 2021.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1621987200000)\/","SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1654732800000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|24|2841","Category":"IV","Modified":"\/Date(1750809623063)\/","SubmissionDate":"\/Date(1621296000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5110,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Finanze|Salute"}}