{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20213862,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20213862,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.3862","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Conseguenze dell'adesione della Svizzera all'Autorit\u00e0 europea del lavoro e al Sistema di informazione del mercato interno","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di esaminare le conseguenze dell'adesione della Svizzera all'Autorit\u00e0 europea del lavoro (EAL) e al Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) e di riferire in merito.</p>","ReasonText":"<p>Dopo il fallimento dei negoziati con l'UE per un accordo istituzionale, il Consiglio federale ha deciso di esaminare la possibilit\u00e0 di effettuare adeguamenti indipendenti del diritto nazionale per stabilizzare le relazioni bilaterali. Questo processo dovrebbe esaminare anche le eventuali conseguenze dell'adesione della Svizzera all'Autorit\u00e0 europea del lavoro (ELA), l'autorit\u00e0 di controllo e di coordinamento nel settore della mobilit\u00e0 dei lavoratori, e al Sistema di informazione del mercato interno (IMI), la piattaforma informativa sui diritti europei in materia di mobilit\u00e0.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale e il DEFR seguono costantemente gli sviluppi del diritto dell'UE nei settori rilevanti, tra cui l'uso del Sistema d'informazione del mercato interno (\"Internal Market Information\", IMI) nel campo del distacco dei lavoratori e l'istituzione della nuova Autorit\u00e0 europea del lavoro (ELA).</p><p>All'interno dell'UE la cooperazione amministrativa in vari settori viene effettuata con l'aiuto del sistema IMI, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012 (regolamento IMI). Dall'entrata in vigore della direttiva di applicazione (direttiva 2014/67/UE), l'IMI viene utilizzato anche per migliorare la cooperazione amministrativa nel contesto del distacco dei lavoratori. Fra le altre cose, questo sistema contribuisce all'applicazione efficace delle sanzioni in contesti transfrontalieri. Il regolamento IMI prevede anche la possibilit\u00e0 di coinvolgere Paesi terzi.</p><p>La nuova Autorit\u00e0 europea del lavoro, anch'essa menzionata nel postulato, \u00e8 stata istituita nel 2019. Fin dalla sua creazione, la Svizzera \u00e8 un membro osservatore nel consiglio di amministrazione. L'ELA mira a rafforzare l'efficacia della direttiva di applicazione e di quella relativa al distacco dei lavoratori negli Stati membri dell'UE, facilitando la cooperazione tra gli Stati membri e fornendo un supporto operativo. Nell'ELA sar\u00e0 integrata anche la Rete europea dei servizi per l'occupazione EURES, alla quale la Svizzera collabora dal 2004. L'ELA \u00e8 attualmente in fase di sviluppo e lo rimarr\u00e0 almeno fino alla fine del 2023. Per il momento, quindi, gli effetti dell'adesione non possono essere valutati in maniera esaustiva.</p><p>In generale si pu\u00f2 tuttavia precisare che a monte dell'adesione della Svizzera all'ELA o dell'accesso all'IMI dovrebbe esserci un apposito accordo con l'UE, seguito da adeguamenti del diritto nazionale. Questo presuppone la disponibilit\u00e0 dell'UE a stipulare un tale accordo. Una condizione preliminare per la partecipazione di Paesi terzi \u00e8 generalmente l'equivalenza del loro diritto con l'UE. L'Unione europea ha chiaramente fatto sapere all'inizio del 2021 che senza un accordo istituzionale la Svizzera non pu\u00f2 accedere all'IMI per il settore del distacco dei lavoratori n\u00e9 partecipare a pieno titolo all'ELA.</p><p>Il postulato fa inoltre riferimento alla decisione del Consiglio federale di analizzare la possibilit\u00e0 di un adeguamento autonomo del diritto nazionale nel settore degli accordi di accesso al mercato. L'analisi dell'Amministrazione federale, che ha visto anche il coinvolgimento di Cantoni, parti sociali e rappresentanti del mondo economico, dovrebbe concludersi a fine novembre 2021. Fra le altre cose dovrebbe anche mostrare quali differenze esistono tra il diritto dell'UE e il sistema giuridico svizzero sul tema delle misure collaterali e in quali casi un'armonizzazione giuridica autonoma potrebbe essere opportuna o di interesse reciproco. Come spiegato sopra, n\u00e9 l'adesione all'ELA n\u00e9 l'integrazione nell'IMI possono essere effettuate autonomamente.</p><p>Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Consiglio federale ritiene che non sia attualmente opportuno valutare gli effetti di un'eventuale adesione della Svizzera all'ELA o della sua partecipazione all'IMI.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1631059200000)\/","SubmittedBy":"Crottaz Brigitte","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1632787200000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|44","Category":null,"Modified":"\/Date(1690503026130)\/","SubmissionDate":"\/Date(1623888000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5110,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Occupazione e lavoro"}}