{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214160,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20214160,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.4160","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Non punire i beneficiari di una rendita AI che desiderano lavorare","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Secondo la risposta all'interpellanza 18.4378, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun problema di incentivi per i beneficiari di una rendita AI che cercano di riprendere l'attivit\u00e0 lucrativa, poich\u00e9 percepiscono prestazioni transitorie se questo tentativo fallisce. Purtroppo tali prestazioni transitorie non forniscono una sicurezza duratura a queste persone. Il problema sta nel riesame del diritto alla rendita legato alla concessione delle prestazioni transitorie. Sebbene la nuova decisione dell'AI debba basarsi sulla situazione al momento in cui l'assicurato non pu\u00f2 pi\u00f9 svolgere il proprio lavoro per motivi di salute, un nuovo diritto viene sovente negato adducendo che egli ha lavorato durante un certo periodo di tempo e che si pu\u00f2 ritenere che il suo stato di salute generale sia migliorato.</p><p>I dati menzionati dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza 18.4378 lo dimostrano: fino alla fine del 2018 le prestazioni transitorie sono state concesse in 260 casi, in 200 dei quali sono state nel frattempo soppresse. Di questi 200 assicurati, il 40 per cento non riceve pi\u00f9 alcuna rendita AI dopo il riesame della propria situazione. L'argomento addotto dal Consiglio federale \u00e8 che le prestazioni transitorie sono concesse raramente. Tuttavia, le cifre sono cos\u00ec basse perch\u00e9 sovente gli assicurati non cercano di riprendere l'attivit\u00e0 lucrativa o di aumentare il grado d'occupazione per paura di perdere definitivamente la loro rendita in caso di ricaduta. Per queste persone la situazione \u00e8 problematica e la loro rinuncia a lavorare costituisce un onere per le finanze dell'AI.</p><p>Nei Paesi Bassi, per evitare questo problema si autorizza il versamento della rendita iniziale durante cinque anni, cosicch\u00e9 per gli assicurati non vi \u00e8 alcun rischio significativo di vedersi sopprimere la rendita se non riescono a riprendere l'attivit\u00e0 lucrativa o ad aumentare il grado d'occupazione. Le persone interessate hanno quindi pi\u00f9 tempo a disposizione e la paura di perdere la loro rendita non impedisce loro di cercare di reintegrarsi nel mercato del lavoro.</p><p>Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Come giudica il modello dei Paesi Bassi?</p><p>2. Ritiene che il versamento agevolato della rendita iniziale sia un'opportunit\u00e0 per incentivare maggiormente i beneficiari di una rendita AI a riprendere l'attivit\u00e0 lucrativa?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 del parere che il modello dei Paesi Bassi non si possa confrontare con il sistema delle assicurazioni sociali n\u00e9 con la procedura e i provvedimenti nel settore dell'integrazione predisposti in Svizzera. Tale modello punta infatti molto sull'obbligo dei datori di lavoro di compiere sforzi per la reintegrazione delle persone che lavorano nell'azienda, mentre in Svizzera \u00e8 l'assicurazione invalidit\u00e0 (AI) a concedere le prestazioni e i provvedimenti necessari in tal senso.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 consapevole del fatto che il passaggio dalla rendita alla reintegrazione nel mercato del lavoro non \u00e8 facile per gli assicurati. Attualmente 82 persone percepiscono una prestazione transitoria secondo gli articoli 32-34 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidit\u00e0 (LAI; RS 831.20). Questa d\u00e0 sicurezza agli assicurati nel passaggio dalla rendita alla vita professionale.</p><p>La reintegrazione dei beneficiari di rendita nel mondo del lavoro \u00e8 per loro un'opportunit\u00e0 di tornare a conseguire un proprio reddito. D'altro canto, per\u00f2, fa anche parte dell'obbligo di ridurre il danno, teso a far s\u00ec che, con tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per mantenere il posto di lavoro attuale o integrarsi nella vita professionale, si riduca l'entit\u00e0 dell'incapacit\u00e0 al lavoro.</p><p>In caso di ricaduta nel corso dei tre anni successivi alla reintegrazione, l'AI paga gi\u00e0 dopo 30 giorni, senza formalit\u00e0 burocratiche e a titolo di soluzione transitoria la rendita che l'assicurato aveva percepito prima della sua riduzione o soppressione (art. 32 cpv. 1 e 2 LAI). Poich\u00e9 in tali situazioni lo stato di salute della persona interessata \u00e8 cambiato, si procede a un nuovo accertamento della situazione, come in caso di revisione ordinaria, e si decide in merito a un eventuale nuovo diritto alla rendita. Questa nuova decisione dell'AI si basa su un accertamento approfondito delle condizioni di salute attuali, in modo da garantire che l'assicurato possa sempre percepire le prestazioni che gli spettano in funzione del suo grado d'incapacit\u00e0 al guadagno del momento. Garantire per cinque anni la rendita iniziale sarebbe in contraddizione con questo principio e comporterebbe il versamento indebito di rendite.</p><p>Nel 2020 la prestazione transitoria \u00e8 stata soppressa per 276 persone, per motivi diversi: nel 5 per cento dei casi per il passaggio all'AVS, nel 6 per cento in seguito a decesso e nel 53 per cento a causa della sostituzione della prestazione con una nuova rendita AI. Nella maggior parte dei casi gli assicurati interessati non hanno dunque perso il diritto alle prestazioni a lungo termine.</p><p>Per i motivi suesposti, il Consiglio federale non ritiene di sostanziale utilit\u00e0 prolungare l'attuale termine della prestazione transitoria da tre a cinque anni. Inoltre, a suo avviso una garanzia dei diritti acquisiti alla rendita iniziale per cinque anni \u00e8 incompatibile con il principio dell'articolo 17 della legge federale del 6 ottobre 2020 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1), in base al quale, in caso di cambiamento della situazione, le rendite vanno sempre adeguate di conseguenza. Il Consiglio federale rileva anche che i provvedimenti di reintegrazione, ampliati nell'ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (sostegno degli assicurati mediante la gestione dei casi, flessibilizzazione dei provvedimenti d'integrazione, sistema di rendite lineare), costituiscono uno strumento efficace, permettendo di sostenere e promuovere ulteriormente la reintegrazione.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1637107200000)\/","SubmittedBy":"Roduit Benjamin","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1695988284000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|44|2836","Category":null,"Modified":"\/Date(1745523484703)\/","SubmissionDate":"\/Date(1632960000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5111,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Occupazione e lavoro|Protezione sociale"}}