{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214219,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20214219,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.4219","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Lotta alla criminalit\u00e0 organizzata internazionale. Migliorare la prevenzione e il rilevamento di attivit\u00e0","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di esaminare in un rapporto gli strumenti disponibili e le eventuali necessit\u00e0 di adeguamento legislativo utili a rafforzare le attivit\u00e0 nell'ambito della prevenzione e del rilevamento tempestivo di attivit\u00e0 riconducibili ad organizzazioni criminali internazionali. Principalmente si pensa alla raccolta e allo scambio mirato di informazioni tra autorit\u00e0 di polizia e perseguimento penale cantonali e federali, nonch\u00e9 a informazioni provenienti da altri settori delle amministrazioni federale e cantonali utili a individuare operazioni finanziarie e commerciali riconducibili ad organizzazioni criminali internazionali.</p>","ReasonText":"<p>Nella risposta all'interpellanza 21.3658 il Consiglio federale afferma che \"Dalle informazioni scambiate con partner esteri si \u00e4 evinto che negli ultimi decenni la presenza e le attivit\u00e0 delle organizzazioni di stampo mafioso in Svizzera sono state sottovalutate\". La necessit\u00e0 di agire ed ottimizzare il sistema di prevenzione e repressione di questi fenomeni \u00e8 data.</p><p>La complessit\u00e0 del sistema istituzionale svizzero rappresenta talvolta un limite nella prevenzione, individuazione e lotta a complesse strutture connesse ad organizzazioni criminali internazionali (ad es. di stampo mafioso). Senza mettere in discussione l'autonomia dei cantoni e la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni \u00e4 opportuno che si valutino a fondo il margine d'azione disponibile, ed eventuali necessit\u00e0 di modifiche legislative condivise, utili a rafforzare lo scambio proattivo, diretto e garante della necessaria protezione dei dati di informazioni essenziali a mettere in luce attivit\u00e0 riconducili alla criminalit\u00e0 organizzata internazionale. L'esperienza di Paesi come l'Italia dimostra come il radicamento nel territorio, nel tessuto economico e sociale, con ramificazioni internazionali, necessiti di un approccio di sistema utile ad analizzare attivit\u00e0 economiche e finanziare, tanto legali quanto illegali, con un potenziale collegamento, diretto ed indiretto, a tali organizzazioni. Nel sistema elvetico sono spesso unit\u00e0 amministrative cantonali a trattare</p><p>pratiche (ad es. costituzioni di societ\u00e0, compravendite fondiarie o immobiliari, polizia degli stranieri) che potenzialmente sono riconducibili a persone o affari con un nesso alla criminalit\u00e0 organizzata internazionale. Parimenti sono le istituzioni di perseguimento penale cantonali a confrontarsi con reati minori (ad es. reati finanziari, droga, armi) che contestualizzati a livello nazionale e internazionale hanno evidenti nessi con sistemi criminosi internazionali. Dato questo quadro \u00e4 essenziale che la Confederazione e i Cantoni, insieme, valutino tutte le misure possibili e realizzabili affinch\u00e9 sia migliorata la rete di scambio di informazioni utili alla prevenzione e al rilevamento tempestivo di attivit\u00e0 riconducibili ad organizzazioni criminali internazionali.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 disposto a esaminare, nel quadro degli interventi gi\u00e0 trasmessi (postulato Guggisberg 20.3809 e mozione Eichenberger 18.3592), gli strumenti disponibili e le eventuali necessit\u00e0 di adeguamento legislativo utili a migliorare lo scambio di informazioni nell'ambito della prevenzione e del rilevamento tempestivo di attivit\u00e0 riconducibili a organizzazioni criminali internazionali. L'attenzione si concentra sul diritto di segnalazione delle autorit\u00e0 diverse da quelle di polizia. Infatti, conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia (RS 360.1), le singole autorit\u00e0 sono s\u00ec tenute, su richiesta della Polizia giudiziaria federale, a collaborare e a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC; RS 360). Tuttavia, non possono segnalare spontaneamente alla Polizia giudiziaria federale eventuali loro constatazioni in relazione alla criminalit\u00e0 organizzata, poich\u00e9 non esiste un'apposita base giuridica.</p>  Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.","FederalCouncilProposal":18,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1637712000000)\/","SubmittedBy":"Romano Marco","BusinessStatus":215,"BusinessStatusText":"Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1775001600000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|9|1216","Category":null,"Modified":"\/Date(1779311001870)\/","SubmissionDate":"\/Date(1632960000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5111,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Politica di sicurezza|Diritto penale"}}