{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214597,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20214597,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.4597","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Ricorso all'esercito e alla protezione civile durante la quinta ondata di corona. Il principio della sussidiariet\u00e0 \u00e8 verificato e applicato nel quadro di tutti gli impieghi?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il 7 dicembre 2021 e il 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha autorizzato un ulteriore servizio d'appoggio dell'esercito a favore delle autorit\u00e0 civili; per la terza volta le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono state chiamate in servizio a livello nazionale. Secondo le basi legali, i militari possono essere chiamati in servizio, in qualit\u00e0 di ultima istanza, se \u00e8 rispettato il principio della sussidiariet\u00e0. Il presupposto per un appoggio da parte della Confederazione (cfr. il messaggio 20.083, cap. 2.5 \"Garanzia del rispetto del principio di sussidiariet\u00e0\"), \u00e8 che i Cantoni devono aver esaurito, durante l'intera durata dell'appoggio, tutti i mezzi e gli strumenti a loro disposizione sia a livello cantonale sia nel quadro della collaborazione intercantonale. (I criteri per una risposta positiva alla richiesta sono elencati nella motivazione).</p><p>Per l'elaborazione delle richieste e per la verifica dei requisiti \u00e8 competente l'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica. D'intesa con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanit\u00e0, lo Stato maggiore federale controlla che i criteri per la sussidiariet\u00e0 siano soddisfatti e risponde alle richieste dei Cantoni.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Relativamente ai Cantoni a favore dei quali sono stati autorizzati e ai quali sono stati garantiti impieghi dell'esercito, si auspica l'allestimento, per ogni Cantone, di un elenco (date di riferimento: date delle richieste) comprendente:</p><p>a. il numero di persone disoccupate, indicando quante di esse dispongono di un background medico o infermieristico;</p><p>b. il numero di persone che prestano servizio di protezione civile e che non hanno potuto essere chiamate in servizio;</p><p>c. il numero di persone che prestano servizio civile contattate;</p><p>d. il numero di studenti di medicina iscritti e il numero di studenti di medicina contattati;</p><p>e. il numero di volontari contattati.</p><p>2. La Confederazione ritiene giustificato che le spese per gli impieghi sono state assunte dalla Confederazione, anzich\u00e9 dai Cantoni richiedenti?</p><p>3. La via della richiesta alla Confederazione non \u00e8 la via del minor ostacolo?</p><p>4. Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione esegue verifiche a campione presso i Cantoni richiedenti, per verificare se sono soddisfatti i criteri per un impiego (ai sensi del principio di sussidiariet\u00e0)?</p><p>5. In che modo i contingenti autorizzati e i giorni di servizio dei militari e dei militi della protezione civile sono ripartiti tra i Cantoni e quali sono le conseguenze a livello di costi per la Confederazione, a seconda del Cantone?</p>","ReasonText":"<p>I Cantoni che richiedono l'appoggio dell'esercito devono soddisfare le condizioni seguenti:</p><p>a. il Cantone deve fornire una descrizione succinta della situazione attuale dell'organizzazione cantonale del sistema sanitario (numero di posti e stato attuale degli effettivi);</p><p>b. la possibilit\u00e0 per il settore privato di fornire prestazioni a sostegno del sistema sanitario e degli ospedali deve essere esaurita;</p><p>c. le possibilit\u00e0 di reclutamento di personale sul mercato del lavoro civile devono essere esaurite;</p><p>d. la possibilit\u00e0 di assumere lavoratori disoccupati deve essere stata sfruttata, in coordinamento con gli uffici regionali di collocamento (URC);</p><p>e. le risorse della protezione civile e dei corpi dei pompieri devono essere quantitativamente e qualitativamente insufficienti per appoggiare il sistema sanitario e gli ospedali;</p><p>f. il servizio civile deve essere stato interpellato e i civilisti disponibili devono essere stati impiegati;</p><p>g. gli studenti di medicina devono essere stati chiamati a intervenire e non ve ne sono pi\u00f9 a disposizione;</p><p>h. i volontari (Ordine di Malta e samaritani) devono essere stati sollecitati e non ve ne sono pi\u00f9 a disposizione;</p><p>i. gli altri Cantoni non sono in grado di prendere a carico altri pazienti;</p><p>j. gli interventi chirurgici non urgenti devono essere stati rinviati, sempre che questa misura consenta di liberare capacit\u00e0 utili;</p><p>k. se l'esercito fornisce appoggio in un ospedale o a un Cantone, deve essere escluso il ricorso alle indennit\u00e0 per lavoro ridotto;</p><p>I. i militari assegnati dalla Confederazione devono essere impiegati esclusivamente per svolgere i compiti menzionati nella richiesta del Cantone e per i quali hanno ricevuto una formazione;</p><p>m. non appena l'appoggio non \u00e8 pi\u00f9 necessario o i compiti dell'esercito possono essere assunti da altre organizzazioni o fornitori di prestazioni del settore privato, i militari devono essere rimessi a disposizione del loro comandante.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>In una situazione straordinaria i Cantoni possono chiedere il sostegno della Confederazione. Conformemente al principio di sussidiariet\u00e0, alle autorit\u00e0 richiedenti \u00e8 concesso il sostegno della Confederazione se le risorse a loro disposizione non consentono pi\u00f9 di gestire una determinata situazione. In virt\u00f9 del principio della buona fede sul quale si fondano le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni, \u00e8 sufficiente che i Cantoni rendano credibile questo nella loro richiesta di sostegno. Le esperienze nella gestione della prima ondata di Covid-19 hanno tuttavia mostrato che la sussidiariet\u00e0 \u00e8 stata intesa e applicata dai Cantoni in maniera parzialmente differente. Di conseguenza, per il successivo impiego dell'esercito sono state precisate le condizioni, le richieste sono state verificate sulla base di tali condizioni e il rispetto di queste ultime \u00e8 stato controllato durante l'impiego. Con riferimento alla chiamata in servizio dell'esercito e della protezione civile durante la quinta ondata della pandemia, il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellanza:</p><p>1. Nel meccanismo di verifica delle richieste dei Cantoni, istituito dal Consiglio federale nel quadro della sua decisione del 7 dicembre 2021 sull'impiego dell'esercito, \u00e8 previsto che ogni richiesta sia verificata sulla base di criteri precisi, nella prospettiva del principio di sussidiariet\u00e0. A tal fine, ogni Cantone richiedente deve allegare alla sua richiesta una dichiarazione di rispetto del principio di sussidiariet\u00e0, firmata dall'autorit\u00e0 politica competente, nella quale attesta che tutti i criteri stabiliti dal Consiglio federale sono soddisfatti. Le richieste cantonali sono pertanto verificate ed elaborate secondo la medesima procedura e secondo criteri uniformi (cfr. risposta alla domanda n. 3). Per questa ragione la Confederazione non dispone dei dati auspicati dall'autrice dell'interpellanza e non \u00e8 in grado di rispondere alla domanda n. 1 al livello di dettaglio richiesto.</p><p>2.<b></b>L'appoggio sussidiario fornito dalla Confederazione non comprende soltanto le prestazioni in s\u00e9, ma anche i relativi costi. Per tale ragione, il Consiglio federale ritiene giustificato che tali costi siano assunti dalla Confederazione.</p><p>3.<b></b>Il Consiglio federale non ritiene che presentare alla Confederazione una richiesta di sostegno rappresenti per i Cantoni una soluzione di comodo. La procedura volta a dimostrare il rispetto del principio di sussidiariet\u00e0 implica oneri lavorativi notevoli per i Cantoni che mancano di risorse. In effetti, come in occasione del secondo impiego dell'esercito in appoggio alle autorit\u00e0 civili, i Cantoni devono soddisfare una serie di criteri per dimostrare che tutte le alternative a un impiego sussidiario dell'esercito sono state esaurite. I Cantoni richiedenti devono tra l'altro aver esaurito le risorse della protezione civile e dei pompieri nonch\u00e9 le offerte del settore privato. Il servizio civile deve essere stato interpellato e tutti i civilisti disponibili devono essere stati impiegati. Per il terzo impiego dell'esercito sono inoltre stati adottati criteri in parte pi\u00f9 severi: per le vaccinazioni devono essere state esaurite anche le possibilit\u00e0 di ricorrere a personale proveniente da altri ambiti (medici in pensione, personale medico in pensione, dentisti, veterinari); i Cantoni richiedenti devono inoltre attestare che gli istituti di formazione del settore delle cure sono stati interpellati per determinare se sono in grado di fornire un sostegno.</p><p>4. Nella summenzionata decisione, il Consiglio federale ha previsto che il rispetto del principio di sussidiariet\u00e0, tanto prima quanto durante l'impiego dei mezzi messi a disposizione dalla Confederazione, sia verificato mediante un'apposita procedura. Per esempio, le richieste aventi per oggetto un impiego di civilisti sono esaminate in seno alla Gestione federale delle risorse in collaborazione con il rappresentante dell'Ufficio federale del servizio civile e, se necessario, adeguate dallo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Nel quadro di un dialogo costante con i beneficiari, l'Ufficio federale del servizio civile verifica regolarmente la conformit\u00e0 degli impieghi di civilisti ai criteri d'impiego. Bench\u00e9 i mezzi della protezione civile appartengano ai Cantoni, l'Ufficio federale della protezione della popolazione verifica l'impiego della protezione civile sulla base delle informazioni fornite dai Cantoni. Prima dell'inizio di ogni prestazione d'appoggio fornita dall'esercito, il comandante dei militari messi a disposizione conclude con l'istituto beneficiario una convenzione sulle prestazioni in cui \u00e8 definita l'entit\u00e0 delle prestazioni da fornire. I criteri in materia di sussidiariet\u00e0 stabiliti dal Consiglio federale sono alla base di tale convenzione. Per la via di servizio, il comandante verifica regolarmente il livello di occupazione, le attivit\u00e0 effettivamente eseguite dai militari impiegati e se le prestazioni sono ancora necessarie. Se la situazione non corrisponde pi\u00f9 a quella prevista dalla convenzione sulle prestazioni, l'appoggio fornito dall'esercito pu\u00f2 essere ridimensionato o addirittura concluso.</p><p>Considerato che ogni caso \u00e8 esaminato individualmente, non sono necessari controlli a campioni.</p><p>5.<b></b>Nel quadro della valutazione delle richieste di un impiego dell'esercito in appoggio alle autorit\u00e0 civili, la Gestione federale delle risorse determina le prestazioni da fornire nonch\u00e9 la durata e gli effettivi di ogni impiego, tenendo conto di tutte le prestazioni fornite al momento, delle risorse disponibili e, possibilmente, anche delle richieste che potrebbero ancora pervenire da altri Cantoni.</p><p>I costi esatti del terzo servizio dell'esercito in appoggio alle autorit\u00e0 civili non possono essere ancora determinati e dipenderanno dal numero di militari chiamati in servizio in base alle richieste dei Cantoni che hanno soddisfatto i criteri in materia di sussidiariet\u00e0. I costi del primo (105,43 mio. fr.) e del secondo (45,9 mio. fr.) impiego dell'esercito sono stati finanziati con il budget ordinario del DDPS. Sulla base di tali esperienze, si prevede che i costi del terzo impiego potranno essere finanziati con il budget del DDPS gi\u00e0 stanziato nel frattempo.</p><p>Per gli impieghi della protezione civile nel quadro delle chiamate in servizio del Consiglio federale, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni contingenti di giorni di servizio: per ogni giorno di servizio prestato \u00e8 versato un contributo forfettario di 27,50 franchi. Il contingente per la prima chiamata in servizio, decisa dal Consiglio federale in data 30 marzo 2020 (durata dell'impiego: fino al 30 giugno 2020), ammontava a 850 000 giorni di servizio; il contingente per la seconda chiamata in servizio, decisa dal Consiglio federale in data 18 novembre 2020 (durata dell'impiego: fino al 31 ottobre 2021), ammontava a 500 000 giorni di servizio. Nel quadro della prima chiamata in servizio sono stati versati ai Cantoni 7,5 milioni di franchi per circa 272 000 giorni di servizio prestati. Per i circa 216 000 giorni di servizio prestati in occasione della seconda chiamata in servizio, i Cantoni hanno ricevuto 5,9 milioni di franchi. Il contingente di giorni di servizio per l'attuale terza chiamata in servizio, decisa dal Consiglio federale in data 10 dicembre 2021 (durata dell'impiego: fino al 31 marzo 2022), ammonta a 100 000 giorni di servizio (budget: 2,75 mio. fr.).</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1645574400000)\/","SubmittedBy":"Riniker Maja","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1647561600000)\/","ResponsibleDepartment":6,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DDPS","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|9|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690502141217)\/","SubmissionDate":"\/Date(1639612800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5112,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica di sicurezza|Salute"}}