{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20214653,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20214653,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"21.4653","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Riforma dell'OCSE anzich\u00e9 tasse addizionali. In quale misura ne beneficiano i gruppi svizzeri?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Per quale motivo la Svizzera finora non ha introdotto una tassazione addizionale?</p><p>2. A quanto ammontano le perdite fiscali annue a seguito della mancata applicazione in Svizzera delle norme sulle societ\u00e0 estere controllate?</p><p>3. In che cosa si differenzia nel dettaglio la nuova tassa addizionale prevista dall'OCSE dalle norme esistenti sulle societ\u00e0 estere controllate applicate da alcuni Paesi?</p><p>4. Si deve partire dal presupposto che in futuro gli utili consolidati saranno tassati pi\u00f9 o meno di oggi a livello globale? </p><p>5. Dopo l'introduzione della riforma fiscale dell'OCSE, la Svizzera applicher\u00e0, o dovr\u00e0 applicare, la regola di inclusione del reddito (\"Income Inclusion Rule\") oppure no? Quali entrate supplementari si prevedono in questo contesto ai vari livelli statali?</p><p>6. A quanto ammontano le tasse addizionali che oggi le multinazionali con sede in Svizzera versano ad altri Paesi? Le imprese le possono dedurre in quanto spese aziendali?</p><p>7. Nei suoi calcoli relativi alla riforma dell'OCSE, il Consiglio federale prevede che la regola di inclusione del reddito comporter\u00e0 nel complesso un onere maggiore o minore per le imprese multinazionali con sede in Svizzera rispetto alla situazione attuale?</p><p>8. Qual \u00e8 il vantaggio di una regola di inclusione del reddito a livello mondiale rispetto allo status quo? Vi sono altri vantaggi per i gruppi (ad es. a livello di licenze)?</p>","ReasonText":"<p>La globalizzazione fa aumentare costantenemente il numero di imprese attive a livello internazionale. Ci\u00f2 causa conflitti tra i vari sistemi fiscali nazionali, che vengono in parte risolti grazie alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Permangono tuttavia lacune e quindi anche il rischio di una mancata imposizione.</p><p>L'OCSE parte dal presupposto che molti Stati stiano perdendo base imponibile a causa di una pianificazione fiscale aggressiva (sebbene legale) da parte delle imprese multinazionali. Pi\u00f9 di 30 Paesi hanno pertanto introdotto misure per tutelarsi dal trasferimento degli utili consolidati in Paesi con una bassa tassazione. La cosiddetta tassazione addizionale (norme sulle societ\u00e0 estere controllate) compensa infatti la bassa imposizione delle filiali in altri Paesi applicando una tassa aggiuntiva. </p><p>Nell'Unione europea sono gi\u00e0 13 gli Stati che applicano simili norme. La Svizzera invece vi sta rinunciando. Nell'ambito della prevista riforma fiscale dell'OCSE verr\u00e0 introdotta una nuova tassa addizionale valida a livello globale (regola di inclusione del reddito, secondo pilastro). In base a questa novit\u00e0, tutti i Paesi potranno applicare una tassa aggiuntiva alla societ\u00e0 madre di una multinazionale con sede sul proprio territorio per compensare la bassa tassazione delle filiali del gruppo in un altro Paese.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Ad 1: La tassazione addizionale (norme sulle societ\u00e0 estere controllate) consente di tassare gli utili delle filiali estere nello Stato dove ha sede la societ\u00e0 madre. Questo strumento intende limitare le possibilit\u00e0 di pianificazione fiscale dei gruppi attivi a livello internazionale e di solito \u00e8 applicato nei Paesi che presentano una pressione fiscale elevata. La situazione di partenza della Svizzera \u00e8 diversa, perch\u00e9 qui \u00e8 usuale applicare aliquote dell'imposta sull'utile concorrenziali.</p><p>Ad 2: Poich\u00e9 finora la Svizzera non ha introdotto norme sulle societ\u00e0 estere controllate, il Consiglio federale non dispone di stime sulle ripercussioni finanziarie. Alle maggiori entrate derivanti da tali norme corrisponderebbero minori entrate dovute al calo di attrattiva della piazza finanziaria svizzera per le societ\u00e0 madri.</p><p>Ad 3: La regola di inclusione del reddito prevista dall'OCSE/dagli Stati del G20 (la cosiddetta \"Income Inclusion Rule\", cfr. <a href=\"http://www.oecd.org/berlin/presse/internationale-staatengemeinschaft-erzielt-bahnbrechende-steuervereinbarung-fuer-das-digitale-zeitalter.htm\">comunicato stampa</a> dell'OCSE/degli Stati del G20 dell'8 ottobre 2021) ha delle similitudini con le norme sulle societ\u00e0 estere controllate. Secondo tali norme, gli utili delle filiali estere tassati in modo troppo blando vengono riattribuiti alla societ\u00e0 madre ai fini della tassazione. Spesso esse sono applicate esclusivamente a determinate tipologie di reddito, in particolare ai redditi passivi come quelli derivanti da interessi e licenze. Di norma, l'aliquota dell'imposta sull'utile applicata agli utili della filiale interessata \u00e8 calcolata in base alle prescrizioni vigenti nello Stato di residenza della societ\u00e0 madre. La regola di inclusione del reddito definita dall'OCSE/dagli Stati del G20 prevede invece una determinazione uniforme a livello globale. Infine, contrariamente a quanto previsto dall'OCSE/dagli Stati del G20, le norme sulle societ\u00e0 estere controllate non agiscono, per cos\u00ec dire, da supplemento d'imposta calcolato in base a una determinata aliquota fiscale minima; gli utili sono perlopi\u00f9 tassati all'aliquota dell'imposta sull'utile vigente nello Stato di residenza della societ\u00e0 madre.</p><p>Ad 4: Le norme sulle societ\u00e0 estere controllate e la nuova regola di inclusione del reddito stabilita dall'OCSE/dagli Stati del G20 possono coesistere come finora; le prime sono applicate in via prioritaria. Pertanto si deve presupporre un aumento delle tasse addizionali. Gli Stati di residenza delle filiali hanno tuttavia la possibilit\u00e0 di sottrarsi alla suddetta regola prevedendo essi stessi una tassazione pi\u00f9 elevata.</p><p>Ad 5: Nella seduta del 12 gennaio 2022, il Consiglio federale ha deciso di introdurre in Svizzera la regola di inclusione del reddito prevista dall'OCSE/dagli Stati del G20 e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto da porre in consultazione (<a href=\"https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86783.html\">comunicato stampa</a>). Al momento non sono disponibili stime relative alle possibili conseguenze sul gettito fiscale.</p><p>Ad 6: Il Consiglio federale non dispone di dati statistici al riguardo. Le imprese svizzere non possono dedurre le imposte estere dall'imposta sull'utile svizzera.</p><p>Ad 7: Per determinate imprese attive in Svizzera, la regola dell'imposizione minima dell'OCSE/degli Stati del G20 comporter\u00e0 un aumento dell'imposta sull'utile.</p><p>Ad 8: Il Consiglio federale non vede alcun vantaggio per i gruppi. La regola dell'imposizione minima dell'OCSE/degli Stati del G20 limiter\u00e0 le possibilit\u00e0 di pianificazione fiscale e tender\u00e0 ad aumentare la pressione fiscale. Poich\u00e9 le norme esistenti sulle societ\u00e0 estere controllate non saranno sostituite bens\u00ec completate, ne risulter\u00e0 un onere amministrativo pi\u00f9 importante.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1643760000000)\/","SubmittedBy":"Ryser Franziska","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1703232446000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|15|2446","Category":null,"Modified":"\/Date(1763106585243)\/","SubmissionDate":"\/Date(1639699200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5112,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Economia|Imposte"}}