{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20220400,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20220400,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"22.400","BusinessType":4,"BusinessTypeName":"Iniziativa parlamentare","BusinessTypeAbbreviation":"Iv. pa.","Title":"Possibilit\u00e0 di non comunicare le iscrizioni presenti nei registri delle esecuzioni","Description":null,"InitialSituation":"<h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14.01.2022</strong></h2><p class=\"Standard_d\">La Commissione reagisce a diverse decisioni del Tribunale federale e giunge alla conclusione che occorre precisare il disciplinamento concernente la mancata comunicazione di iscrizioni relative a esecuzioni (art. 8a LEF), che si rif\u00e0 all'iniziativa parlamentare Abate (<a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090530\">09.530</a>). La Commissione si prefigge cos\u00ec di concretizzare in modo inequivocabile la volont\u00e0 del legislatore e ha pertanto deciso all'unanimit\u00e0 di presentare due iniziative di commissione. L'iniziativa (<a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220400\">22.400</a>) chiarisce che la persona oggetto di un'esecuzione pu\u00f2 presentare una domanda di non comunicazione dell'esecuzione solo dopo un anno. L'iniziativa (<a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220401\">22.401</a>) prevede che anche il coinvolgimento del creditore nell'apertura del procedimento sia un motivo per non comunicare l'esecuzione.</p><p>&nbsp;</p><h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa del Consiglio federale del 14.08.2024</strong></h2><p class=\"Standard_d\"><strong>Protezione contro le esecuzioni ingiustificate: il Consiglio federale accoglie il progetto della CAG-N</strong></p><p class=\"Standard_d\"><strong>La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) intende modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) al fine di rafforzare la protezione contro le esecuzioni ingiustificate. All\u2019escusso va garantita la possibilit\u00e0 di impedire in pi\u00f9 casi e in modo efficace che terzi vengano a conoscenza dell\u2019esecuzione. Nel parere del 14 agosto 2024 il Consiglio federale approva il progetto della CAG-N.</strong></p><p class=\"Standard_d\">Dal 1\u00b0&nbsp;gennaio 2019 un escusso pu\u00f2 a determinate condizioni impedire che un'esecuzione, che egli ritiene ingiustificata, sia comunicata a terzi (art.&nbsp;8<i>a</i> cpv.&nbsp;3 lett.&nbsp;d LEF); tuttavia la giurisprudenza del Tribunale federale limita parecchio il campo di applicazione di questa disposizione. Secondo la CAG-N ci\u00f2 non corrisponde alla volont\u00e0 del legislatore e intende pertanto modificare la pertinente disposizione.&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">La proposta della CAG-N prevede che la legge stabilisca in modo esplicito che un'esecuzione non va comunicata a terzi nei casi in cui il creditore ha s\u00ec avviato una procedura volta a eliminare l'opposizione, ma la sua istanza non \u00e8 stata accolta e tale esito \u00e8 definitivo. Tuttavia il rifiuto da parte dell'ufficio d'esecuzione di dare informazioni non avviene in modo automatico, bens\u00ec su domanda dell'escusso. Nella legge occorre inoltre precisare che il debitore pu\u00f2 presentare una tale domanda durante l'intera durata del diritto di consultazione e non solo entro il termine di un anno. Con questi adeguamenti s'intende esprimere in modo chiaro la volont\u00e0 iniziale del legislatore e proteggere in modo pi\u00f9 efficace il debitore dalle esecuzioni ingiustificate.</p><p class=\"Standard_d\">Nel parere del 14&nbsp;agosto 2024 il Consiglio federale sostiene il contenuto della proposta della CAG-N; tuttavia, al contempo, ritiene che secondo le disposizioni generali le persone e le cerchie interessate dovrebbero avere la possibilit\u00e0 di esprimersi in merito alla proposta della CAG-N in una procedura di consultazione.</p>","Proceedings":"<h3 class=\"Debatte_sda_linksb\u00fcndig_d\"><strong>Dibattito al Consiglio nazionale, 12.09.2024</strong></h3><p class=\"Standard_d\">Decisione secondo il disegno (progetto)</p><p>&nbsp;</p><h3 class=\"SDA_Meldung_d\">Notizia&nbsp;ATS</h3><h3 class=\"Debatte_sda_linksb\u00fcndig_d\"><strong>Dibattito al Consiglio degli Stati, 05.03.2025</strong></h3><p class=\"Standard_d\">Il Consiglio degli Stati ha approvato all'unanimit\u00e0 una modifica della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento che mira ad apportare un correttivo alla giurisprudenza del Tribunale federale al fine di meglio proteggere gli escussi dalle ripercussioni negative di esecuzioni ingiustificate. Il progetto si articola attorno a due elementi: fare in modo che l'escusso possa chiedere che non sia data notizia a terzi del procedimento esecutivo anche nel caso in cui la procedura di eliminazione dell'opposizione avviata dal creditore non sia andata a buon fine; e far s\u00ec che l'escusso possa presentare l'istanza anche dopo la scadenza del termine di un anno.</p>","DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Le basi legali della nuova possibilit\u00e0 di limitare la comunicazione di un'esecuzione (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF) va precisata in modo che la persona oggetto di un'esecuzione possa presentare una domanda di non comunicazione anche soltanto dopo la scadenza di un anno.</p>","ReasonText":"<p>Il Tribunale federale ha introdotto il termine di un anno per la possibilit\u00e0 di non comunicare le iscrizioni relative a un'esecuzione conformemente all'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF, ci\u00f2 che il Parlamento non ha discusso n\u00e9 voluto in questo modo. Avevamo infatti scritto che: \"Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: (...) per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione\"; se tale prova \u00e8 fornita in un secondo tempo o l'esecuzione \u00e8 proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi. Questo meccanismo non prevede il termine di un anno secondo l'articolo 88 capoverso 2 LEF. Il Tribunale federale interpreta ora fra l'altro nella DTF 5A_927/2020 il termine in modo che ne risulti il termine di un anno.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1742556155000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|1211","Category":null,"Modified":"\/Date(1763995687690)\/","SubmissionDate":"\/Date(1642118400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5113,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Diritto civile"}}