{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223097,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20223097,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"22.3097","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Sostegno economico alle vittime di violenza domestica","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La violenza domestica \u00e8 una grave piaga sociale che fragilizza innanzitutto le vittime, spesso pure i famigliari, ma anche il tessuto sociale nel suo insieme. La Svizzera si \u00e8 impegnata a prevenire e combattere questo tipo di violenza firmando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, CI), entrata in vigore nel nostro Paese nel 2018. La violenza economica, uno dei tipi di violenza domestica contemplati per la prima volta dalla CI, rende finanziariamente dipendenti le vittime dagli autori di violenza tramite, tra gli altri, l'emarginazione dal mondo del lavoro e il controllo delle risorse finanziarie. Non disporre dei mezzi economici per provvedere a se stesse (e ai figli) scoraggerebbe molte vittime a interrompere la relazione violenta e avviare un percorso di autonomia e liberazione dalla violenza. Per incoraggiarne l'indipendenza economica, in Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020 sono stati stabiliti i criteri per l'erogazione del cosiddetto Reddito di libert\u00e0 per le donne vittime di violenza domestica (definito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, che prevede l'erogazione di un importo pari al massimo di 400 euro mensili) al fine di sostenerle per un anno nelle spese quotidiane, la cura dei figli minorenni e nella riacquisizione dell'autonomia economica. Le donne sono seguite dai centri antiviolenza. </p><p>\u00c8 importante che anche la Svizzera si doti di un provvedimento simile, a favore delle vittime di violenza domestica, per assicurare la loro dignit\u00e0 e sostenere il loro percorso di autodeterminazione. L'erogazione di un reddito temporaneo a sostegno delle vittime di violenza domestica dovrebbe sottostare a un accompagnamento da parte dei servizi predisposti e a regole e controlli effettuati dalle autorit\u00e0 competenti. </p><p>Alla luce di queste considerazioni, chiedo quindi al Consiglio federale:</p><p>- Come valuta l'istituzione di un reddito temporaneo a sostegno delle vittime di violenza domestica?</p><p>- In alternativa, quali misure intende prevedere per sostenere il percorso di autodeterminazione delle vittime di violenza domestica che per ragioni di dipendenza economica non possono avviare questo processo?</p><p>- Ritiene necessario adeguare i dispositivi attualmente in essere a livello federale per il sostegno ordinario alle vittime di violenza domestica - Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (312.5, LAV), Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (837.0, LADI) - in modo da considerare con particolare attenzione le vittime prive di adeguati mezzi economici per avviare un percorso di autodeterminazione?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice dell'interpellanza secondo cui la dipendenza economica delle vittime di violenza domestica non deve impedire loro di mettere fine a una relazione violenta lasciando il domicilio o chiedendo l'espulsione dell'autore. Non ritiene tuttavia necessaria una soluzione analoga al sistema italiano in quanto l'aiuto alle vittime e il diritto in materia di assicurazioni sociali permettono gi\u00e0 alle vittime di ottenere un sostegno finanziario adeguato per avviare una transizione verso una vita autonoma.</p><p>La vittima di un atto di violenza che costituisce un reato ai sensi della legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) pu\u00f2 ottenere un sostegno dai consultori LAV non soltanto sotto forma di consulenza, ma anche di aiuto finanziario immediato per sopperire alle sue necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti e, all'occorrenza, un aiuto a pi\u00f9 lungo termine (art. 13-16 LAV). Pu\u00f2 inoltre domandare un indennizzo per i danni subiti a causa del reato (art. 19-21 LAV) e/o una riparazione morale (art. 22 e 23 LAV).</p><p>La persona interessata che si trova in situazione di bisogno pu\u00f2 ottenere determinate prestazioni anche in virt\u00f9 del diritto cantonale in materia di aiuto sociale. Pu\u00f2 ricevere un aiuto economico che copre le necessit\u00e0 materiali di base (forfait per il mantenimento, spese di alloggio e cure mediche), prestazioni circostanziali in funzione delle sue esigenze individuali (p. es. spese per la custodia dei figli, spese professionali, spese di formazione) nonch\u00e9 altre prestazioni volte a promuovere la sua integrazione professionale e sociale. Se la persona interessata ha anche ottenuto aiuti finanziari in virt\u00f9 della LAV, le autorit\u00e0 competenti devono coordinarsi (cfr. il documento di base \"Aide aux victimes et aide sociale\" della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV [CSUC-LAV] e della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale [CSIAS], del 18 settembre 2018). Le prestazioni di aiuto sociale devono in linea di principio essere rimborsate. La CSIAS raccomanda tuttavia ai Cantoni di rinunciare alla restituzione sui redditi di un'attivit\u00e0 lucrativa esercitata dopo il periodo di aiuto (linee guida CSIAS, E.2.1, n. 3).</p><p>La legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) prevede, dal canto suo, la possibilit\u00e0 di esonerare dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone costrette ad assumere o a estendere un'attivit\u00e0 dipendente in seguito a separazione o divorzio (art. 14 cpv. 2 LADI). Una persona interessata che, in seguito a separazione o divorzio, pu\u00f2 essere esonerata dal suo obbligo di contribuzione avr\u00e0 quindi diritto a 90 indennit\u00e0 giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione calcolate su una base forfettaria in funzione della sua formazione. Una persona che non pu\u00f2 essere esonerata dal periodo di contribuzione pu\u00f2 inoltre iscriversi all'ufficio regionale di collocamento (URC) come persona in cerca d'impiego e beneficiare in tal modo del sostegno di un consulente URC, di un corso o di una misura d'impiego (art. 59d LADI).</p><p>Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire o rivedere la LAV e la LADI.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1652832000000)\/","SubmittedBy":"Carobbio Guscetti Marina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1664236800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|28","Category":null,"Modified":"\/Date(1690500362717)\/","SubmissionDate":"\/Date(1646697600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5113,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Questioni sociali"}}