{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223246,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20223246,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"22.3246","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Istituire una base legale che disciplini le decisioni di triage per l'accesso a trattamenti di medicina intensiva badando in particolare a garantire che le persone con disabilit\u00e0 non siano discriminate","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di istituire una base legale per le decisioni di triage che dovessero rendersi necessarie nei reparti di terapia intensiva degli ospedali in caso di scarsit\u00e0 di risorse. Sar\u00e0 sua particolare premura garantire che in queste decisioni la disabilit\u00e0 non sia un fattore di discriminazione.</p>","ReasonText":"<p>La pandemia di COVID-19 ha reso la popolazione consapevole del significato concreto delle decisioni di triage e scatenato aspre discussioni anche negli ospedali. Le decisioni di triage necessarie nei reparti di terapia intensiva in caso di scarsit\u00e0 di risorse limitano il diritto alla vita delle persone escluse dai trattamenti. Conformemente all'articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale (Cost.), durante una pandemia la Confederazione ha tra l'altro il compito di garantire che le decisioni di triage non si traducano in una discriminazione sistematica delle persone con disabilit\u00e0 (art. 8 cpv. 2 e 4 Cost.).</p><p>In una sentenza del 16 dicembre 2021, rifacendosi in particolare ai risultati dei pi\u00f9 recenti studi scientifici e a diverse prese di posizione del corpo medico nazionale, il Tribunale costituzionale tedesco constata che \"vi sono fondati indizi che le persone con disabilit\u00e0 rischino effettivamente di essere svantaggiate nella distribuzione dei trattamenti in caso di scarsit\u00e0 di risorse di medicina intensiva\" (n. 121). Ha pertanto accolto un pertinente ricorso di persone con disabilit\u00e0.</p><p>I rischi rappresentati per le persone con disabilit\u00e0 dalle decisioni di triage sono stati segnalati anche in Svizzera gi\u00e0 nel dicembre del 2020, quando depositai il mio postulato 20.4404. Successivamente, reagendo cos\u00ec anche alle critiche delle organizzazioni di aiuto ai disabili, alla fine dello stesso anno, l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) ha adeguato le sue direttive, con l'obiettivo di impedire per quanto possibile la discriminazione delle persone con disabilit\u00e0. Un'iniziativa senza dubbio encomiabile. Tuttavia, le direttive di un'associazione professionale non possono certo fare le veci di una base legale legittimata democraticamente. In primo luogo non sono giuridicamente vincolanti. In secondo, per decisioni di quella portata, in cui sono in gioco la vita o la morte, \u00e8 necessaria una discussione su larga scala nel quadro di un processo democratico. Non a caso, gi\u00e0 nei dibattiti sul postulato 20.4404 \u00e8 stato rilevato come sia incompatibile con lo stato di diritto che soggetti privati elaborino le regole sulla base delle quali essi stessi saranno poi chiamati a decidere della sopravvivenza o meno delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva (Bollettino ufficiale 8.3.2021)</p><p>Una tale base legale rappresenterebbe anche uno sgravio per i medici. In Germania, altro Paese in cui le decisioni di triage sono regolamentate da direttive del corpo medico, persino l'Associazione interdisciplinare di medicina intensiva e di emergenza ha chiesto un disciplinamento legale delle situazioni di triage: si tratta \"delle possibilit\u00e0 di sopravvivenza delle cittadine e dei cittadini e di decisioni coerenti ed eque in tutto il Paese. Finora la distribuzione del materiale medico scarseggiante in caso di pandemia non \u00e8 regolamentata. (...) Per il corpo medico quest'incertezza giuridica \u00e8 insopportabile\" (n. 36 della sentenza citata). In questo ambito il legislatore svizzero non ha finora esercitato l'obbligo di protezione dalla discriminazione previsto dagli articoli 11 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 e dall'articolo 8 capoversi 2 e 4 della Costituzione federale: non ha adottato provvedimenti efficaci contro il rischio di discriminazione delle persone con disabilit\u00e0 nei reparti di terapia intensiva in caso di scarsit\u00e0 di risorse. Il divieto di discriminazione sancito in termini generali dalla Costituzione non basta. E nemmeno la legge sui disabili, che per altro, considerata la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, difficilmente potrebbe essere applicata alle decisioni di triage, apporta la necessaria concretizzazione.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il diritto alla vita, garantito dal diritto costituzionale e penale, cos\u00ec come il principio dell'uguaglianza giuridica e il divieto di discriminazione forniscono il quadro giuridico federale per le decisioni di triage riguardanti i trattamenti di medicina intensiva. L'esercizio della professione da parte degli operatori sanitari \u00e8 inoltre soggetto alla vigilanza dei Cantoni.</p><p>Come gi\u00e0 sottolineato nel parere in risposta al postulato 20.4404, il Consiglio federale \u00e8 del parere che il disciplinamento vigente, completato dalle direttive giuridicamente non vincolanti dell'Accademia svizzera delle scienze mediche, costituisca una base sufficientemente solida per qualsiasi decisione di triage nella prassi. \u00c8 inoltre importante notare che le autorit\u00e0 sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevolmente attuabili per assicurare a tutte le persone che ne hanno bisogno l'accesso a provvedimenti di medicina intensiva e che quest'obbligo \u00e8 stato soddisfatto con diverse misure durante la pandemia di COVID-19.</p><p>Un disciplinamento specifico delle decisioni di triage per i trattamenti di medicina intensiva, come richiesto dalla mozione, dovrebbe essere inserito nel contesto generale dell'assistenza sanitaria e della pianificazione delle capacit\u00e0. Tuttavia, l'assistenza sanitaria e dunque anche la responsabilit\u00e0 di qualsiasi disciplinamento delle decisioni di triage \u00e8 di competenza dei Cantoni. Questo vale anche nel contesto della lotta alle epidemie. L'articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale conferisce esclusivamente alla Confederazione la competenza di adottare provvedimenti per la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne. Le decisioni di triage per\u00f2 riguardano sempre anche pazienti affetti da altre malattie.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1652832000000)\/","SubmittedBy":"Graf Maya","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1685404800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1750799071777)\/","SubmissionDate":"\/Date(1647475200000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5113,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Salute"}}