{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20223968,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20223968,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"22.3968","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Quale impatto ha sui premi il trasferimento di prestazioni dal settore stazionario a quello ambulatoriale?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nel 2023 i premi dell'assicurazione malattie aumenteranno sensibilmente ed \u00e8 probabile un'evoluzione simile anche nel 2024. Le cause - \u00e8 inutile ricordarlo - sono molteplici.</p><p>Una di esse \u00e8 stranamente la legittima volont\u00e0 di risparmiare nel settore delle cure. Il trasferimento di interventi medici dal regime stazionario a quello ambulatoriale consente di ridurre le spese mediche. La stessa operazione di poche ore, infatti, costa nettamente meno se il paziente torna a casa il giorno stesso anzich\u00e9 rimanere ricoverato per pi\u00f9 giorni consecutivi in ospedale.</p><p>Tuttavia, se questo trasferimento si fa a colpi di energici interventi statali, il modello di finanziamento non tiene il passo. Attualmente gli interventi eseguiti in regime stazionario sono finanziati nella misura del 55 per cento dai Cantoni tramite i loro bilanci ordinari e la parte restante \u00e8 coperta dall'assicurazione malattie, mentre gli interventi eseguiti in regime ambulatoriale sono interamente a carico di quest'ultima. Di conseguenza, nonostante la riduzione delle spese mediche la quota a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e quindi degli assicurati aumenta.</p><p>Per correggere questo effetto collaterale indesiderato, il 26 settembre 2019 il Consiglio nazionale ha approvato il progetto di Finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (EFAS) che intende, da un lato, eliminare gli incentivi controproducenti a favore del settore stazionario e, dall'altro, fare in modo che il trasferimento da quest'ultimo a quello ambulatoriale sia neutro dal punto di vista della ripartizione dei costi tra assicurazioni e Cantoni. Purtroppo, da tre anni a questa parte l'oggetto \u00e8 bloccato al Consiglio degli Stati.</p><p>Vista la situazione di stallo, il Consiglio federale \u00e8 in grado di stimare:</p><p>- i costi supplementari a carico dell'AOMS legati al trasferimento dal settore stazionario a quello ambulatoriale nel corso degli ultimi anni, in particolare a partire dal 2019;</p><p>- i costi a carico dell'AOMS che si sarebbero potuti risparmiare con l'approvazione del progetto di finanziamento monistico delle prestazioni di cura;</p><p>- i risparmi realizzati dai Cantoni grazie a questo trasferimento di oneri?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Secondo la statistica dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), tra il 2019 e il 2021 i costi delle prestazioni stazionarie a carico dell'AOMS sono rimasti praticamente costanti a 7,0 miliardi di franchi l'anno, quelli delle prestazioni ambulatoriali (senza prestazioni di cura) sono invece saliti da 24,2 a 26,1 miliardi di franchi. I costi supplementari di 1,9 miliardi di franchi annui registrati dal 2019 nel settore ambulatoriale sono esclusivamente a carico dell'AOMS, mentre i costi dei Cantoni per le prestazioni stazionarie ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10) dovrebbero essere rimasti pressoch\u00e9 stabili. Il finanziamento residuo delle prestazioni di cura \u00e8 tuttavia a carico dei Cantoni, il cui onere diventa di anno in anno un po' pi\u00f9 gravoso, ma \u00e8 comunque inferiore a quello a cui l'AOMS deve far fronte per le prestazioni ambulatoriali.</p><p>Non \u00e8 possibile stabilire quale parte dei costi supplementari nel settore ambulatoriale sia dovuta al trasferimento dal settore stazionario a quello ambulatoriale e quale al restante aumento dei costi. A prescindere dai motivi, con il sistema di finanziamento attuale la quota di prestazioni LAMal finanziata dalle imposte diminuisce, mentre quella del finanziamento attraverso i premi aumenta.</p><p>Occorre distinguere il trasferimento dei costi generale da quello di singole prestazioni basato su elenchi di interventi da eseguire di norma ambulatorialmente. Una valutazione pubblicata nel maggio del 2022 (disponibile in tedesco e francese su <a href=\"http://www.bag.admin.ch\">www.bag.admin.ch</a> &gt; Das BAG &gt; Publikationen &gt; Evaluationsberichte &gt; Kranken- und Unfallversicherung / <a href=\"http://www.ofsp.admin.ch\">www.ofsp.admin.ch</a> &gt; L'OFSP &gt; Publications &gt; Rapports d'\u00e9valuation &gt; Assurance maladie et accidents) mostra che le regole fissate dalla Confederazione nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) comportano una lieve diminuzione dei costi per i Cantoni e non hanno effetti sui costi per l'AOMS. Quest'ultimo aspetto \u00e8 dovuto al fatto che di norma l'esecuzione ambulatoriale degli interventi figuranti nell'elenco costa nettamente meno della met\u00e0 dei costi per l'esecuzione in regime stazionario. L'evoluzione dei costi di questi interventi \u00e8 rappresentata dall'indicatore dell'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) \"Ambulatoriale prima di stazionario: andamento dei costi\" (disponibile in tedesco e francese su <a href=\"http://www.obsan.admin.ch/it\">www.obsan.admin.ch/it</a> &gt; Indicatori&gt; Costi e finanziamento &gt; Costi nel sistema sanitario &gt; Ambulatoriale prima di stazionario: andamento dei costi). Tuttavia, la quota dei costi finanziata dalle imposte diminuisce anche se i costi dell'AOMS restano costanti.</p><p>2. Il passaggio a un finanziamento uniforme \u00e8 neutrale in termini di costi per tutti gli organi finanziatori. Negli anni successivi, l'onere di questi ultimi evolverebbe tuttavia in modo diverso che in caso di mantenimento dello status quo, poich\u00e9 l'aumento dei costi nel settore ambulatoriale e delle prestazioni di cura \u00e8 maggiore che in quello stazionario. Se il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie previsto dall'iniziativa parlamentare Humbel 09.528 \"Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico\" accolta dal Consiglio nazionale il 26 settembre 2019 fosse entrato completamente in vigore gi\u00e0 alla fine del 2019, i Cantoni avrebbero dovuto cofinanziare circa un quarto dell'aumento dei costi, pari a 1,9 miliardi di franchi l'anno, registrato da allora nel settore ambulatoriale. Nel 2021 i costi a carico dell'AOMS sarebbero quindi stati inferiori di 400-500 milioni di franchi, il che corrisponde a circa l'1,5 per cento in termini di premi. A ci\u00f2 si aggiungono i miglioramenti dell'efficienza attesi a medio termine per entrambi gli organi finanziatori in seguito a un finanziamento uniforme. In caso di un finanziamento uniforme di tutte le prestazioni LAMal, l'AOMS dovrebbe partecipare pi\u00f9 di oggi ai costi supplementari nel settore delle cure, ma gli assicurati sarebbero comunque sgravati rispetto a quanto avviene con il sistema attuale.</p><p>3. Se un finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie fosse stato introdotto gi\u00e0 alla fine del 2019 senza incidenza sui costi, i Cantoni, inversamente agli assicurati, avrebbero dovuto rinunciare fino al 2021 a uno sgravio di 400-500 milioni di franchi, dedotti i miglioramenti dell'efficienza. Con un finanziamento uniforme di tutte le prestazioni LAMal, i Cantoni assumerebbero meno costi supplementari nel settore delle cure, ma nel complesso il loro sgravio sarebbe comunque inferiore che con il sistema attuale.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1667952000000)\/","SubmittedBy":"Nantermod Philippe","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1671148800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690498204850)\/","SubmissionDate":"\/Date(1663718400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5116,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}