{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224262,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20224262,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"22.4262","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Preferire le cure ambulatoriali alle stazionarie per le persone disabili in et\u00e0 AVS mediante accesso a contributi di assistenza","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di esaminare in che modo l'erogazione di contributi di assistenza anche a persone in et\u00e0 di pensionamento potrebbe condurre a un notevole miglioramento della copertura sociale che consenta loro una partecipazione nella societ\u00e0 ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 anche una volta raggiunta l'et\u00e0 pensionabile. Ci\u00f2 consentirebbe di ritardare sensibilmente o addirittura di evitare cari ricoveri in case di cura con un conseguente sgravio per i Cantoni. Le ripercussioni finanziarie vanno illustrate in una valutazione globale che tenga conto degli interessati, della Confederazione, dei Cantoni e delle assicurazioni sociali.</p>","ReasonText":"<p>Per promuovere uno stile di vita responsabile e autodeterminato \u00e8 stato introdotto nell'AI il contributo per l'assistenza. Questa misura ha permesso di migliorare i presupposti per poter vivere a casa nonostante una disabilit\u00e0. La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'et\u00e0 di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidit\u00e0 continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (garanzia dei diritti acquisiti). Non ne hanno invece diritto le persone che per la prima volta richiedono un contributo per l'assistenza quando gi\u00e0 ricevono una rendita AVS. Evidentemente tale situazione giuridica costituisce una discriminazione delle persone in et\u00e0 AVS rispetto a quelle pi\u00f9 giovani. Inoltre l'attuale situazione giuridica non tiene conto n\u00e9 dello sviluppo demografico e culturale n\u00e9 della chiara tendenza riconosciuta a livello sociale e politico che preferisce le cure ambulatoriali a quelle stazionarie. Una grossa fetta della popolazione necessita di aiuto soltanto dopo aver raggiunto l'et\u00e0 di pensionamento. Queste persone non hanno alcuna possibilit\u00e0 di ricevere un contributo per l'assistenza con cui impiegare personale curante e poter continuare a vivere a casa in modo autodeterminato anzich\u00e9 dover essere ricoverati in una casa di cura. Uno studio (BASS, 2018) quantifica i costi annuali per l'accesso ai contributi per l'assistenza per persone disabili che hanno raggiunto l'et\u00e0 di pensionamento a circa 80 milioni di franchi. Questa misura consente anche di sostenere in modo efficace gli sforzi profusi dai Cantoni per attuare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilit\u00e0. Affinch\u00e9 le persone che vivono in una societ\u00e0 che gradualmente invecchia possano partecipare alla vita sociale, le prestazioni (di servizio) per le persone anziane devono essere adeguate allo sviluppo demografico e culturale e al cambiamento sociale. </p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'AI e l'AVS perseguono obiettivi diversi: mentre l'AVS deve garantire la copertura del fabbisogno vitale durante la vecchiaia ed \u00e8 dunque essenzialmente un'assicurazione di rendite, l'AI, quale assicurazione finalizzata all'integrazione, mira all'integrazione professionale e sociale delle persone disabili.</p><p>La prestazione \"contributo per l'assistenza\" \u00e8 fornita soltanto dall'AI. Al raggiungimento dell'et\u00e0 di pensionamento, il contributo per l'assistenza dell'AI viene sostituito da un contributo per l'assistenza dell'AVS. Quest'ultimo \"\u00e8 versato solo per prestazioni rese necessarie dall'invalidit\u00e0, non dalla vecchiaia\" (FF 2010 1603, in particolare pag. 1699).</p><p>La questione della permanenza a casa riguarda esclusivamente il diritto cantonale. La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, sancita dalla Costituzione federale (art. 112c Cost.; RS 101) dal 1\u00b0 gennaio 2008, prevede che incomba ai Cantoni provvedere all'aiuto e alle cure a domicilio per le persone anziane o disabili. Oltre a queste prestazioni, nell'ambito delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI i Cantoni assumono i costi di prestazioni che permettono alle persone interessate di rimanere a casa. Pertanto, versare un contributo per l'assistenza alle persone in et\u00e0 di pensionamento sarebbe contrario all'equilibrio adottato nel quadro della perequazione finanziaria e creerebbe un doppione rispetto alle prestazioni gi\u00e0 previste dai Cantoni per lo stesso scopo.</p><p>Un'azione nell'ambito dell'AVS rivolta a tutti i beneficiari di rendite creerebbe inoltre un doppione rispetto ad altre prestazioni previste dalla stessa assicurazione, come l'assegno per grandi invalidi. Viste l'evoluzione demografica e la costante crescita della popolazione di beneficiari di rendite, in caso di estensione del contributo per l'assistenza alle persone con disabilit\u00e0 in pensione i costi supererebbero di gran lunga gli 80 milioni di franchi previsti.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che le persone interessate debbano essere sostenute in modo pi\u00f9 mirato. Al momento \u00e8 in corso un progetto di revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidit\u00e0 (LPC; RS 831.30) in adempimento della mozione CSSS-N <a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183716\">18.3716</a> \"Prestazioni complementari per le forme di alloggio con assistenza\". L'obiettivo di questa revisione \u00e8 proprio quello di prevedere la presa a carico delle forme di alloggio con assistenza per le persone anziane beneficiarie di prestazioni complementari, siano esse a casa propria o in una casa di cura.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1669939200000)\/","SubmittedBy":null,"BusinessStatus":215,"BusinessStatusText":"Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1775001600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|2836","Category":null,"Modified":"\/Date(1779311144120)\/","SubmissionDate":"\/Date(1666310400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5117,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Protezione sociale"}}