{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224382,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20224382,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"22.4382","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Quali aiuti alle aziende svizzere che vogliono partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La Conferenza di Lugano del 4-5 luglio 2022 \u00e8 riuscita a riunire attorno a un tavolo tutti gli attori internazionali coinvolti nella ricostruzione dell'Ucraina. \u00c8 anche stato adottato un documento che ne fissa i principi.</p><p>Sul lato operativo questa ricostruzione \u00e8 una sfida, ma anche un'opportunit\u00e0 per gli attori coinvolti. Le aziende svizzere che intendono investire e svolgere attivit\u00e0 commerciali con l'Ucraina devono poterlo fare alle stesse condizioni di mitigazione del rischio dei loro concorrenti internazionali, soprattutto europei. In particolare, devono poter contare su una copertura dei rischi d'esportazione commisurata alla situazione.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 pregato di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. In che modo la Confederazione sostiene le aziende svizzere intenzionate ad investire ed esportare in Ucraina?</p><p>2. Visto che il capitale dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) \u00e8 messo a disposizione dalla Confederazione, \u00e8 gi\u00e0 stata presa in considerazione o pu\u00f2 essere presa in considerazione l'ipotesi di ampliare le competenze e il capitale dell'ASRE per coprire i rischi di guerra che gravano sulle aziende svizzere attualmente attive in Ucraina? In caso affermativo, l'ASRE potrebbe anche coprire i beni prodotti al di fuori della Svizzera, ma esportati in Ucraina da aziende con sede nel nostro Paese (p. es. materiali per la ricostruzione di infrastrutture energetiche)?</p><p>3. \u00c8 prevista una collaborazione tra l'ASRE e altri organismi - come l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, affiliata alla Banca Mondiale - visto che questa pratica \u00e8 gi\u00e0 adottata da diversi Paesi per facilitare la concessione di una copertura contro i rischi di guerra ai propri operatori economici attivi in Ucraina.</p><p>4. Sarebbe possibile allentare le restrizioni sul \"duplice impiego\" per facilitare ad esempio l'invio di attrezzature antincendio o la vendita di macchinari?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La Confederazione si sta gi\u00e0 preparando in vista di un coordinamento della partecipazione svizzera alla futura ricostruzione dell'Ucraina. Sono gi\u00e0 stati avviati i relativi lavori preliminari e i colloqui di coordinamento a livello interdipartimentale.</p><p>Sul piano internazionale la Svizzera prevede di coordinare il suo approccio con altre piattaforme di coordinamento (p. es. UE, G7, ecc.).</p><p>1. Le aziende d'esportazione svizzere possono contare non soltanto sulla Switzerland Global Enterprise (S-GE), societ\u00e0 di promozione delle esportazioni, ma anche sull'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE). Per l'esportazione di merci e servizi quest'ultima offre assicurazioni e garanzie a copertura dei rischi politici, delle difficolt\u00e0 di trasferimento, delle circostanze di forza maggiore e del rischio delcredere. Gli esportatori sono quindi tutelati contro le perdite per mancato pagamento. Inoltre, con i suoi prodotti assicurativi l'ASRE aiuta le imprese ad accedere pi\u00f9 facilmente ai crediti per coprire i costi di produzione e a ottenere limiti di credito pi\u00f9 elevati, il che permette loro di mantenere la propria liquidit\u00e0.</p><p>Dall'inizio dell'aggressione militare russa in Ucraina l'ASRE valuta caso per caso le richieste di assicurazione per le esportazioni verso questo Paese e, se possibile, rilascia polizze assicurative. Finora ci\u00f2 \u00e8 avvenuto per alcune transazioni a breve termine, in particolare per le forniture di medicinali.</p><p>Per progetti pi\u00f9 grandi e rischi d'esportazione a medio-lungo termine anche gli assicuratori dei rischi d'esportazione europei paragonabili stentano o non possono concedere una copertura assicurativa. Questa copertura \u00e8 esclusa per legge se ad esempio i rischi sono tali da impedire la concessione di un'assicurazione. L'ASRE deve applicare premi commisurati al rischio. Pu\u00f2 inoltre offrire un tasso di copertura di al massimo il 95 per cento, mentre il rischio residuo sarebbe a carico di una banca finanziatrice. Questi requisiti giuridici e tassi di copertura sono paragonabili a quelli di altri Paesi. L'ASRE stessa, in ogni modo, non pu\u00f2 concedere crediti. </p><p>La SECO e l'ASRE stanno esaminando le misure e monitorando gli sviluppi nei Paesi simili al nostro. Il tenore generale, anche nell'UE, \u00e8 che le attuali possibilit\u00e0 di assicurare i rischi d'esportazione sono limitate e che non sono proprio adatte alla situazione in Ucraina. Se all'estero venissero sviluppati nuovi prodotti, se ne valuterebbe l'introduzione anche in Svizzera.</p><p>2. Le premesse per stipulare un'assicurazione sono stabilite nella legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE, RS 946.10) e nella relativa ordinanza. La quota del valore aggiunto svizzero rispetto al valore totale della commessa deve ammontare almeno al 20 per cento. L'ASRE pu\u00f2 quindi assicurare anche le esportazioni che, oltre alle forniture dalla Svizzera, comprendono anche forniture dirette dall'estero verso il Paese di destinazione, comprese le prestazioni previste in tale Paese.</p><p>Essendo obbligata a operare in modo economicamente autonomo, l'ASRE si autofinanzia con i premi degli assicurati. Il suo capitale non pu\u00f2 essere utilizzato per scopi che esulano dal suo mandato, cosa che metterebbe in discussione l'adempimento dei suoi compiti fondamentali.</p><p>3. L'ASRE collabora con diversi altri assicuratori dei rischi d'esportazione. L'AMGI offre soprattutto garanzie per investimenti nei mercati emergenti. La cooperazione con questa Agenzia \u00e8 per\u00f2 limitata a causa dei mandati di base diversi, soprattutto perch\u00e9 il diritto svizzero non contempla la possibilit\u00e0 di assicurare investimenti esteri.</p><p>4. In virt\u00f9 degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), i divieti si applicano all'Ucraina solo se i beni in questione sono utilizzabili a fini sia civili sia militari (duplice impiego), come indicato nell'allegato 2 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1), o se servono per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sui provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e se tali beni sono, in tutto o in parte, destinati a uso militare o a utenti finali militari. I beni elencati in questi allegati possono essere autorizzati a fini civili e per destinatari finali anch'essi civili.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1676419200000)\/","SubmittedBy":"Wehrli Laurent","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1679011200000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|9|15","Category":null,"Modified":"\/Date(1763107953240)\/","SubmissionDate":"\/Date(1670976000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5117,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Politica di sicurezza|Economia"}}