{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20224453,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20224453,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"22.4453","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Incertezza giuridica nella prassi di rimunerazione delle cure ambulatoriali prestate dalle levatrici","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Dall'entrata in vigore della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) il 1\u00b0 gennaio 1996, le levatrici sono fornitrici di prestazioni indipendenti. Le levatrici libere professioniste possono impiegare medicamenti soggetti a prescrizione medica. Si tratta essenzialmente di medicamenti d'emergenza, che queste ultime devono avere con s\u00e9 durante i parti in casa. Molti assicuratori-malattie hanno cambiato la prassi di rimunerazione che adottavano da anni e rimborsano ora soltanto i medicamenti impiegati dalle levatrici su ricetta medica. Quale motivazione adducono il fatto che nella LAMal manca una disposizione esplicita che autorizzi le levatrici a fatturare direttamente determinati medicamenti.</p><p>Secondo l'ordinanza sulle prestazioni (OPre) le levatrici possono fornire cure ambulatoriali alla madre e al nascituro in caso di parto a domicilio e al loro ritorno a casa dall'ospedale o dalla casa per partorienti. La LAMal non disciplina espressamente la rimunerazione delle visite di controllo e delle analisi di laboratorio su nascituri sani effettuate ambulatorialmente dalle levatrici durante il puerperio. </p><p>I medicamenti e le analisi di laboratorio sono rimunerati esclusivamente su prescrizione medica, possibile soltanto dopo una consultazione. Ci\u00f2 comporta inutili oneri supplementari, costi aggiuntivi e inconvenienti per le madri. Sia i medici che le levatrici sono fornitori di prestazioni indipendenti. Ne risulta quindi una disuguaglianza giuridica per le pazienti che devono assumersi i costi delle prestazioni fornite dalle levatrici.</p><p>Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. \u00c8 a conoscenza del cambio di prassi degli assicuratori-malattie riguardo alla rimunerazione di medicamenti impiegati dalle levatrici?</p><p>2. \u00c8 disposto, mediante una modifica d'ordinanza o una circolare, a garantire certezza giuridica e a chiarire la questione della rimunerazione dei costi nel campo dei medicamenti soggetti a prescrizione che devono essere dispensati dalle levatrici durante il parto e per i quali non \u00e8 possibile ottenere la prescrizione medica?</p><p>3. Sono necessari adeguamenti giuridici per consentire che le cure ambulatoriali fornite dalle levatrici ai nascituri sani ai sensi dell'OPre siano rimunerate dalle casse malati? Se s\u00ec, quali?</p><p>4. \u00c8 disposto a procedere a eventuali adeguamenti giuridici nel quadro delle misure di contenimento dei costi - pacchetto 2?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./2. In singoli casi, l'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica (UFSP) viene informato del rifiuto degli assicuratori di assumere i costi dei medicamenti. La Confederazione non dispone, tuttavia, di dati sistematici sulle prassi di rimunerazione degli assicuratori-malattie e non pu\u00f2 quindi valutare se siano cambiate.</p><p>La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede la rimunerazione soltanto per i medicamenti prescritti dal medico (o a determinate condizioni dal chiropratico). Gli assicuratori sono tenuti a rimborsare unicamente le prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) che siano efficaci, appropriate ed economiche (EAE) nel caso specifico.</p><p>Secondo il Consiglio federale, rinunciare alla prescrizione medica per i medicamenti necessari durante il parto a domicilio potrebbe rappresentare una modalit\u00e0 di cura efficace, da esaminare pi\u00f9 approfonditamente. Affinch\u00e9 i medicamenti dispensati dalle levatrici possano essere rimborsati dall'AOMS \u00e8 tuttavia necessario un adeguamento della LAMal.</p><p>3. La LAMal riserva ai medici (e a determinate condizioni ai chiropratici) la prescrizione di analisi preventive o diagnostiche per i neonati. Le levatrici possono prescrivere analisi di laboratorio soltanto nell'ambito dei controlli in gravidanza. Affinch\u00e9 possano prescrivere anche analisi per i neonati \u00e8 necessario un adeguamento della LAMal.</p><p>4. Un'eventuale modifica della LAMal concernente la dispensazione di medicamenti durante il parto e la prescrizione di analisi per i neonati richiederebbe accertamenti specialistici approfonditi, al fine di garantire che le pertinenti prestazioni delle levatrici soddisfino i criteri EAE. In particolare, \u00e8 necessario assicurare un'adeguata collaborazione con i medici responsabili del trattamento in caso di risultati di laboratorio indicanti patologie, evitare doppioni e impedire l'aumento del volume delle prestazioni e dei costi.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1677024000000)\/","SubmittedBy":"Wasserfallen Flavia","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1679011200000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690498399617)\/","SubmissionDate":"\/Date(1671062400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5117,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}