{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20231020,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20231020,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"23.1020","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici. Disparit\u00e0 di trattamento fra commercio tradizionale e commercio online","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Alla luce del parere che ha formulato in merito all'interpellanza 22.3967, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Secondo il rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), il Consiglio federale ritiene che nel commercio online i prodotti non debbano essere etichettati in base alle stesse regole di quelli venduti nel commercio tradizionale e che, quindi, l'etichetta non debba essere redatta in almeno due lingue ufficiali. Secondo la sua risposta all'interpellanza 22.3967, chi dispone delle conoscenze linguistiche necessarie per ordinare un prodotto online ha anche competenze sufficienti per capire le prescrizioni relative al suo utilizzo.</p><p>Tuttavia, se l'etichetta riporta anche indicazioni di sicurezza, come nel caso dei prodotti chimici, \u00e8 senz'altro possibile che una persona ordini un prodotto su un sito Internet senza disporre delle conoscenze linguistiche necessarie per capirne l'etichetta. La disparit\u00e0 di regime tra l'etichettatura per il commercio tradizionale e quella per il commercio online comporta di fatto una discriminazione delle persone residenti in Svizzera, in particolare per le lingue latine ampiamente minoritarie.</p><p>Il Consiglio federale pu\u00f2 garantire che la nuova disposizione dell'OPChim non comporti rischi per le minoranze linguistiche in occasione dell'acquisto di prodotti chimici online?  </p><p>2. Visto l'onere supplementare elevatissimo (sul piano amministrativo e finanziario) che la nuova disposizione dell'OPChim comporta per il commercio tradizionale, i fabbricanti e i punti vendita locali tenderanno a non distribuire i loro prodotti nella Svizzera latina, in particolare nella Svizzera italiana. Questo indebolir\u00e0 notevolmente le imprese svizzere di medie dimensioni e favorir\u00e0 il commercio online a scapito delle medesime. Una delle conseguenze dirette prevedibili del nuovo regime di etichettatura \u00e8 un'erosione della scelta di prodotti nel commercio tradizionale della Svizzera latina. </p><p>Alla luce del disciplinamento linguistico estremamente rigoroso imposto al commercio tradizionale, come valuta il Consiglio federale il rischio di un'avanzata del commercio online di prodotti chimici e i relativi rischi per la sicurezza di un determinato gruppo di popolazione derivanti dalla mancanza di un'etichetta comprensibile nella propria lingua?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Prima della modifica dell'11 marzo 2022 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11), l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi doveva essere formulata in almeno due lingue ufficiali della Svizzera, indipendentemente dalla regione di vendita. Di conseguenza, nelle regioni italofone del Paese circa il 45 per cento dei prodotti chimici pericolosi venduti al pubblico attraverso il commercio tradizionale non era provvisto di etichettatura in italiano. A fronte dei rischi di questa situazione per la sicurezza dell'essere umano e dell'ambiente, il Consiglio di Stato ticinese aveva richiesto un adeguamento dei requisiti linguistici dell'etichettatura (Risoluzione Governativa n. 1058 del 4 marzo 2020).</p><p>Le attuali disposizioni dell'OPChim, in vigore dal 1\u00b0 maggio 2022, esigono che l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi debba essere formulata in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui i prodotti sono forniti e si applicano a prescindere dal fatto che la vendita abbia luogo attraverso il commercio tradizionale o quello per corrispondenza all'interno della Svizzera. I nuovi requisiti linguistici contribuiscono, nel complesso, ad aumentare il livello di protezione per i consumatori e sono armonizzati con i pertinenti requisiti di etichettatura vigenti per i prodotti provenienti dallo Spazio economico europeo, che possono essere immessi in commercio in Svizzera secondo il cosiddetto principio \"Cassis de Dijon\" (cfr. art. 16e cpv. 2 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC; RS 946.51).</p><p>L'attuazione delle disposizioni pone sia il commercio per corrispondenza sia le autorit\u00e0 di esecuzione di fronte alla sfida concreta di stabilire che cosa debba essere considerato come luogo di fornitura in vista della definizione della lingua dell'etichettatura. Il luogo d'impostazione non sarebbe in linea con l'obiettivo di protezione perseguito dalle disposizioni. D'altro canto, il luogo di destinazione dell'invio postale richiederebbe un'etichettatura consona alla lingua del luogo del destinatario. Questo caso sarebbe in sintonia con gli obiettivi di protezione, ma equivarrebbe de facto a un obbligo di etichettatura in tre lingue e penalizzerebbe i venditori per corrispondenza in Svizzera rispetto a quelli con sede all'estero (per i quali non vigono i requisiti previsti dalla OPChim) e anche rispetto ai negozi tradizionali.</p><p>Nell'ottica di una soluzione pragmatica e d'intesa con le autorit\u00e0 di esecuzione cantonali, le disposizioni sono pertanto state formulate in modo che, ai fini del commercio per corrispondenza in Svizzera, per la definizione della lingua dell'etichettatura di un prodotto chimico pericoloso fosse determinante la lingua del sito Internet o del catalogo. Se un simile prodotto viene offerto, per esempio, su un sito Internet di lingua francese in Svizzera, il cliente deve poter presumere che lo stesso sia etichettato anche in questa lingua. Ci\u00f2 vale del resto anche se la consegna avviene in un negozio tradizionale in una regione francofona: neanche in questo caso il commerciante \u00e8 tenuto ad adeguare la lingua dell'etichettatura a quella dell'acquirente.</p><p>2. Un possibile ritiro di prodotti in seguito all'introduzione dei nuovi requisiti linguistici (in particolare nelle regioni italofone) \u00e8 stato esaminato in un'analisi d'impatto della regolamentazione svolta nel quadro del processo legislativo. In questo ambito \u00e8 emerso che le nuove disposizioni semplificano notevolmente l'importazione di molti prodotti dai Paesi esteri italofoni, francofoni o germanofoni nelle corrispondenti regioni linguistiche della Svizzera. Di conseguenza, eventuali carenze di prodotti verrebbero colmate rapidamente dal mercato.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1683676800000)\/","SubmittedBy":"de Montmollin Simone","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1683676800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|34|2831|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1750800561360)\/","SubmissionDate":"\/Date(1679011200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5118,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Media e comunicazione|Cultura|Salute"}}