{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233175,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20233175,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"23.3175","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Lotta contro l'impunit\u00e0. Per una cooperazione internazionale pi\u00f9 efficace per i crimini commessi in Ucraina e altrove","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La Conferenza diplomatica incaricata di portare a buon fine i negoziati ufficiali per la \"Convenzione per la cooperazione internazionale in materia di indagine e perseguimento del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanit\u00e0, dei crimini di guerra e altri crimini internazionali\" si terr\u00e0 a Lubiana, in Slovenia, dal 15 al 26 maggio 2023. La Svizzera figura tra gli Stati che hanno espresso il loro sostegno all'avvio dei negoziati su questo nuovo trattato multilaterale di cooperazione internazionale in materia di perseguimento dei crimini internazionali pi\u00f9 gravi.</p><p>L'attuale progetto di trattato integra anche diverse disposizioni sostanziali e fondamentali per rafforzare il sistema di giustizia penale internazionale. Queste disposizioni concernono, tra le altre cose, l'obbligo di estradare o perseguire (\"aut dedere aut judicare\") nonch\u00e9 il diritto delle vittime di ottenere una riparazione completa ed effettiva.</p><p>Nel quadro delle consultazioni preliminari, la Svizzera sembrava tuttavia propendere per un approccio molto pi\u00f9 restrittivo, il cosiddetto puro MLA (\"Mutual Legal Assistance\"). Il 12 marzo 2020 aveva infatti proposto per scritto che la convenzione si focalizzasse sulla cooperazione tra Stati. Una simile posizione restrittiva contraddirebbe l'impegno della Svizzera a sostegno della lotta contro l'impunit\u00e0 per i crimini pi\u00f9 gravi. Questo \u00e8 ancor pi\u00f9 evidente nel quadro dell'attuale contesto internazionale, che depone fortemente a favore dell'istituzione di un ordine giuridico internazionale solido, atto a permettere di perseguire in maniera efficace i crimini internazionali.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. La posizione della Svizzera in merito alla Convenzione per la cooperazione internazionale in materia di indagine e perseguimento del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanit\u00e0, dei crimini di guerra e altri crimini internazionali \u00e8 cambiata dal 2020?</p><p>2. In caso affermativo, la Svizzera sosterr\u00e0, in occasione della Conferenza diplomatica che si terr\u00e0 a Lubiana nel maggio 2023, l'attuale progetto di trattato, che migliora nettamente l'efficacia della collaborazione internazionale in materia di lotta contro l'impunit\u00e0?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Oltre dieci anni fa un gruppo di Stati composto dai Paesi Bassi, dal Belgio, dall'Argentina, dalla Slovenia, dal Senegal e dalla Mongolia (Core Group) si \u00e8 costituito per proporre di elaborare un nuovo trattato sulla cooperazione internazionale in materia di indagine e perseguimento dei genocidi, dei crimini contro l'umanit\u00e0, dei crimini di guerra e altri crimini internazionali (iniziativa sull'assistenza giudiziaria o \"iniziativa MLA\"). Ad oggi non esiste alcuno strumento giuridico multilaterale che disciplini la cooperazione interstatale per il perseguimento di questi crimini. \u00c8 vero che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Statuto di Roma; RS 0.312.1) contiene la definizione di questi crimini e istituisce per gli Stati membri un obbligo primario di perseguirli. Se non vogliono correre il rischio di perdere questa loro competenza primaria, gli Stati devono provvedere affinch\u00e9 i crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte internazionale penale siano puniti dalla loro legislazione nazionale. Per gli Stati membri lo Statuto di Roma contiene tuttavia soltanto un obbligo \"verticale\" di cooperare con la Corte. Non prevede meccanismi di assistenza giudiziaria \"orizzontale\" tra gli Stati membri che assumono il loro obbligo di perseguimento penale.</p><p>Mentre la Svizzera, in caso di crimini internazionali, pu\u00f2 in linea di massima cooperare pienamente con tutti gli Stati e tutte le istituzioni penali internazionali in virt\u00f9 della legge federale sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP; RS 351.1), molti Stati necessitano di una base bilaterale o multilaterale. L'iniziativa MLA vuole colmare questa lacuna. La Svizzera, forte del suo impegno a favore della pace e della lotta contro l'impunit\u00e0, sostiene questo scopo. Pur non appartenendo al Core Group, sin dall'inizio ha seguito con attenzione la genesi dell'iniziativa e da novembre 2016 fa parte degli Stati che la sostengono ufficialmente. Negli ultimi anni ha inoltre partecipato attivamente a diverse riunioni preparatorie.</p><p>Nel 2019 il Core Group ha presentato per la prima volta il suo progetto di trattato, che andava oltre semplici disposizioni tecniche sull'assistenza giudiziaria tra Stati; conteneva in particolare definizioni dei crimini nonch\u00e9 obblighi relativi alla punibilit\u00e0 e al perseguimento di questi reati. Sin dall'inizio, la Svizzera ha fatto presente che un puro trattato di assistenza giudiziaria potrebbe, a differenza di questo progetto, raccogliere un massimo numero di ratifiche. Gli Stati la cui legislazione non punisce (ancora) tutti i crimini internazionali sarebbero infatti pi\u00f9 inclini ad aderire a una convenzione di questo tipo. Pi\u00f9 sono gli Stati firmatari, maggiore \u00e8 l'utilit\u00e0 pratica del trattato: anche per le autorit\u00e0 di perseguimento penale svizzere \u00e8 spesso necessario cooperare in modo efficace con le autorit\u00e0 estere tramite l'assistenza giudiziaria. La Svizzera ha pertanto proposto che il nuovo strumento si concentri sulla cooperazione (assistenza giudiziaria ed estradizione). In concreto, ha proposto di elencare i reati coperti dalla convenzione, senza definirli, e di rinunciare a prevedere un obbligo per gli Stati membri di punirli. La possibilit\u00e0, per lo Stato richiesto, di fornire assistenza giudiziaria dipenderebbe dunque dal principio della doppia punibilit\u00e0: lo Stato richiesto potrebbe accordare assistenza giudiziaria se i fatti descritti nella domanda sono punibili anche secondo la sua legislazione. L'obiettivo sarebbe in particolare di evitare che gli Stati che non hanno aderito allo Statuto di Roma a causa della loro propria definizione di determinati crimini rinuncino a ratificare il nuovo strumento previsto. La Svizzera non \u00e8 l'unica a sostenere questo punto di vista; un numero importante di Paesi sostiene infatti la proposta di un puro trattato di assistenza giudiziaria, Ucraina inclusa. Nonostante questi interventi, il Core Group ha deciso, dopo aver ponderato i vantaggi e gli svantaggi, di mantenere il suo progetto di pi\u00f9 ampia portata.</p><p>In sintesi, la Svizzera, con la sua proposta, non perseguiva un approccio pi\u00f9 restrittivo, ma mirava a istituire, in un'ottica pragmatica, una base legale per permettere la cooperazione del maggior numero possibile di Stati e quindi un massimo di ratifiche. La Svizzera continua a sostenere l'iniziativa e ritiene che anche l'attuale progetto del Core Group apporti un valore aggiunto. Si adopera in maniera costruttiva a favore della realizzazione del trattato multilaterale in materia di assistenza giudiziaria.</p><p>2. La Svizzera parteciper\u00e0 alle trattative della Conferenza diplomatica di Lubiana confidando nel miglior risultato possibile. La delegazione elvetica si adoperer\u00e0 a favore del rispetto del diritto internazionale vigente, in particolare degli strumenti e dei principi del diritto penale internazionale, dei principi di sovranit\u00e0 e territorialit\u00e0 nonch\u00e9 dello Stato di diritto e delle garanzie procedurali. Si impegner\u00e0 inoltre a promuovere uno strumento di qualit\u00e0, che possa essere ratificato dal maggior numero possibile di Paesi, assumendo tuttavia un ruolo conciliativo e non ostruzionista. Non \u00e8 tuttavia escluso che sostenga Stati con posizioni simili alle sue che mettono in discussione l'introduzione di disposizioni penali materiali nel trattato. La Svizzera incoragger\u00e0 l'adozione di uno strumento, se questo \u00e8 compatibile con il diritto internazionale vigente, in particolare con il sistema attuale, le definizioni dei crimini fornite dallo Statuto di Roma e i principi del diritto svizzero.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1684281600000)\/","SubmittedBy":"Sommaruga Carlo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1686787200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|1231|1236","Category":null,"Modified":"\/Date(1712761656627)\/","SubmissionDate":"\/Date(1678838400000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5118,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Diritto internazionale|Diritti umani"}}