{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233705,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20233705,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"23.3705","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Levatrici. Rispetto della neutralit\u00e0 dei costi in caso di introduzione di una nuova tariffa","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nuove convenzioni tariffali tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori-malattie devono essere introdotte secondo il principio della neutralit\u00e0 dei costi (art.&nbsp;59c OAMal). Il fatto che questo non sia sempre soddisfatto \u00e8 dimostrato dall\u2019evoluzione dei costi riscontrata nel settore delle levatrici dopo l\u2019introduzione della nuova tariffa. Il 1\u00b0&nbsp;luglio 2020 il Consiglio federale ha approvato una nuova convenzione tariffale conclusa tra gli assicuratori-malattie, la Federazione svizzera delle levatrici e le case per partorienti, nella quale sono stati aumentati i forfait per il materiale di consumo e le indennit\u00e0 di trasferta per le levatrici. La nuova convenzione tariffale \u00e8 entrata in vigore nel settembre del&nbsp;2020 con una validit\u00e0 limitata per il momento al 30&nbsp;giugno 2024. Cifre aggiornate del pool di dati di SASIS indicano che dalla sua introduzione i costi sono aumentati in maniera significativa. Questo non pu\u00f2 essere ascrivibile alla pandemia di coronavirus, dato che almeno per una parte di quel periodo era ancora stata applicata la precedente convenzione tariffale. Piuttosto, \u00e8 ipotizzabile che in concomitanza con l\u2019aumento delle tariffe si sia verificata anche un\u2019evoluzione quantitativa. In cifre assolute, l\u2019incremento dei costi non \u00e8 particolarmente rimarchevole, visto che per quanto riguarda le levatrici si tratta di prestazioni lorde dell\u2019ordine di circa 120&nbsp;milioni di franchi per il 2021, ma risulta particolarmente interessante se considerato in relazione alla nuova tariffa per singola prestazione TARDOC, che il Consiglio federale ha respinto per l\u2019ennesima volta. Il volume dei punti tariffali dell\u2019odierno tariffario TARMED ammonta a oltre 12&nbsp;miliardi di franchi. Gi\u00e0 un aumento percentuale dei costi a una sola, bassa, cifra \u2013 peraltro possibile con l\u2019attuale margine di tolleranza \u2013 sarebbe disastroso nell\u2019odierno contesto e in considerazione del volume.</p><p>Alla luce di quanto sopra esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. \u00c8 a conoscenza dell\u2019aumento dei costi conseguente alla nuova convenzione tariffale conclusa con le levatrici?</p><p>2. Come lo spiega?</p><p>3. Quali conclusioni ne trae in vista del 2024?</p><p>4. La gestione dei costi da parte dei partner tariffali decisa dal Parlamento potrebbe essere una via percorribile per rispettare il principio della neutralit\u00e0 dei costi?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./2./3. La convenzione tariffale per singola prestazione concernente le prestazioni ambulatoriali delle levatrici approvata dal Consiglio federale il 1\u00b0&nbsp;luglio 2020, concordata tra Sant\u00e9suisse, Curafutura, la Federazione svizzera delle levatrici e la Comunit\u00e0 d\u2019interesse delle case nascita della Svizzera, si basa sostanzialmente sulla previgente struttura tariffale risalente al 1996. Al modello di costi su cui quest\u2019ultima si fonda non \u00e8 stato apportato di per s\u00e9 nessun adeguamento, ma l\u2019indennit\u00e0 di trasferta e i forfait per il materiale di consumo sono stati aumentati, non essendo pi\u00f9 commisurati ai costi generati. In seguito a questi adeguamenti, il Consiglio federale prevede costi supplementari a carico dell\u2019assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tuttavia, dato che sussistono incertezze in merito alle ripercussioni economiche e non \u00e8 quindi stato tenuto integralmente conto dei principi di economicit\u00e0 e di equit\u00e0 sanciti dall\u2019articolo&nbsp;46 capoverso&nbsp;4 della legge federale sull\u2019assicurazione malattie (LAMal; RS&nbsp;832.10), il Consiglio federale ha approvato la convenzione tariffale a tempo determinato fino al 30&nbsp;giugno 2024. I partner tariffali sono stati invitati a verificare l\u2019adeguamento dei forfait per il materiale di consumo e dell\u2019indennit\u00e0 di trasferta e a indicare se rientrano nel quadro dei costi supplementari stimati. A tale scopo, essi devono sottoporre al Dipartimento federale dell\u2019interno i risultati del monitoraggio e illustrare, per il 2021 e il 2022, a cosa sono imputabili esattamente i costi supplementari. Quale autorit\u00e0 competente, l\u2019Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica ha preso atto del rapporto sul monitoraggio 2021. L\u2019aumento del numero di nascite in quanto evento di rilevanza quantitativa sembra spiegare soltanto in parte l\u2019incremento relativamente elevato dei costi. Occorre tuttavia attendere il rapporto finale sul monitoraggio per vedere come sono evoluti i costi nel 2022. Secondo il principio dell\u2019autonomia tariffale, i partner tariffali sono tenuti in seguito ad adeguare la convenzione tariffale per le prestazioni ambulatoriali delle levatrici e a sottoporla per approvazione al Consiglio federale, affinch\u00e9 questi possa nuovamente verificare se i requisiti legali come pure i principi di economicit\u00e0 e di equit\u00e0 siano soddisfatti.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Con la modifica della LAMal del 30&nbsp;settembre 2022 (misure di contenimento dei costi \u2013 pacchetto&nbsp;1<i>b</i>) sono stati sanciti per legge un monitoraggio dell\u2019evoluzione delle quantit\u00e0, dei volumi e dei costi, nonch\u00e9 misure correttive in caso di evoluzione non spiegabile delle quantit\u00e0, dei volumi e dei costi (art.&nbsp;47<i>c</i> LAMal;&nbsp;<a href=\"https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2405/it\">FF 2022 2405</a>). Il monitoraggio e le misure correttive puntano a una sorveglianza a lungo termine dell\u2019evoluzione dei volumi e dei costi. I partner tariffali devono prevederli nelle convenzioni tariffali e sono tenuti a rispettare le misure ivi definite. Le convenzioni concernenti il monitoraggio dei costi e le misure correttive devono essere concordate in tutti i campi delle prestazioni e vanno sottoposte per approvazione all\u2019autorit\u00e0 competente entro due&nbsp;anni dall\u2019entrata in vigore della modifica della LAMal del 30&nbsp;settembre 2022 (disposizione transitoria della modifica del 30&nbsp;settembre 2022 della LAMal). Non appena la modifica della LAMal sar\u00e0 entrata in vigore, queste disposizioni si applicheranno anche al settore delle levatrici.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1693353600000)\/","SubmittedBy":"Bircher Martina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1695990575000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1751900596760)\/","SubmissionDate":"\/Date(1686700800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5121,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}