{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233708,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20233708,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"23.3708","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"In caso di fallimento dei provvedimenti d\u2019integrazione, bisogna davvero aspettare la loro conclusione per poter concedere una rendita AI?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>In merito al principio \"priorit\u00e0 dell'integrazione sulla rendita\" (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI), in recenti sentenze (9C_380/2021; DTF 148 V 397) il Tribunale federale ha stabilito che fintantoch\u00e9 sono possibili provvedimenti d'integrazione, anche sotto forma di provvedimenti di reinserimento quali ad esempio il potenziamento della prestazione lavorativa, non pu\u00f2 essere concessa una rendita AI. Lo stesso vale in caso di esito solo parzialmente positivo o addirittura negativo di tali provvedimenti. L'UFAS ha ripreso questa giurisprudenza nella versione del luglio 2022 della sua Circolare sull'invalidit\u00e0 e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidit\u00e0 (CIRAI; N. 2300).</p><p>La prassi mostra che spesso i provvedimenti d'integrazione vengono eseguiti pi\u00f9 volte e con interruzioni. Nel caso di un loro esito solo parzialmente positivo o addirittura negativo e conseguente diritto a una rendita, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripercussioni deplorevoli. A titolo di esempio si pu\u00f2 menzionare il caso oggetto della sentenza 9C_380/2021 del Tribunale federale: tra l'inizio dell'incapacit\u00e0 al lavoro e l'inizio del versamento della rendita AI intera sono trascorsi circa quattro anni. In questo lasso di tempo, per\u00f2, i provvedimenti d'integrazione con un'indennit\u00e0 giornaliera dell'AI sono stati eseguiti soltanto per un breve periodo. In tali casi, chi finanzia il sostentamento delle persone interessate? Una volta esaurite le indennit\u00e0 giornaliere in caso di malattia e le eventuali indennit\u00e0 di disoccupazione, spesso non resta altro che indebitarsi pesantemente o ricorrere all'aiuto sociale.</p><p>Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. \u00c8 a conoscenza della pi\u00f9 recente giurisprudenza del Tribunale federale, ripresa nella CIRAI (N. 2300)?</p><p>2. Condivide il parere che in numerosi casi tale giurisprudenza abbia ripercussioni deplorevoli?</p><p>3. \u00c8 disposto a elaborare soluzioni per evitare tali ripercussioni deplorevoli (p. es. l'introduzione di un'indennit\u00e0 giornaliera durante il periodo di attesa per i periodi che intercorrono tra i singoli provvedimenti d'integrazione, in analogia con l'indennit\u00e0 giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione concessa durante il periodo di attesa in vista di una riformazione professionale secondo l'art. 18 OAI)?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Le due&nbsp;sentenze menzionate sono note al Consiglio federale. Riprendere nelle pertinenti istruzioni per gli uffici&nbsp;AI decisioni del Tribunale federale importanti e rilevanti a fini di attuazione \u00e8 effettivamente prassi comune.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Il Consiglio federale \u00e8 del parere che sancire a livello normativo il principio \"priorit\u00e0 dell\u2019integrazione sulla rendita\" e la derivante giurisprudenza riconosciuta nella prassi sia in linea di massima adeguato. Va inoltre considerato che nel lasso di tempo in oggetto possono essere versate anche altre prestazioni assicurative, come ad esempio indennit\u00e0 giornaliere dell\u2019assicurazione contro gli infortuni, dell\u2019assicurazione malattie e dell\u2019assicurazione contro la disoccupazione. Secondo l\u2019articolo&nbsp;70 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS&nbsp;830.1), tali prestazioni sono prioritarie rispetto a quelle dell\u2019AI. Per il Consiglio federale \u00e8 fondamentale che gli uffici AI facciano quanto in loro potere per abbreviare il pi\u00f9 possibile le procedure. A tale scopo, nell\u2019ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell\u2019AI (oggetto&nbsp;17.022) ha introdotto diverse misure tese a rendere semplici e rapide le procedure in materia di assicurazioni sociali, anche al fine di ridurne i tempi. Per esempio, \u00e8 stato migliorato il coordinamento nell\u2019ambito della gestione dei casi ed \u00e8 stata potenziata la procedura di accertamento d\u2019ufficio per rendere pi\u00f9 rapido l\u2019accertamento dei diritti a prestazioni in vista delle perizie mediche. A seconda dei casi, l\u2019accertamento del diritto a una rendita va effettuato parallelamente ai provvedimenti d\u2019integrazione, in modo da ridurre al minimo il periodo che intercorre tra la conclusione dell\u2019integrazione e la decisione in materia di rendita. Se la richiesta di prestazioni all\u2019AI avviene per tempo, ovvero entro sei&nbsp;mesi dall\u2019insorgenza del danno alla salute, di regola le 720&nbsp;indennit\u00e0 giornaliere concesse dalle assicurazioni di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia sono sufficienti per colmare eventuali lacune finanziarie fino al riconoscimento del diritto a una rendita, all\u2019ottenimento di un nuovo impiego o al passaggio all\u2019aiuto sociale. Data la complessit\u00e0 dei singoli casi, non si possono tuttavia escludere a priori episodi deplorevoli.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Le indennit\u00e0 versate durante il periodo d\u2019attesa secondo gli articoli&nbsp;18 e 19 dell\u2019ordinanza sull\u2019assicurazione per l\u2019invalidit\u00e0 (RS&nbsp;831.201) sono previste nel periodo precedente l\u2019inizio di una riformazione professionale e a determinate condizioni (in particolare in caso di precedente esercizio di un\u2019attivit\u00e0 lucrativa) durante la ricerca di un impiego, se nessun\u2019altra assicurazione \u00e8 tenuta a versare indennit\u00e0 giornaliere. Non \u00e8 compito dell\u2019AI garantire la tutela finanziaria degli assicurati durante la procedura di accertamento o l\u2019esame del diritto alla rendita, n\u00e9 nella fase che intercorre tra due provvedimenti d\u2019integrazione. La copertura di questa perdita di guadagno dovuta a malattia, disoccupazione o infortunio deve essere assunta dalle assicurazioni competenti e/o dall\u2019aiuto sociale. Non \u00e8 dunque opportuno introdurre un\u2019indennit\u00e0 giornaliera generale per i periodi che intercorrono tra i singoli provvedimenti, da un lato, e la conclusione dell\u2019integrazione e la decisione in materia di rendita, dall\u2019altro. Questo avrebbe peraltro ripercussioni importanti sulla delimitazione e sul coordinamento tra le assicurazioni.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1693353600000)\/","SubmittedBy":"Lohr Christian","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1750409003000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2836","Category":null,"Modified":"\/Date(1750409015203)\/","SubmissionDate":"\/Date(1686700800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5121,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Protezione sociale"}}